D. LGS. 276/2003 - COLLABORAZIONE A
PROGETTO - PENSIONATI DI ANZIANITA’ - APPLICABILITA’
Il
Ministero del lavoro, con nota n. 8 del 26 marzo 2008, in risposta ad un
interpello circa l’applicabilità della disciplina sul lavoro a progetto
prevista dal D.lgs. n. 276/2003 ai soggetti percettori di una pensione di
anzianità, ha concluso per una sua sostanziale applicabilità fin tanto che il
soggetto non acquisisca i requisiti per la pensione di vecchiaia
(raggiungimento del 65° anno di età).
Sulla
scorta, infatti, di quanto previsto dal D.lgs. n. 276/2003, in base al quale
sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina del contratto a
progetto coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia, deve ritenersi che
vengano esclusi anche tutti coloro i quali, titolari di una pensione di
anzianità, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età vedano
tramutarsi il proprio regime pensionistico, automaticamente e per legge, in
pensione di vecchiaia.
In tal
senso il Ministero ha spiegato che, mentre trova giustificazione la
configurabilità di un contratto a progetto per i percettori della pensione di
anzianità, soprattutto al fine di evitare forme di lavoro irregolare, tale
fattispecie non ha più alcuna ragion d’essere nel momento in cui, per il raggiungimento
dei requisiti necessari, un soggetto cominci a percepire la pensione di
vecchiaia.
Pertanto,
nel caso venga redatto un contratto di collaborazione a progetto con un
soggetto titolare di una pensione di anzianità, tale contratto uscirà dalla sfera
di applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 276/2003 sui contratti di
collaborazione a progetto, contestualmente all’acquisizione da parte del
titolare dei requisiti per la pensione di vecchiaia.