L'ATTESTAZIONE
FALLIMENTARE NON RIFERITA AL QUINQUENNIO E' VALIDA PER L'AMMISSIONE ALLE GARE
D'APPALTO
La
normativa contenuta nella legge n. 57/1962, per l'iscrizione all'Albo Nazionale
Costruttori e per l'ammissione alle gare d'appalto pubbliche prevede l'obbligo
di produrre una certificazione dalla quale risulti che la ditta "non si
trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di
concordato:
Dal
certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si
siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra".
Attualmente il soggetto abilitato al rilascio
di tale attestazione è il Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. In
relazione alla diversa dicitura che normalmente si rinviene nelle
certificazioni camerali il Collegio dei Costruttori di Brescia e Provincia ha
rivolto un'apposita istanza alla locale Camera di Commercio per avere
delucidazioni in merito.
Si
ritiene utile riportare il testo della richiesta effettuata dal Collegio
Costruttori e della risposta avuta dall'ente camerale.
Collegio
dei Costruttori Edili di Brescia
Alla
spett.le C.C.I.A.A
Area
certificativa
Registro
imprese - BRESCIA
lì
25 novembre 1998
Oggetto:
attestazione "fallimentare" delle certificazioni camerali - richiesta
di chiarimento.
Lo
scrivente Collegio dei Costruttori tra i diversi servizi che effettua nei confronti
delle aziende associate annovera quello relativo all'inoltro, presso gli uffici
del Ministero dei Lavori Pubblici, delle istanze di iscrizione all'Albo
Nazionale dei Costruttori predisposte dalle imprese edili. Mediante tale
iscrizione le ditte vengono abilitate ad assumere lavori appaltati da enti
pubblici.
Tra
la documentazione prodotta a corredo della richiesta di iscrizione vi è anche
il certificato camerale che, oltre alle attestazioni di rito, deve riportare la
menzione di non fallimento.
Gli
uffici ministeriali non ritengono valide le certificazioni che non evidenzino
la dicitura "nell'ultimo quinquennio" nel contesto della attestazione circa le citate
situazioni fallimentari.
Si
chiede pertanto cortesemente a codesto spettabile Ente di rilasciare allo
scrivente una precisazione scritta, ove si evidenzi che la dicitura di rito apposta in calce alle
certificazioni di iscrizione al Registro Imprese ("dagli atti dell'ufficio
la suddetta impresa non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o
di amministrazione controllata") si riferisce ad un periodo di norma più
ampio di quello dell'ultimo quinquennio, e cioè a tutto il periodo
intercorrente tra la data di costituzione dell'impresa e quella del rilascio
della specifica certificazione.
La
dichiarazione richiesta potrà risultare utile al fine di non appesantire un
iter burocratico già normalmente impegnativo come è quello relativo
all'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori.
Confidando
nella cortese disponibilità di codesto Ente si coglie l'occasione per porgere
distinti saluti.
C.C.I.A.A.
di Brescia
li,
20.1.1999
prot.
N. 61828 - posiz. XXIII/4
Allo
spett.le
COLLEGIO
DEI COSTRUTTORI EDILI
Via
U.Foscolo, 6
25128
- BRESCIA
OGGETTO
: Certificati registro imprese: dicitura di non fallimento.
In
risposta alla nota in data 25 novembre 1998 si precisa che le diciture poste in calce ai certificati del Registro
imprese e riguardanti le procedure concorsuali sono stabilite con decreto
ministeriale.
Le
diciture normalmente utilizzate sono due:
A
- " dagli atti dell'ufficio la suddetta impresa non risulta in stato di
fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata".
B
- " si dichiara inoltre che a carico della predetta ditta non risulta
pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione
controllata".
Nel
primo caso il controllo automatico avviene sull'intera durata della società
mentre nel secondo caso il controllo avviene solo per gli ultimi cinque anni.
E' , pertanto, evidente che il caso 'A' risulta più completo rispetto al caso
"B".
Distinti
saluti.