LEGGE 68/1999 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ASSUNZIONE DISABILI - NOTA MINISTERO DEL LAVORO 2 APRILE 2008 - NUOVI CHIARIMENTI

 

Il Ministero del Lavoro, con nota del 2 aprile scorso, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esatta applicazione della Legge n. 247/2007 sul collocamento obbligatorio disciplinato dalla Legge 68/1999 nell’ambito del settore edile.

Si rammenta, infatti, che con la Legge n. 247/2007 si è prevista l’esclusione dalla base di computo per il calcolo del personale disabile, da assumere in base alla L. n. 68/1999, di tutto il personale occupato nel cantiere e degli addetti al trasporto del settore.

Il Ministero con la nota 2 aprile l’esatta portata dell’espressione “datore di lavoro appartenente al settore edile”.

Con tale espressione, ha chiarito il dicastero, bisogna intendere colui che svolge attività nell’ambito dei cantieri edili di cui all’allegato I del D.lgs. 494/1996, che risulta iscritto al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. e che sia inquadrato ai fini previdenziali e assistenziali sempre come impresa edile.

Esclusivamente il datore di lavoro che dimostri di possedere i requisiti appena citati potrà essere considerato datore di lavoro edile e, pertanto, potrà beneficiare dell’esclusione prevista dalla L. n. 247/2007 ai  fini del calcolo del personale disabile da assumere in ottemperanza alla legge sul collocamento obbligatorio.