IVA - REVERSE CHARGE - ACQUISIZIONE DI UN
NUOVO CODICE ATECO - ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA
(Risoluzione
n. 173/E del 24/4/08)
La
circostanza che, in corso di esecuzione del contratto di subappalto, la società
appaltatrice acquisisca un nuovo codice attività non è di per sé decisiva ai
fini dell’applicazione del reverse charge, essendo
comunque necessario fare riferimento all’attività da questa effettivamente
svolta. Se tale attività è riconducibile nel codice 45.21.1 (lavori generali di
costruzione), compreso nella sezione F «Costruzioni» della tabella di
classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (ora sostituita dalla
tabella ATECO 2007), le prestazioni rese nei suoi confronti dalla società
incaricata, nella specie, della realizzazione di scavi per opere civili per la
costruzione di una centrale termoelettrica, devono essere fatturate con il
sistema dell’inversione contabile.
In caso
contrario, le prestazioni devono essere assoggettate al regime IVA ordinario e,
pertanto, devono essere applicate le previste sanzioni.
In
conclusione, quindi, posto che la comunicazione di un nuovo codice attività non
è rilevante ai fini di una diversa qualificazione dell’attività svolta dal
soggetto appaltatore (in quanto restano valide le informazioni acquisite dalle
parti al momento della stipula del contratto di subappalto), se - fin dalla
stipula del contratto - non sussistevano le condizioni per l’applicazione del
reverse charge, il subappaltatore deve provvedere ad
emettere le note di addebito ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 e al
pagamento della sanzione ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997,
salva la possibilità di accedere al ravvedimento operoso.