IRAP - LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 - FINANZIARIA 2008 - NUOVE
DISPOSIZIONI
La legge
24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, ha introdotto alcune disposizioni
in tema di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), alcune delle
quali di interesse per il settore che si riportano in commento di seguito.
Trasformazione
dell’IRAP da tributo erariale a tributo regionale (Articolo 1, commi 43-45)
L’articolo
1, comma 43, della Legge Finanziaria 2008 stabilisce che l’IRAP assuma la
natura di tributo proprio della Regione e che, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
sia istituita con Legge Regionale, in attesa della completa attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale.
Al fine
di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di
stabilità e crescita adottato dall’Unione Europea e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo,
evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle Regioni e quelle dello
Stato, è stabilito resti, comunque, ferma
l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali.
Le
Regioni non potranno modificare le basi imponibili, ma potranno, nei limiti
stabiliti dalle leggi statali, modificare l’aliquota, le detrazioni e le
deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni.
Il comma
44 dell’articolo 1 della L. n. 244/2007 dispone che le deroghe che le singole
Regioni potranno porre in essere saranno stabilite dal regolamento che le
medesime adotteranno sulla base di uno schema di regolamento - tipo, che sarà
approvato con accordi conclusi ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs.n.281/1997.
In base a
detto schema le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta
dovranno, comunque, rimanere affidate all’Agenzia delle Entrate.
Il
successivo comma 45 impone che, fino all’emanazione dei citati regolamenti
regionali, lo svolgimento delle menzionate funzioni di liquidazione,
accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle singole Regioni,
prosegua nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore della legge in parola, vale a dire il 1° gennaio 2008.
Determinazione
del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti
commerciali (Articolo 1, comma 50, lettera a))
Al fine
di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell’IRAP, nonchè di separarne la disciplina applicativa e
dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, l’articolo 1, comma
50, lettera a) della L. n. 244/2007
interviene riformulando l’articolo 5 del D.Lgs.n.
446/1997 il quale disciplina la determinazione del valore della produzione
netta delle società di capitali e degli enti commerciali.
In virtù
dei cambiamenti apportati, la base imponibile dell’IRAP, per tali soggetti, è
stabilito venga determinata per differenza tra il valore ed i costi della
produzione di cui, rispettivamente, alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del
Codice civile, con esclusione delle voci di cui alla lettera B) relative:
- ai
costi per il personale di cui al numero 9);
- alle
svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilità liquide, di cui al numero 10), lettere c) e d);
- agli
accantonamenti per rischi e agli altri accantonamenti di cui ai numeri 12) e
13).
I
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali,
dovranno determinare la base imponibile assumendo le voci del valore e dei
costi della produzione corrispondenti alle medesime voci. Inoltre, l’articolo 5
del D.Lgs.n.446/1997, come riformulato dalla Legge
Finanziaria 2008, prevede che tra i componenti negativi non si considerino
comunque:
- le
spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse
dalla citata lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del Codice civile,
nonché i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare,
non fare o permettere, i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa, i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello
dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione, così come
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del
citato D.Lgs.n.446/1997;
- la
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta, a differenza di
quanto previsto in precedenza, dal contratto;
- le
perdite su crediti;
-
l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) di cui al D.Lgs.n.504/1992
(precedentemente deducibile).
I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze
derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del
valore della produzione.
Sono,
comunque, ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per
l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento, in misura non
superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall’imputazione al
conto economico. Si prevede, inoltre, che i componenti positivi e negativi di
reddito, classificabili in voci del conto economico diverse da quelle sopra
indicate, concorrano alla formazione della base imponibile se correlati a
componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.
Indipendentemente
dalla effettiva collocazione nel conto economico, i
componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati
secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.
Modifiche
all’articolo 11 del Decreto Legislativo istitutivo dell’IRAP (Articolo 1, comma
50, lettera f))
L’articolo
1, comma 50, lettera f) della Legge Finanziaria 2008, ha apportato sostanziali
cambiamenti al testo dell’articolo 11 del D.Lgs.n.446/1997
(Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta).
Deduzioni
dalla base imponibile
La legge
Finanziaria 2008 corregge i tetti massimi degli importi previsti come
deducibili dalle norme sul cosiddetto «cuneo fiscale», inserite dalla manovra
finanziaria relativa al 2007, correlati a tutti i dipendenti delle imprese
assunti con contratto a tempo indeterminato.
Come
peraltro già anticipato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19
novembre 2007, n. 61/E, la rimodulazione dei predetti importi deducibili è
stata disposta al fine di una riparametrazione connessa alla riduzione
dell’aliquota IRAP prevista dalla stessa Legge in parola.
In
particolare, viene previsto che siano rideterminati gli importi delle deduzioni
su base annua riferibili ad ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta, di cui all’articolo 11, lettera a), numeri 2)
e 3) del D.Lgs.n.446/1997.
Di
conseguenza, a far data dal 1° gennaio 2008, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta saranno deducibili i
seguenti importi su base annua:
- Euro
4.600,00 (prima erano Euro 5.000,00) per i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e) del D.Lgs.n.446/1997,
escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,
delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e
della raccolta e smaltimento rifiuti;
- Euro
9.200,00 (prima erano Euro 10.000,00) per i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs.n.446/1997,
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Costi del
personale
Sono abrogate
le disposizioni dell’articolo 11 del D.Lgs.n.446/1997
che prevedono l’indeducibilità dei costi del personale classificati nelle voci
B.9 e B.14 del conto economico. Tali costi continuano ad essere indeducibilli, però, in virtù della nuova formulazione
dell’articolo 5 del D.Lgs.n.446/1997, così come
riferito in precedenza. Come già emerso riferendo del nuovo testo di detto
articolo 5 del D.Lgs.n.446/1997, viene inoltre
disposto espressamente che, al pari di quanto già previsto al comma 1, lettera
b), numero 2) dell’articolo 11 del D.Lgs.n.466/1997
per le attività commerciali e per quelle di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente, non siano deducibili i compensi attribuiti per obblighi di fare,
non fare o permettere, di cui all’art. 67 del D.P.R. n.917/1986 (TUIR). Sono
state abrogate, tramite la soppressione del comma 2 dell’articolo 11 del D.Lgs.n.446/1997, anche le disposizioni che prevedevano la
deducibilità delle somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e di
servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei
collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo
di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni
lavorative.
Allo
stesso modo, divengono ora indeducibili anche gli importi spettanti a titolo di
recupero di oneri relativi al personale distaccato presso terzi.
Scende,
inoltre, da Euro 2.000,00 ad Euro 1.850,00 la deduzione massima, prevista dal
comma 4-bis 1 dell’articolo 11 del D.Lgs.n.446/1997,
che i soggetti passivi IRAP, con componenti positivi non superiori ad Euro
400.000,00 diversi dalle amministrazioni pubbliche, possono dedurre in funzione
di ogni lavoratore impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di
cinque.
Ulteriore
deduzione IRAP
Per le società
di capitali e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del
TUIR, viene, altresì, ridotta l’ulteriore deduzione prevista dal comma 4-bis
dell’articolo 11 del D.Lgs.n.446/1997.
Conseguentemente
detta deduzione risulta così modulata:
a) Euro
7.350,00 se la base imponibile non supera Euro 180.759,91;
b) Euro
5.500,00 se la base imponibile supera Euro 180.759,91 ma non Euro 180.839,91;
c) Euro
3.700,00 se la base imponibile supera Euro 180.839,91 ma non Euro 180.919,91;
d) Euro
1.850,00 se la base imponibile supera Euro 180.919,91 ma non Euro 180.999,91.
Nel
contempo, aggiungendo alla fine del comma 4-bis dell’articolo 11 del D.Lgs.n.446/1997 la lettera d-bis), è previsto che
l’importo della ulteriore deduzione sia, invece,
corretto in aumento per i soggetti di cui all’articolo 3, comma1, lettere b) e
c) del D.Lgs. n. 446/1997 (ossia le ditte individuali, le s.n.c., le s.a.s. ed i professionisti). In tal caso l’ulteriore
deduzione IRAP assume i seguenti valori:
a) Euro
9.500,00 se la base imponibile non supera Euro 180.759,91;
b) Euro
7.125,00 se la base imponibile supera Euro 180.759,91 ma non Euro 180.839,91;
c) Euro
4.750,00 se la base imponibile supera Euro euro
180.839,91 ma non Euro euro 180.919,91;
d) Euro
2.375,00 se la base imponibile supera Euro 180.919,91 ma non Euro 180.999,91.
Plusvalenze
e minusvalenze, contributi, consolidato nazionale
Viene
abrogato il comma 3 dell’articolo 11 del D.Lgs.n.446/1997,
che prevedeva la rilevanza ai fini IRAP delle plusvalenze e delle minusvalenze
relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di
azienda, nonchè dei proventi e degli oneri
classificabili fra le voci diverse da quelle espressamente richiamate ai fini
del calcolo del valore della produzione negli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs.n.446/1997 (nella formulazione antecedente alle
modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008), se correlati a componenti
positivi e negativi del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti
o successivi.
Con la
soppressione del citato comma 3, viene cancellata da questo articolo anche la
disposizione che prevede che concorrano a formare la base imponibile i
contributi erogati a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a
componenti negativi non ammessi in deduzione. È stata, inoltre, abrogata la
norma che prevedeva la non concorrenza alla base imponibile delle plusvalenze
realizzate ai sensi dell’articolo 123, comma 1, del TUIR, (articolo peraltro
soppresso dalla Legge Finanziaria 2008).È da sottolineare come talune di tali
disposizioni, per quanto riguarda le società di capitali e gli enti
commerciali, vengano, però, riprese e rimodulate all’interno della nuova
formulazione dell’articolo 5 del D.Lgs.n.446/1997,
dedicato alla determinazione del valore della produzione netta di detti
soggetti e dei contenuti del quale si è riferito in
precedenza.
Accertamento
dei componenti positivi e negativi
Infine,
la lettera f) del comma 50 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha
abrogato il comma 4 dell’articolo 11 del D.Lgs.n.
446/1997, il quale prevedeva che, indipendentemente dalla collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi dovessero essere accertati in
ragione della loro corretta classificazione. La scelta di cancellare tale comma,
del resto, appare coerente con l’introduzione nell’articolo 5 del D.Lgs.n.446/1997 della disposizione, della quale si è già
detto, in base alla quale occorrerà fare riferimento ai principi contabili
adottati dall’impresa per individuare i criteri di corretta qualificazione,
imputazione temporale e classificazione dei componenti positivi e negativi.
I
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
dovranno fare riferimento alle voci corrispondenti.
Variazioni
fiscali del valore della produzione netta (Articolo 1, comma 50, lettera g))
L’articolo
1, comma 50, lettera g) della L. n.
244/2007 abroga l’articolo 11-bis del D.Lgs.n.446/1997.
Conseguentemente, viene meno la disposizione secondo la quale i componenti
positivi e negativi, rilevanti per determinare la base imponibile IRAP, debbano
essere considerati apportando le variazioni in aumento o in diminuzione
previste ai fini delle imposte sui redditi.
La
disposizione in esame è il naturale correlato della rilevante scelta di fondo,
assunta dal legislatore con la legge finanziaria 2008, di impostare il calcolo
della base imponibile IRAP sui dati di bilancio, anziché, come avvenuto finora,
sui detti dati assunti nella misura in cui essi abbiano valenza ai fini delle
imposte dirette. Tale cambiamento rappresenta, come appare evidente, una delle
modifiche di maggior rilievo introdotte in tema di IRAP.
Variazione
dell’aliquota (Articolo 1, comma 50, lettera h))
L’articolo
1, comma 50, lettera h) della L. n. 244/2007, modifica l’aliquota IRAP prevista
dall’articolo 16 del D.Lgs.n.446/1997 abbassandola
dal 4,25 per cento al 3,9 per cento. Ai sensi dell’articolo 1, comma 51 della
legge finanziaria 2008, la predetta modifica si applica a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Termini e
disposizioni transitorie (Articolo 1, comma 51)
L’articolo
1, comma 51 della L. n. 244/2007, prevede che le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 50, si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti
negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2007, previa indicazione nell’apposito prospetto per la
deduzione extracontabile dei componenti negativi (quadro EC del modello di
dichiarazione Unico) di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR, è
recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in
corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP,
delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote
residue dei componenti negativi, la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione
della precedente disciplina dell’IRAP, continuano ad applicarsi le regole
precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del
comma 3 dell’articolo 111 del citato TUIR (che riguarda le imprese di
assicurazione), il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti
a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data
del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base
imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti
positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la
cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente
disciplina.
Dichiarazione
IRAP (Articolo 1, comma 52)
L’articolo 1,
comma 52, della Legge n.244/2007 introduce disposizioni modificative in tema di
dichiarazione annuale IRAP. Specificatamente, ferma restando la disciplina
ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal D.Lgs.n. 446/1997, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale
dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive non deve più essere presentata
in forma unificata, ma deve essere presentata direttamente alla Regione o alla
Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con Decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare
entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di
presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni
di coordinamento.