APPALTI PUBBLICI - IN SEDE DI GARA E’
SUFFICIENTE UNA SOLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE PER PIU’ AUTOCERTIFICAZIONI
(Consiglio
di Stato, Sezione Quarta del 4 marzo 2008, n. 949)
Anche sulla
fondatezza dei motivi aggiunti con i quali è stata dedotta la
illegittima mancata esclusione delle società aggiudicatarie “per
manifesta ed insanabile carenza delle dichiarazioni sostitutive rese dalle
stesse società e prescritte dal Disciplinare di gara a pena di esclusione”, la
società T. è convinta che la giurisprudenza sia “pacifica in materia” nel senso
dalla stessa dedotto. Non essendo tutte le dichiarazioni sostitutive, rese dal
rappresentante della società K. (lotto 4 e lotto 5), della società E. (lotto 5)
e della società T., accompagnate dalla copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore (esiste solo una copia del predetto documento che è
stata inserita tra i documenti amministrativi, il che renderebbe impossibile
l’identificazione del dichiarante, con un indiscutibile rilievo anche dal punto
di vista penalistico), le predette società avrebbero dovuto
essere escluse, e la società T. avrebbe dovuto essere riconosciuta
aggiudicataria.
Il Collegio però non ritiene (come dimostrato dalle resistenti)
che l’orientamento giurisprudenziale sia così univoco come descritto dalla
società T. Non è il caso di esaminare le
numerose decisioni citate dalla appellante, alcune
delle quali sono ritenute non pertinenti dalle controinteressate,
perché il Collegio ritiene di conformarsi all’indirizzo giurisprudenziale (C.
S., sez. V, n. 25/2006) che rifugge da “un formalismo senza scopo” e sostiene
la conformità alla lettera dell’art. 38 d.p.r. n. 445/2000 (e la rispondenza
alla finalità dallo stesso perseguita), nel caso in cui venga inserito una sola
copia fotostatica del documento di identità nella busta contenente la
documentazione amministrativa, giacché questo elemento (come anche una
dichiarazione con firma autenticata) è sufficiente alla identificazione del
rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive, e ad “instaurare un
nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e
responsabilità personale del sottoscrittore”, nella specie - come detto -
perfettamente identificabile