TUTELA DELLA MATERNITA’ - DECORRENZA
DELLA ASTENSIONE ANTICIPATA - MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE 17 APRILE 2008
Il
Ministero del lavoro, con lettera circolare pubblicata lo scorso 17 aprile, ha
chiarito che l’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici madri per
gravi complicanze della gravidanza decorre dalla data di inizio della stessa
astensione. Quella dovuta per mansioni o condizioni a rischio, invece,
decorrerà dalla data del provvedimento di astensione anticipata.
La prima
ipotesi è disciplinata dall’art. 17, comma 2, lettera a) del Dlgs. n. 151/2001. Sulla base di tale norma la Direzione Provinciale del Lavoro competente dispone
l’interdizione del lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione obbligatoria, per uno o più periodi, qualora si
verifichino gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che
si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza stesso.
La relativa
domanda si intende accolta nel caso siano trascorsi sette giorni dalla
presentazione della stessa e il provvedimento, in ogni caso, decorrerà dalla
data di inizio dell’astensione del lavoro, la quale
coinciderà con il primo giorno di assenza, corredata dal certificato medico
rilasciato alla lavoratrice.
Altresì,
il citato art. 17 del Dlgs. n. 151/2001, alle lettere
b) e c), prevede l’anticipata astensione obbligatoria della lavoratrice madre
quando le condizioni di lavoro o di tipo ambientale siano ritenute
pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.
Al
riguardo, si rammenta che l’articolo 11 del predetto decreto obbliga il datore
di lavoro ad attivarsi per individuare, nell’ambito della valutazione dei
rischi, le lavorazioni che possono risultare pregiudizievoli per le lavoratrici
madri, prevedendo le opportune misure di prevenzione e di protezione da
adottare.
Qualora
non sia possibile individuare mansioni appropriate alle condizioni di salute
della lavoratrice ciò determinerà la necessità da parte del datore di lavoro di
comunicare per iscritto la circostanza venutasi a verificare alla DPL
competente per territorio che potrà disporre l’interdizione dal lavoro della
medesima lavoratrice secondo le disposizioni prevista dal sopracitato art. 17.
Tale provvedimento potrà essere adottato entro sette giorni dalla
relativa comunicazione, fermo restando che lo stesso è una condizione
fondamentale per l’inizio della astensione dal lavoro
che in tal caso, come già sopra anticipato, decorrerà dalla medesima dal
provvedimento.