MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Si
segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008 sono stati pubblicati
i Decreti Legislativi n. 62 e 63 del 26 marzo che modificano nuovamente il
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dopo le correzioni
già apportate nel 2006 dai decreti legislativi n. 156 e 157.
Il
Decreto Legislativo n. 62 riforma la parte II^ del
Codice in materia di beni culturali, mentre il n. 63 riguarda la parte III^ relativa ai beni paesaggistici e al paesaggio.
I
provvedimenti sono entrati in vigore lo scorso 24 aprile.
Si
riepilogano di seguito le principali novità di interesse per il settore.
BENI
PAESAGGISTICI E PAESAGGIO
Anche
sulla scorta della sentenza 367/2007 della Corte Costituzionale che ha
riconosciuto il paesaggio come valore primario ed il ruolo fondamentale dello
Stato nella sua tutela, le modifiche sono volte principalmente a rafforzare:
- la
posizione di supremazia della tutela del paesaggio sul governo del territorio e
quindi dei piani paesaggistici sui piani territoriali ed urbanistici
- la
partecipazione del Ministero dei beni culturali all’esercizio delle funzioni
amministrative, sia pianificatorie, che autorizzato
rie, già attribuite alle Regioni.
Nel nuovo
testo dell’art. 133 si afferma, tra l’altro, che il Ministero e le Regioni
elaborano d’intesa le politiche per la conservazione e valorizzazione del
paesaggio e cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti la
pianificazione territoriale e la gestione dei conseguenti interventi, indirizzi
ai quali devono conformarsi anche i piani urbanistici degli enti territoriali.
Immobili
vincolati
Fra gli
immobili e le aree che possono essere vincolati, sono ora inclusi anche i
centri e nuclei storici. Si introducono inoltre elementi di sovrapposizione con
la disciplina dei beni culturali perché possono essere vincolati anche immobili
che presentino caratteri, oltre che di bellezza naturale, anche di “memoria
storica”.
Potranno
altresì essere oggetto di provvedimento di vincolo gli alberi monumentali.
Imposizione
dei vincoli paesaggistici
In
conformità a quanto già previsto dall’art. 82 del DPR 616/1977 e dal D.Lgs.
490/1999, anche il Ministero, come la Regione, può imporre vincoli
paesaggistici su proposta motivata del soprintendente e previo parere della
Regione interessata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta (art.
138, comma 3).
Integrazione
dei vincoli già emanati
Viene
imposto al Ministero e alle Regioni l’obbligo di integrare i vincoli
paesaggistici già emanati, corredandoli della disciplina d’uso delle aree
sottoposte a tutela.
La norma
sembra finalizzata a verificare i vincoli imposti in passato, individuare
quelli meramente “formali” ossia sprovvisti di una specifica regolamentazione
delle trasformazioni compatibili e, in questi casi, ad integrarne il contenuto.
In particolare le Regioni devono provvedere entro il 31 dicembre 2009, pena
l’intervento sostitutivo del Ministero.
Aree ex Galasso
Si
reintroduce la possibilità di individuare e vincolare per legge nuove zone di
interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m), come previsto prima
delle modifiche apportate al Codice nel 2006.
Piani
paesaggistici
Il D.Lgs.
63/2008 all’art. 135 impone l’obbligo per le Regioni di coinvolgere il
Ministero nell’elaborazione dei piani paesaggistici per le parti aventi ad
oggetto immobili vincolati.
Nell’ambito
dei contenuti del piano elencati all’art. 143, viene confermata la possibilità
per quest’ultimo di imporre direttamente ulteriori vincoli paesaggistici,
chiarendo comunque che tali vincoli hanno ad oggetto le stesse tipologie di
immobili assoggettabili a provvedimento di cui all’art. 136 del Codice (ville,
giardini, parchi, bellezze panoramiche, ecc.).
In via
transitoria all’art. 156 si dispone che entro il 31 dicembre 2009 le Regioni
che hanno già redatto piani paesaggistici dovranno verificare la loro conformità
alle nuove prescrizioni dell’art. 143 e disporre i necessari adeguamenti, pena
l’intervento sostitutivo del Ministero.
Autorizzazione
paesaggistica
Il D.Lgs.
63/2008 prevede l’entrata in vigore di un nuovo procedimento di autorizzazione
degli interventi su beni paesaggistici, che supera lo schema “nulla osta
regionale (o comunale) / successivo controllo della Soprintendenza con potere
di annullamento del nulla osta”.
Si tratta
ora di un procedimento unico di competenza regionale, nell’ambito del quale la
Soprintendenza interviene non in via successiva ma preventiva attraverso il
rilascio di un parere da rendersi entro un termine perentorio (art. 146).
Le
Regioni possono delegare il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche alle
Province, ai comuni o ad altre forme associative fra enti locali previste dal
D.Lgs. 267/2000, purché tali amministrazioni siano dotate di uffici in grado di
garantire un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la
differenziazione con l’esercizio delle funzioni in materia urbanistico-edilizia
(art. 146, comma 6).
Il nuovo
procedimento entrerà in vigore il prossimo 31 dicembre 2008 e verrà applicato
anche alle procedure di autorizzazione già avviate ma non ancora concluse a
questa data (art. 159).
Sempre
entro il 31 dicembre 2008:
- le
Regioni devono verificare la sussistenza nelle amministrazioni delegate al
rilascio delle autorizzazioni (generalmente i comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica richiesti
dall’art. 146, comma 6 e apportare le modifiche necessarie. In caso di mancato
adempimento da parte delle Regioni, le deleghe in essere al 31 dicembre 2008
decadranno;
- è
prevista l’emanazione di un regolamento del Ministero dei beni culturali in cui
verranno definite procedure di autorizzazione semplificate e più snelle per
interventi di lieve entità.
Fasi del
procedimento di autorizzazione paesaggistica
I^ Fase - Istruttoria della Regione
Presentazione
alla Regione (o alla diversa amministrazione delegata) della domanda di
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, insieme al progetto dell’intervento
e alla documentazione richiesta dalla legge.
Entro 40
giorni dalla ricezione della domanda, la Regione:
-
verifica se si tratta di intervento non soggetto ad autorizzazione ai sensi
dell’art. 149 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore
dell’edificio, ecc.);
-
verifica se la domanda è stata corredata dalla documentazione richiesta dalla
legge e se necessario, richiede le opportune integrazioni;
- verifica la conformità dell’intervento con le
prescrizioni d’uso contenute nei provvedimenti di vincolo e nei piani
paesaggistici;
-
trasmette al soprintendente la documentazione presentata insieme ad una
relazione tecnica;
-
comunica all’interessato l’avvio del procedimento.
II^ Fase - Parere della Soprintendenza
Entro 45
giorni dalla ricezione degli atti, il soprintendente rende un parere vincolante
per la regione sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento e sulla
conformità dello stesso alle disposizioni del piano paesaggistico o alla
specifica disciplina d’uso contenuta nel provvedimento.
N.B. Il parere
del soprintendente è obbligatorio ma non vincolante se ricorrono le seguenti
condizioni:
1)
approvazione delle prescrizioni d’uso e trasformazione dell’immobile di
interesse paesaggistico con:
-
provvedimento regionale di vincolo
-
provvedimento ministeriale di vincolo
-
provvedimento regionale di integrazione del vincolo esistente
2)
approvazione del piano paesaggistico regionale d’intesa con il Ministero, nonchè
3)
verifica positiva da parte del Ministero, su richiesta della Regione
interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.
Decorso
inutilmente il termine di 45 giorni, la Regione può indire una conferenza di
servizi alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere. La
conferenza si pronuncia entro 15 giorni.
In ogni
caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente
senza riscontri, la regione provvede sulla domanda di autorizzazione.
III^ Fase - Determinazione della Regione
Entro 20
giorni dalla ricezione del parere, la Regione:
-
rilascia l’autorizzazione, oppure
-
comunica all’interessato il preavviso di rigetto della domanda ai sensi
dell’art. 10 bis della Legge 241/1990
IV^ Fase - Efficacia
Decorsi
30 giorni dal rilascio, l’autorizzazione diventa efficace ed è valida per 5
anni scaduti i quali l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione.
BENI
CULTURALI
Le
numerose modifiche, volte a riordinare in più punti la disciplina dei beni
culturali e a correggere alcune imprecisioni, riguardano principalmente:
-
l’estensione delle norme di tutela al patrimonio culturale degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, come già previsto dalla Legge 1089/1939
ma non riproposto nel successivo D.Lgs. 490/1999;
- la
revisione dei procedimenti di dismissione, concessione in uso e locazione degli
immobili del demanio culturale, al fine di garantire maggiormente i valori di
cui tali beni sono espressione; in particolare il nuovo art. 55 bis
reintroduce, in caso di vendita di beni pubblici, l’obbligo di inserire una
clausola risolutiva espressa per inadempimento da parte dell’acquirente delle
condizioni e prescrizioni d’uso fissate nel contratto;
-
l’ottemperanza degli accordi internazionali, fra cui la Convenzione UNESCO per
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata il 17 ottobre
2003 e ratificata dall’Italia con la Legge 167/2007.
I testi dei Decreti Legislativi n. 62 e n. 63 sono a disposizione
sul sito del Collegio (www.ancebrescia.it).