LEGGE 68/1999 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
- ASSUNZIONE DISABILI - NOTA MINISTERO DEL LAVORO 2 APRILE 2008 - NUOVI
CHIARIMENTI
Il
Ministero del Lavoro, con nota del 2 aprile scorso, ha fornito alcuni
chiarimenti in merito all’esatta applicazione della Legge n. 247/2007 sul
collocamento obbligatorio disciplinato dalla Legge 68/1999 nell’ambito del
settore edile.
Si
rammenta, infatti, che con la Legge n. 247/2007 si è prevista l’esclusione
dalla base di computo per il calcolo del personale disabile, da assumere in
base alla L. n. 68/1999, di tutto il personale occupato nel cantiere e degli
addetti al trasporto del settore.
Il
Ministero con la nota 2 aprile l’esatta portata dell’espressione “datore di
lavoro appartenente al settore edile”.
Con tale
espressione, ha chiarito il dicastero, bisogna intendere colui che svolge
attività nell’ambito dei cantieri edili di cui all’allegato I del D.lgs.
494/1996, che risulta iscritto al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. e
che sia inquadrato ai fini previdenziali e assistenziali sempre come impresa
edile.
Esclusivamente
il datore di lavoro che dimostri di possedere i requisiti appena citati potrà
essere considerato datore di lavoro edile e, pertanto, potrà beneficiare
dell’esclusione prevista dalla L. n. 247/2007 ai fini del calcolo del personale disabile da
assumere in ottemperanza alla legge sul collocamento obbligatorio.