RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI PER VIZI E DIFFORMITA’ DELL’OPERA

(Cassazione civile, Sezione Seconda del 10 maggio 2007, n. 10679)

 

Il direttore dei lavori, in solido con l’appaltatore per l’esecuzione difettosa dell’opera, ha l’obbligo di controllare l’esecuzione a regola d’arte secondo le prescrizioni del capitolato d’appalto, tanto se è stato progettista ed autore del capitolato e trattasi di vizi e di carenze di facile riscontro. Orbene, pur avendo quella posta a carico del direttore dei lavori natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, l’attività dal medesimo si concreta nella sorveglianza delle opere, che pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dei lavori nelle sue varie fasi e l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.