D. LGS. 276/2003 - COLLABORAZIONE A PROGETTO - PENSIONATI DI ANZIANITA’ - APPLICABILITA’

 

Il Ministero del lavoro, con nota n. 8 del 26 marzo 2008, in risposta ad un interpello circa l’applicabilità della disciplina sul lavoro a progetto prevista dal D.lgs. n. 276/2003 ai soggetti percettori di una pensione di anzianità, ha concluso per una sua sostanziale applicabilità fin tanto che il soggetto non acquisisca i requisiti per la pensione di vecchiaia (raggiungimento del 65° anno di età).

Sulla scorta, infatti, di quanto previsto dal D.lgs. n. 276/2003, in base al quale sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina del contratto a progetto coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia, deve ritenersi che vengano esclusi anche tutti coloro i quali, titolari di una pensione di anzianità, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età vedano tramutarsi il proprio regime pensionistico, automaticamente e per legge, in pensione di vecchiaia.

In tal senso il Ministero ha spiegato che, mentre trova giustificazione la configurabilità di un contratto a progetto per i percettori della pensione di anzianità, soprattutto al fine di evitare forme di lavoro irregolare, tale fattispecie non ha più alcuna ragion d’essere nel momento in cui, per il raggiungimento dei requisiti necessari, un soggetto cominci a percepire la pensione di vecchiaia.

Pertanto, nel caso venga redatto un contratto di collaborazione a progetto con un soggetto titolare di una pensione di anzianità, tale contratto uscirà dalla sfera di applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 276/2003 sui contratti di collaborazione a progetto, contestualmente all’acquisizione da parte del titolare dei requisiti per la pensione di vecchiaia.