L'ATTESTAZIONE FALLIMENTARE NON RIFERITA AL QUINQUENNIO E' VALIDA PER L'AMMISSIONE ALLE GARE D'APPALTO

 

La normativa contenuta nella legge n. 57/1962, per l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori e per l'ammissione alle gare d'appalto pubbliche prevede l'obbligo di produrre una certificazione dalla quale risulti che la ditta "non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato:

Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra".

 Attualmente il soggetto abilitato al rilascio di tale attestazione è il Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. In relazione alla diversa dicitura che normalmente si rinviene nelle certificazioni camerali il Collegio dei Costruttori di Brescia e Provincia ha rivolto un'apposita istanza alla locale Camera di Commercio per avere delucidazioni in merito.

Si ritiene utile riportare il testo della richiesta effettuata dal Collegio Costruttori e della risposta avuta dall'ente camerale.

 

Collegio dei Costruttori Edili di Brescia

Alla spett.le C.C.I.A.A

Area certificativa

Registro imprese - BRESCIA

lì 25 novembre 1998

Oggetto: attestazione "fallimentare" delle certificazioni camerali - richiesta di chiarimento.

 

Lo scrivente Collegio dei Costruttori tra i diversi servizi che effettua nei confronti delle aziende associate annovera quello relativo all'inoltro, presso gli uffici del Ministero dei Lavori Pubblici, delle istanze di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori predisposte dalle imprese edili. Mediante tale iscrizione le ditte vengono abilitate ad assumere lavori appaltati da enti pubblici.

Tra la documentazione prodotta a corredo della richiesta di iscrizione vi è anche il certificato camerale che, oltre alle attestazioni di rito, deve riportare la menzione di non fallimento.

Gli uffici ministeriali non ritengono valide le certificazioni che non evidenzino la dicitura "nell'ultimo quinquennio" nel contesto  della attestazione circa le citate situazioni fallimentari.

Si chiede pertanto cortesemente a codesto spettabile Ente di rilasciare allo scrivente una precisazione scritta, ove si evidenzi che la  dicitura di rito apposta in calce alle certificazioni di iscrizione al Registro Imprese ("dagli atti dell'ufficio la suddetta impresa non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata") si riferisce ad un periodo di norma più ampio di quello dell'ultimo quinquennio, e cioè a tutto il periodo intercorrente tra la data di costituzione dell'impresa e quella del rilascio della specifica certificazione.

La dichiarazione richiesta potrà risultare utile al fine di non appesantire un iter burocratico già normalmente impegnativo come è quello relativo all'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori.

Confidando nella cortese disponibilità di codesto Ente si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

 

 

C.C.I.A.A. di Brescia

li, 20.1.1999

prot. N. 61828 - posiz. XXIII/4

Allo spett.le

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

Via U.Foscolo, 6

25128 - BRESCIA

 

OGGETTO : Certificati registro imprese: dicitura di non fallimento.

In risposta alla nota in data 25 novembre 1998 si precisa che le diciture  poste in calce ai certificati del Registro imprese e riguardanti le procedure concorsuali sono stabilite con decreto ministeriale.

 

Le diciture normalmente utilizzate sono due:

 

A - " dagli atti dell'ufficio la suddetta impresa non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata".

B - " si dichiara inoltre che a carico della predetta ditta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata".

 

Nel primo caso il controllo automatico avviene sull'intera durata della società mentre nel secondo caso il controllo avviene solo per gli ultimi cinque anni. E' , pertanto, evidente che il caso 'A' risulta più completo rispetto al caso "B".

Distinti saluti.