INDIVIDUAZIONE
DEI GRAVI DIFETTI DELL’IMMOBILE E RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE
(Cassazione
Civile, Sezione seconda del 8 maggio 2007, n. 10533)
I gravi difetti dell’edificio idonei a configurare una
responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell’acquirente,
ai sensi dell’art. 1669 c.c., sono configurabili, al di fuori dell’ipotesi di
rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla
stabilità dell’opera, pregiudichino e menomino in modo grave il normale
godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima; tra i gravi
difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669
c.c. sono comprese le deficienze costruttive vere e proprie, quelle cioè che si
risolvono nella realizzazione dell’opera con materiali inidonei e/o non a
regola d’arte.
In particolare costituiscono gravi difetti dell’edificio
non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali
delle strutture dell’opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed
accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione,
impianti ecc.) purchè tali da compromettere la
funzionalità dell’opera stessa