REGOLAMENTO
IMPIANTI PRODUTTIVI - ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
È
stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28.12.1998 il D.P.R. 20.10.1998 n. 447
recante il regolamento per la localizzazione di impianti produttivi di beni e
servizi e per la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e
riconversione.
Il
regolamento, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 112 del '98, affida le
funzioni amministrative concernenti le attività produttive ad una struttura del
Comune che si avvale di uno sportello unico, al quale gli interessati potranno
rivolgersi gratuitamente per acquisire, tra gli altri, dati ed informazioni
sugli adempimenti previsti dal regolamento stesso e sullo stato dell'iter delle
domande presentate.
I
Comuni devono istituire lo sportello unico entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del regolamento.
Tra
i provvedimenti ricompresi nel procedimento unificato, vanno segnalate la
valutazione di impatto ambientale, con l'indicazione di tempi predeterminati
per la pronuncia, e la concessione edilizia, per la quale non opera, peraltro,
il "silenzio-assenso".
Possono
essere inoltre presentati allo "sportello" progetti preliminari sui
quali il Comune, entro 90 giorni, deve esprimere un "parere
informale" sulla conformità con la pianificazione territoriale senza che
tale pronuncia pregiudichi, però, la successiva definizione del provvedimento.
Il
regolamento prevede tre procedure per la realizzazione o modifica degli
impianti produttivi.
Il
primo procedimento, applicabile a tutti gli impianti ad esclusione di quelli a
struttura semplice e di quelli pericolosi, si basa sulla presentazione di una
autocertificazione, redatta da professionisti abilitati o da società di
professionisti, che attesti la conformità del progetto alla normativa vigente
in materia urbanistica, di sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria ed
ambientale.
La
domanda deve altresì contenere la richiesta di concessione edilizia, se
necessaria.
L'autocertificazione
non può riguardare ipotesi per le quali la normativa comunitaria preveda la
necessità di acquisire una apposita autorizzazione.
Il
Comune può chiedere, entro trenta giorni, l'integrazione della documentazione e
procedere, se del caso, ad una audizione in contraddittorio con i soggetti
interessati, della quale viene redatto un apposito verbale.
Il
provvedimento finale deve essere emanato entro 90 giorni : decorso tale termine
la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle
autocertificazioni prodotte, ferma restando la necessità di acquisire la
concessione edilizia.
La
seconda procedura riguarda gli impianti a struttura semplice, individuati dai
Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione ; il silenzio-assenso
opera in caso di mancata emanazione del provvedimento di diniego entro 60
giorni dal ricevimento della domanda.
Una
terza procedura è prevista, infine, per i progetti di impianti pericolosi
ovvero per i casi in cui il richiedente non intenda avvalersi
dell'autocertificazione. Dopo la presentazione della domanda lo
"sportello" richiede a tutte le amministrazioni competenti le
autorizzazioni ed i nulla-osta necessari alla realizzazione dell'intervento. Se
entro 90 giorni non perviene alcuna risposta, il sindaco deve convocare una
conferenza di servizi per istruire il progetto ; se, invece, giungono pareri
negativi è lo stesso interessato che può richiedere l'indizione della
conferenza di servizi al fine di concordare l'eventuale modifica del progetto.
Il
termine massimo di conclusione del procedimento è comunque di 6 mesi.
Qualora
si renda necessaria, ai fini della autorizzazione del progetto, anche la
pronuncia di V.I.A., l'autorità ad essa competente è tenuta ad esprimere il
relativo parere entro cinque mesi (otto in caso di proroga). Decorso
infruttuosamente tale termine ovvero nel caso in cui un'autorità preposta alla
tutela ambientale, storico-artistica, paesaggistica esprima il proprio
dissenso, l'Amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei
Ministri si pronunci nei trenta giorni successivi.
Per
le richieste di intervento che comportino una variante urbanistica il
regolamento impone il rigetto dell'istanza qualora il P.R.G. contenga
l'indicazione di altre aree idonee ; in caso di assenza od insufficienza di
aree destinate ad impianti produttivi il Sindaco può convocare una conferenza
di servizi per verificare la possibilità di proporre una variante al P.R.G. che
deve poi essere approvata dal Consiglio comunale.
Va
infine segnalata l'ammissibilità del collaudo da parte della stessa impresa in
caso di mancato intervento del Comune a tale operazione di verifica entro il
termine dallo stesso prestabilito, variabile tra il ventesimo ed il
sessantesimo giorno dalla richiesta.
Si
pubblica qui di seguito il testo del D.P.R. n. 447 del 20/10/98:
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE
1998, n. 447.
Regolamento
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche'
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
OMISSIS
Capo
I
Principi
organizzativi e procedimentali
Art.
1.
Ambito
di applicazione
1.
Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti
produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione,
ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attivita'
produttiva, nonche' l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso
di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.
2.
Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di
coordinamento
e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico
degli enti locali.
3.
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui
all'articolo
4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le
competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e
riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21
della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla
normativa vigente.
Art.
2.
Individuazione
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi
1.
La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti
produttivi, in conformita' alle tipologie generali e ai
criteri
determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' effettuata dai
comuni,
salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali.
Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti
urbanistici comunali vigenti, la variante e' approvata, in base alle procedure
individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera
a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune e'
tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia,
ai
fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, e' subordinato
alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti.
Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco
del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge
8 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127.
2.
In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti
produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale puo' subordinare
l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli
insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865.
3.
Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessita'
dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di
apposita
convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla
realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere.
In tal caso, la realizzazione degli impianti e' subordinata alla puntuale
osservanza dei tempi e delle modalita' indicati nella convenzione.
Art.
3.
Sportello
unico
1.
I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite
dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica
struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di
cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le
attivita'
produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti
previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.
2.
Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse,
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento,
all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter
procedurale, nonche' a tutte le informazioni utili disponibili a livello
regionale
comprese
quelle concernenti le attivita' promozionali. Per la istituzione e la gestione
dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3.
La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformita',
allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei
progetti
preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di
pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che cio'
pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento
autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.
4.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i
comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il
funzionario preposto alla struttura e' responsabile dell'intero procedimento.
Capo
II
Procedimento
semplificato
Art.
4.
Procedimento
mediante conferenza di servizi
1.
Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, del
presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del
procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento
ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura, la quale invita
ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di
consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a novanta giorni
decorrenti dal ricevimento della documentazione. Nel caso di progetti di opere
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine e' di
centocinquanta giorni, fatta salva la facolta' di chiederne, ai sensi della
normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a novanta giorni.
Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto
ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa puo'
richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione. In tale caso il termine
riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
2.
Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni di cui al
medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia e' trasmessa dalla
struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende
concluso.Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, puo'
chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di
eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento
della pronuncia negativa.
3.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i successivi cinque
giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la
struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi
dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4.
La convocazione della conferenza e' resa pubblica anche ai fini dell'articolo
6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel
medesimo comma, presentando osservazioni che la
conferenza
e' tenuta a valutare.
5.
La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della
formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e
dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari.
La conferenza, altresi', fissa il termine entro cui pervenire alla decisione,
in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
6.
Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che
si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del
provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente
comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i
termini di cui
al
comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e
comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio
1997, n. 127, immediatamente l'amministrazione procedente puo' chiedere che il
Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del
medesimo articolo 14, comma 4.
7.
Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il
procedimento si conclude nel termine di undici mesi.
Art.
5.
Progetto
comportante la variazione di strumenti urbanistici
1.
Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o
comunque richieda una sua variazione, il sindaco del comune interessato rigetta
l'istanza. Tuttavia, allorche' il progetto sia conforme alle norme vigenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento
urbanistico non individui aree
destinate
all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficenti in
relazione al progetto presentato, il sindaco puo', motivatamente, convocare una
conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla
conferenza puo' intervenire qualunque soggetto, portatore di
interessi
pubblici o privati, individuali o collettivi nonche' i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
2.
Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta
di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio
comunale.
Capo
III
Procedimento
mediante autocertificazione
Art.
6.
Principi
organizzativi
1.
Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la
presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove
necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da
autocertificazioni, attestanti la conformita' dei progetti alle singole
prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della
sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale,
redatte da professionisti abilitati o da societa' di professionisti e
sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale
rappresentantedell'impresa.L'autocertificazione non puo' riguardare le materie
di cui all'articolo 1, comma 3, nonche' le ipotesi per le quali la normativa
comunitaria prevede la necessita' di una apposita autorizzazione. Copia della
domanda, e della documentazione prodotta,
viene
trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla regione nel cui
territorio e' localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonche',
per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.
2.
La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio
informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicita';
contestualmente la struttura da' inizio al procedimento per il rilascio della
concessione edilizia.
3.
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura
puo' richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti
necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere
richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla
documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla
presentazione degli atti integrativi richiesti.
4.
Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al
rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il
progetto si riveli di particolare complessita' ovvero si rendano necessarie
modifiche al progetto o il
comune
intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle
aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento
puo' convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di
cui viene redatto apposito verbale.
5.
Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle
caratteristiche
dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le
eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le
disposizioni attinenti ai profili di cui all'articolo 8, comma 1. Il termine di
cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato
conformemente all'accordo.
6.
Ferma restando la necessita' della acquisizione della autorizzazione nelle
materie per cui non e' consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a
struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla
regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura,
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio
motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in
cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui
ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera e' comunque subordinata al rilascio
della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi dclla normativa vigente.
7.
Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di
errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,
ravvisa la falsita' di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del
procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della
Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento
e' sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8.
Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove
necessaria ai sensi della normativa vigente, e salvo quanto disposto dai commi
3, 4, 5, 6 e 9, e' concluso entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa
dell'impresa o su richiesta della struttura.
9.
Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non
appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto
si intende autorizzata in conformita' alle autocertificazioni prodotte, nonche'
alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente
acquisiti. L'impresa e' tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori
per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera e' comunque
subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi
della normativa vigente.
11.
Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione
dell'impianto, sia accertata la falsita' di una delle autocertificazioni
prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di
correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura ordina la riduzione
in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli
atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea
comunicazione all'interessato.
12.
A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti
competenti provvedono ad effettuare i controlli
ritenuti
necessari.
13.
I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un
pregiudizio
dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere
alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicita' di cui al comma
2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero
che il
responsabile
del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano
anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono
essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili
controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia,
motivatamente, la struttura.
14.
La convocazione della riunione sospende, per non piu' di venti giorni, il
termine di cui al comma 8.
15.
Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attivita' previa
semplice comunicazione ovvero denuncia di
inizio
attivita'.
Art.
7.
Accertamento
della conformita' urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela
sanitaria e della tutela ambientale.
1.
La struttura accerta la sussistenza e la regolarita' formale delle
autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
Successivamente
la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria
competenza, verificano la conformita' delle medesime autocertificazioni agli
strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonche'
la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con
l'impianto.
2.
La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a)
la prevenzione degli incendi;
b)
la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di
persone o cose;
c)
l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d)
l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e)
il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortunisul lavoro;
f)
le emissioni inquinanti in atmosfera;
g)
le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di
immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h)
l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno
dell'impianto produttivo;
i)
le industrie qualificate come insalubri;
l)
le misure di contenimento energetico.
3.
Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le
funzioni di controllo, da parte del comune e degli
altri
enti competenti.
Art.
8.
Affidamento
delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate
1.
Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo
3, comma 1, puo' affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili
con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei
procedimenti, specifiche fasi e attivita' istruttorie alle agenzie regionali
per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle
camere di commercio, industria e artigianato nonche' a universita' o altri
centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza,
di competenza e di adeguatezza tecnica.
Capo
IV
Procedura
di collaudo
Art.
9.
Modalita'
di esecuzione
1.
Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli
impianti sono collaudati da professionisti o da altri
soggetti
abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal
direttore dei lavori e non collegati professionalmente ne' economicamente, in
modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformita' al
progetto approvato, l'agibilita' e l'immediata operativita'.
2.
Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma
1, la quale a tal fine si avvale del personale dipendente dalle amministrazioni
competenti ai sensi della normativa vigente e fatto salvo il rispetto del
termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la
data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo
successivo
a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo puo'
avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente
struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa puo' iniziare
l'attivita' produttiva.
3.
Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge
e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e
gli apparati volti a salvaguardare la sanita', la sicurezza e la tutela
ambientale, nonche' la loro conformita' alle norme sulla tutela del lavoratori
nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4.
Il certificato, di cui al comma 3, e' rilasciato sotto la piena responsabilita'
del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme
all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti
norme,
fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i
provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese
dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone
contestuale
comunicazione
all'interessato.
5.
Il certificato positivo di collaudo, in conformita' alle prescrizioni del
presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al
rilascio definitivo del certificato di agibilita', del nulla osta all'esercizio
di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6.
La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza
sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che
possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio
dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via
d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono
registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura
comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2,
non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e
di
controllo
in materia, e dalle connesse responsabilita' previste dalla legge, da
esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli
impianti.
Art.
10.
Spese
1.
Restano ferme le disposizioni che prevedono a carico dell'interessato il
pagamento di spese o diritti in relazione ai procedimenti disciplinati dal
presente regolamento.
Art.
11.
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 20 ottobre 1998