APPALTI PUBBLICI - E’ LEGITTIMO IL BANDO CHE
PRESCRIVE LA TRASMISSIONE DELLE OFFERTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SERVIZIO
POSTALE
(Consiglio
di Stato, Sezione Quinta del 4 marzo 2008, n. 874)
Orbene, la prescrizione di servirsi, per la partecipazione
alla gara, esclusivamente del servizio pubblico postale - nel caso in esame,
prescrizione assistita da espressa comminatoria di esclusione in caso di
inosservanza - cioè del più tradizionale e sperimentato mezzo di cui si serve
l’Amministrazione per la ricezione degli atti, che consente anche, a parità di
condizioni, una più ampia partecipazione di concorrenti, non può essere
ritenuta irrazionale, quando l’amministrazione stabilisce un termine congruo
per la presentazione delle offerte. Il servizio postale, inoltre, per la sua
neutralità nei confronti della gara può meglio garantire i concorrenti sul
rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte. L’interesse
pubblico sotteso alla prescrizione dell’uso del servizio raccomandato per la va senz’altro riconosciuto nell’esigenza di conseguire
pubblica certezza circa gli estremi della spedizione (data di invio,
identificazione del mittente e data della ricezione) e di attribuire l’esclusivo
compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio postale
pubblico (nell’esercizio della peculiare specie di quello raccomandato, che
garantisce tali attestazioni). In particolare, può condividersi la tesi secondo
cui l’uso del servizio postale in via esclusiva è destinato ad impedire che le
imprese possano utilizzare per proprie finalità le notizie sul numero e
sull’identità dei partecipanti alla gara, che possono apprendersi presso
l’ufficio e determinare in base ad esse la loro condotta; pertanto, ove il
bando di gara per abbia definito come unica modalità
di presentazione delle offerte, il servizio postale, la violazione della
prescrizione va sanzionata con la prescritta esclusione (cfr.: Cons. Stato,
sez. V, 30/04/2002, n. 2291). Né è possibile invocare il potere di
disapplicazione della lex specialis
da parte della stessa Pubblica Amministrazione, potere da escludere in radice,
in base al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le regole
stabilite dalla lex specialis
vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione appaltante, la quale deve
applicarle senza che abbia alcun margine di discrezionalità nella loro
interpretazione (specie quando il significato delle clausole è chiaro) e nella
loro attuazione; e ciò sia per il principio di tutela della par condicio delle
imprese concorrenti e sia per il principio generale che vieta la
disapplicazione del bando quale atto con cui l’Amministrazione si è in origine autovincolata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20/12/2002, n.
7258; Cons. Stato, sez. V, 20/05/2002, n. 2717)
Il bando di gara per l’aggiudicazione di un contratto
costituisce la lex specialis
della gara stessa, insuscettibile di disapplicazione fino a quando le sue
specifiche prescrizioni non vengano rimosse nelle forme di legge; le
prescrizioni stesse, pertanto, vanno interpretate secondo i criteri validi a
cogliere la voluntas legis,
primo fra questi quello del “senso fatto palese dal
significato proprio delle parole” (art. 12 1° comma disp.
prel.), con la conseguenza che qualora nel bando sia previsto che l’offerta e
gli altri documenti debbano pervenire esclusivamente per posta, l’uso di
quell’avverbio deve far ritenere precluse (indipendentemente da qualsiasi
indagine sulla natura formale o sostanziale del fine garantistico che si
intendeva conseguire con la specifica clausola) la possibilità e la legittimità
di altre forme di invio, le quali, dunque, se adottate, comportano la
necessaria esclusione della gara del concorrente inadempiente.