IVA REVERSE CHARGE - ATTIVITÀ PRINCIPALE
NON RIENTRANTE NEL SETTORE EDILE
(Risoluzione
n. 174/E del 24/4/08)
Nel caso
di un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di opere
civili (quali vasche, basamenti, sottopassi, serbatoi, portineria), connesse al
contratto di appalto principale stipulato per la costruzione di una centrale
elettrica a turbogas, poiché tali attività sono classificate con codice 45.21.2
della sezione F «Costruzioni» della tabella ATECOFIN 2004 (corrispondente al
codice 42.99.09 della tabella ATECO 2007), l’attività svolta dalla società - la
cui attività principale è peraltro identificata nella sezione D - rientra
comunque nel settore edile.
Quando
anche la società a favore della quale sono rese le prestazioni, svolge
un’attività classificata nella sezione F della Tabella ATECOFIN 2004, allora
sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per l’applicazione
dell’inversione contabile: quindi, se le attività considerate sono svolte
nell’ambito di un contratto di subappalto ed entrambe le società operano nel
settore edile, le prestazioni devono essere fatturate applicando il regime del
reverse charge.