DETRAZIONE
IRPEF DEL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - INTERVENTI ESEGUITI
SULL’ABITAZIONE E SULLE PERTINENZE - LIMITE DI SPESA
(Risoluzione
n. 181/E del 29/4/08)
Nell’ipotesi
di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti
sia l’abitazione, sia le pertinenze (anche se accatastate separatamente),
iniziati dopo il 1° ottobre 2006 e proseguiti nei periodi d’imposta 2007 e
2008, la detrazione IRPEF del 36% (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007), è
riconosciuta nel limite massimo di 48.000 euro, complessivamente considerato
sia per l’abitazione che per le pertinenze.
Così si è
espressa l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 181/E del 29 aprile 2008, in
risposta ad un’istanza d’interpello formulata da un contribuente, che aveva
eseguito lavori su due abitazioni e relative pertinenze, in relazione alla
corretta modalità di calcolo del limite massimo di spesa sul quale commisurare
la detrazione del 36%.
Come
noto, l’art. 35, comma 35-quater, della legge 248/2006 ha previsto che, dal 1°
ottobre 2006, il limite di spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione
IRPEF del 36% spetta con riguardo alla singola abitazione, e non più anche al
soggetto che sostiene le spese per l’intervento di recupero.
Con tale
modifica normativa, a parere dell’Amministrazione finanziaria, si è inteso
riferire il limite di 48.000 euro, in caso di interventi riguardanti
l’abitazione e le pertinenze, all’unità abitativa ed alle sue pertinenze
unitariamente considerate (cfr. R.M. n. 124/E/2007).
Tale
nuovo principio, osserva l’Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto affermato
già nella R.M. n. 167/E/2007, risulta confermato anche a seguito della
disposizione contenuta nell’art.1, comma 387, della legge 296/2006, prorogata
fino al 31 dicembre 2010 dall’art.1, commi 17-19, della legge 244/2007, che ha
attribuito il limite di spesa di 48.000 euro “all’unità immobiliare”.
In
conclusione, con la citata R.M. n. 181/E/2008, è stato chiarito che, per gli
interventi di recupero eseguiti contemporaneamente sull’abitazione e sulle
pertinenze, anche se accatastate separatamente, si applica il limite unitario
di 48.000 euro, senza poter computare un autonomo limite per gli interventi
relativi alle pertinenze.
Come già
osservato dall’ANCE a commento dei precedenti pronunciamenti ministeriali in
materia, tale interpretazione della norma, che non tiene conto della modifica
intervenuta con le leggi Finanziarie 2007 e 2008, suscita perplessità, ponendo
limiti alla fruibilità dell’agevolazione, che rischiano di disincentivare la
realizzazione di interventi incisivi di recupero del patrimonio edilizio
abitativo e delle relative pertinenze.