SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI A GAS - DECRETO 26/11/98
Sulla
G.U. del 29.12.1998, n. 302 e' stato pubblicato il Decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26.11.1998 recante
l'approvazione della norma UNI-CIG 10738 "Impianti alimentati a gas
combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee
guida per la verifica delle caratteristiche funzionali".
Si
ricorda che, con il D.P.R.. 13.5.1998
si stabiliva che tutti gli impianti alimentati a gas combustibile per
uso domestico, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 46/90
(13.3.1990), dovevano rispondere ai requisiti di sicurezza fissati all'art. 2
del medesimo decreto, entro il 31.12.1998. Con l'occasione si evidenzia che,
per gli impianti costruiti successivamente al 13.3.1990, deve essere fornita ed
essere disponibile la dichiarazione di conformita', secondo l'art. 9 della
legge 46/90.
Il
termine del 31.12.1998 per l'adeguamento degli impianti non e' stato prorogato.
La
norma UNI-CIG in oggetto definisce le linee guida per la verifica di quanto prescritto
nel succitato D.P.R.. e si applica agli impianti per uso domestico alimentati a
gas combustibile [sia gas naturale (metano), sia gas di petrolio liquefatto
(GPL), sia di gas manifatturato], comprendenti apparecchi con singola portata
termica non maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h).
Le
verifiche, che devono essere effettuate da tecnico abilitato o da impresa
installatrice avente i requisiti fissati dalla legge 46/90, riguardano:
·
l'idoneitą della ventilazione e cioe' dell'afflusso dell'aria necessaria alla
combustione (sezioni delle aperture di ventilazione, volumi dei locali
contenenti gli impianti, ventilazione indiretta);
·
l'areazione dei locali e cioe' il ricambio dell'aria necessaria sia per lo
smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare miscele con un
tenore pericoloso di gas non combusti;
·
l'efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione;
·
la tenuta dell'impianto interno di adduzione del gas combustibile (assenza di
perdita di gas dalle tubazioni);
·
I dispositivi rivelatori di gas naturale, se presenti.
Se
tutte le suddette verifiche risultano positive l'apparecchio viene dichiarato
idoneo a svolgere la propria funzione. I risultati del sopralluogo di verifica
devono essere riportati in duplice copia - una per il committente e una per il
dichiarante - in un apposito documento (scheda di verifica) secondo il modello
riportato nell' appendice F della norma.
E'
bene sottolineare che il verificatore dell'impianto si limita a dichiarare se
l'impianto e' idoneo o meno, ma non si assume nessuna responsabilita' per
sinistri derivanti dall'uso dell'impianto a gas senza che siano stati eliminati
i difetti funzionali che determinano la eventuale non idoneita'.
E'
evidente che nel momento in cui il committente decide di far eliminare le
anomalie riscontrate attraverso degli interventi di riparazione e/o
manutenzione, lo stesso deve farsi rilasciare dall'impresa esecutrice dei
lavori la dichiarazione di conformita' ai sensi della legge 46/90.