INPS - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
- FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI DA
ENTRAMBI I GENITORI - CIRCOLARE INPS N. 36 DEL 19 MARZO 2008
L’inps,
con circolare n. 36 del 19 marzo 2008, ha chiarito che il diritto all’Assegno
per il Nucleo Familiare (ANF) spetta al genitore convivente con figli
indipendentemente dalla titolarità di una propria posizione tutelata.
L’Istituto,
confermando gli orientamenti giurisprudenziali in materia, ha rilevato che il
diritto agli assegni di che trattasi ha un radicamento nel soggetto lavoratore
dipendente a prescindere che sussista o meno un rapporto di coniugio tra i
genitori.
Pertanto,
il genitore naturale convivente con figli può usufruire dell’assegno in
relazione all’esistenza di un rapporto di lavoro dell’altro genitore non
convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione ai fini
dell’erogazione della prestazione sia quello del genitore convivente.
Tra le
modalità operative, l’Istituto ricorda che il genitore naturale lavoratore
dipendente o titolare di posizione tutelata deve presentare l’apposita
richiesta di Assegno per il nucleo familiare contenente, oltre alla
dichiarazione reddituale rilasciata dal genitore naturale convivente con i
figli, una dichiarazione circa
l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo al nucleo formato con i figli
del lavoratore richiedente, nonché i dati necessari al pagamento della
prestazione.
In questo
modo sarà possibile da parte del soggetto competente erogare detta prestazione
direttamente al genitore convivente.
Di
seguito si pubblica il testo integrale della circolare in parola.
INPS
Roma, 19
Marzo 2008
Circolare
n. 36
Oggetto:
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per figli naturali
riconosciuti da entrambi i genitori
Sommario: Si forniscono
istruzioni in merito all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel
caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il
genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria
posizione protetta
Il diritto
all’assegno per il nucleo familiare, nell’ipotesi di figli naturali
riconosciuti da entrambi i genitori, era riconosciuto finora solamente al
genitore convivente con i figli, titolare di una propria posizione tutelata (v.
circolare n. 48 del 19 febbraio 1992).
A seguito di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, in linea con l’ordinamento esistente, è stata ricercata una
soluzione atta a fornire tutela a quei
nuclei che a tutt’oggi ne risultano privi perché il genitore naturale
convivente con i figli non è titolare di una propria posizione.
Si
forniscono pertanto le istruzioni relative alle modalità di corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare nell’ipotesi di cui trattasi.
E’ stato
riconosciuto, alla stregua di provvedimenti giudiziari in tal senso, che il
diritto all’assegno per il nucleo familiare ha un radicamento nel soggetto lavoratore
dipendente a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i
genitori.
Ciò non
di meno appare in linea con l’ordinamento esistente consentire che, in caso di
figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale
convivente con la prole possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in
relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in
considerazione per l’erogazione della prestazione è quello di detto genitore
convivente. Ne consegue che il genitore naturale lavoratore dipendente o
titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a
presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata
direttamente al genitore convivente.
In sede
di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo
all’indicazione dei dati reddituali dell’apposito modello di domanda, non dovrà
indicare l’ammontare e la natura dei propri redditi, ma dovrà allegare alla
domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal
genitore naturale convivente con i figli.
Il
modello ANF/FN è pubblicato nella banca dati della modulistica on-line.
Poichè la prestazione dovrà essere determinata in
base ai redditi di tale genitore convivente con l’applicazione delle
disposizioni vigenti in materia, il medesimo dovrà dichiarare l’ammontare e la
natura dei redditi facenti capo al proprio nucleo da lui formato con i figli
del lavoratore richiedente e dovrà inoltre fornire indicazione circa i dati necessari al pagamento della
prestazione.
Il
soggetto competente al pagamento, secondo la disciplina dell’assegno per il
nucleo familiare (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i
pagamenti diretti), al quale è stata presentata la domanda, provvederà ad
erogare la prestazione al genitore naturale convivente con i figli non titolare
di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, secondo le modalità
indicate dallo stesso.
Tale
criterio troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale.