APPALTI PUBBLICI - IN SEDE DI GARA E’ SUFFICIENTE UNA SOLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE PER PIU’ AUTOCERTIFICAZIONI

(Consiglio di Stato, Sezione Quarta del 4 marzo 2008, n. 949)

 

Anche sulla fondatezza dei motivi aggiunti con i quali è stata dedotta la illegittima mancata esclusione delle società aggiudicatarie “per manifesta ed insanabile carenza delle dichiarazioni sostitutive rese dalle stesse società e prescritte dal Disciplinare di gara a pena di esclusione”, la società T. è convinta che la giurisprudenza sia “pacifica in materia” nel senso dalla stessa dedotto. Non essendo tutte le dichiarazioni sostitutive, rese dal rappresentante della società K. (lotto 4 e lotto 5), della società E. (lotto 5) e della società T., accompagnate dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (esiste solo una copia del predetto documento che è stata inserita tra i documenti amministrativi, il che renderebbe impossibile l’identificazione del dichiarante, con un indiscutibile rilievo anche dal punto di vista penalistico), le predette società avrebbero dovuto essere escluse, e la società T. avrebbe dovuto essere riconosciuta aggiudicataria.

Il Collegio però non ritiene (come dimostrato dalle resistenti) che l’orientamento giurisprudenziale sia così univoco come descritto dalla società T.  Non è il caso di esaminare le numerose decisioni citate dalla appellante, alcune delle quali sono ritenute non pertinenti dalle controinteressate, perché il Collegio ritiene di conformarsi all’indirizzo giurisprudenziale (C. S., sez. V, n. 25/2006) che rifugge da “un formalismo senza scopo” e sostiene la conformità alla lettera dell’art. 38 d.p.r. n. 445/2000 (e la rispondenza alla finalità dallo stesso perseguita), nel caso in cui venga inserito una sola copia fotostatica del documento di identità nella busta contenente la documentazione amministrativa, giacché questo elemento (come anche una dichiarazione con firma autenticata) è sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive, e ad “instaurare un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore”, nella specie - come detto - perfettamente identificabile