IVA - REVERSE CHARGE - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
- CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Risoluzione
n.101/E del 18/3/08)
I
contratti stipulati da una società di progetto, aggiudicataria di un contratto
di concessione di lavori pubblici ai sensi dell’art.156 del D.Lgs. 163/2006[1],
per l’affido di lavori edili a terzi (anche propri soci riuniti in consorzio)
si qualificano come contratti d’appalto e, come tali, sono esclusi dall’applicazione
del meccanismo del reverse charge, di cui all’art.17,
comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972
Questa in
sintesi la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione
n.101/E del 18 marzo 2008, che, in risposta ad una specifica istanza di
interpello, fornisce chiarimenti in ordine al caso di una associazione
temporanea di imprese che, aggiudicandosi una gara d’appalto per l’affidamento
di un contratto di concessione (avente ad oggetto la progettazione definitiva
ed esecutiva, i lavori di completamento ed ampliamento di un complesso
ospedaliero e la successiva gestione di alcuni servizi di supporto e
commerciali), costituisce, ai sensi del comma 1, del citato art. 156, una
società di progetto, che, a sua volta, affida, ad un consorzio costituito da
propri soci ed a terzi, l’esecuzione di alcune prestazioni di servizi di natura
edile.
Sul caso
esaminato, l’Amministrazione finanziaria, in primo luogo, chiarisce che dalla
corretta individuazione del contratto che lega la Stazione Appaltante (azienda
ospedaliera) e la società aggiudicataria della gara (la società di progetto che
subentra all’A.T.I.[2]) dipende l’inquadramento dei rapporti contrattuali
stipulati a valle e il regime Iva a questi applicabile.
Con
specifico riferimento all’applicazione del reverse charge
nel settore edile, tale concetto era stato già affermato, tra l’altro, nella
R.M. n. 172/E del 5 luglio 2007.
In tal
ambito, rinviando all’art.143 del D.Lgs. 163/2006[3], l’Agenzia distingue,
sotto il profilo giuridico, il contratto di concessione pubblica dal contratto
d’appalto pubblico.
Il primo
è caratterizzato dall’assunzione di piena responsabilità da parte della società
concessionaria in ordine alla costruzione con proprie risorse dell’opera
affidata e alla sua successiva gestione economico-finanziaria per l’intera
durata della concessione. Diversamente, il contratto di appalto pubblico ha natura
sinallagmatica, dove, a fronte della prestazione resa, l’appaltatore viene
remunerato dall’Amministrazione pubblica, senza alcuna responsabilità sulla
successiva gestione dell’opera realizzata.
Nel caso
di specie, pertanto, il contratto che lega la Stazione Appaltante e la società
aggiudicataria della gara è individuabile nello schema di contratto di
concessione pubblica.
Pertanto,
premesso questo, i rapporti giuridici che si instaurano tra la società di
progetto ed altri soggetti per la realizzazione di alcune prestazioni di
servizi, riconducibili al settore edile, sono da qualificarsi come contratti di
appalto (e non di subappalto), sia che si tratti di imprese terze sia che si
tratti degli stessi soci della società di progetto, costituiti in consorzio.
Ciò porta
l’Amministrazione ad affermare che a tali rapporti non si applica l’inversione
contabile. Allo stesso modo, il reverse charge non
trova applicazione neppure nei rapporti instaurati tra consorzio e propri
consorziati, alla luce di quanto chiarito nella C.M. n. 19/E del 4 aprile 2007.
Diversamente,
tale meccanismo troverà applicazione per gli eventuali contratti di subappalto
stipulati dai terzi o dal consorzio con altri soggetti operanti nel settore
edile, sussistendo tutti i requisiti richiesti dall’art. 17, comma 6, lett. a),
del D.P.R. 633/1972.
(*) Il
consorzio è appaltatore, quindi non si applica il reverse charge
neppure nei rapporti interni tra consorzio e proprie consorziate
------------------
[1]
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Art.
156-Società di progetto
1. Il
bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio
di pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo
l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica
l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente
costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione
al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche alla gara di cui all’articolo 155. La società così costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la
costituzione della società sia un obbligo dell’aggiudicatario.
2. I
lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate
dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi
siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a
soggetti terzi.
3. Per
effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario
e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della
pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente
responsabili con la società di progetto nei confronti dell’amministrazione per
l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di
progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e
assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in
corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalità per l’eventuale cessione delle quote della
società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a
garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo
dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo
smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
[2] Ai
sensi del comma 3 dell’art. 156 del D.Lgs. 163/2006 (cfr. Nota 1), la società
di progetto diventa la concessionaria a titolo originario2 e sostituisce
l’aggiudicatario (l’A.T.I.) in tutti i rapporti con l’amministrazione
concedente.
[3]
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163
Art.
143-Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
1. Le
concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonchè la loro gestione funzionale ed economica.
(omissis)
3. La
controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i
lavori realizzati.
4.
Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo,
qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti
e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero
qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella
determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale
prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all’opera concessa, secondo le previsioni del
bando di gara.
(omissis)