INPS - GESTIONE SEPARATA - OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI COLLABORATORI ALLA GESTIONE AUTONOMA

 

Con messaggio n. 7505 del 2 aprile 2008 l’INPS ha ricordato che, a prescindere dall’obbligo in capo ai committenti di comunicare l’instaurazione dei rapporti previsto dal recente Decreto Interministeriale 30/10/2007 n. 510 (cfr. Not. n. 12/2007), grava comunque sul collaboratore l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata.

Per cui, per tutte le categorie di soggetti iscrivibili alla Gestione separata vige l’obbligo, posto in capo al lavoratore, di iscriversi all’inizio dell’attività lavorativa.

L’obbligo consiste in un’unica iscrizione che coincide con l’inizio del primo rapporto di collaborazione. Il lavoratore, infatti, è esonerato dal comunicare la cessazione del rapporto e l’iscrizione per successivi contratti con lo stesso o con un diverso committente.

L’iscrizione vige anche per i lavoratori autonomi occasionali (di cui all’art. 2222 c.c.) qualora il loro reddito annuo superi i 5000 euro.

Di seguito si pubblica il messaggio in commento.

 

INPS

Messaggio n. 7505 del 2 aprile 2008

 

Precisazioni in merito alle comunicazioni d’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, anche a progetto, e di associazione in partecipazione.

 

Com’è noto, il Decreto interministeriale 30 ottobre 2007, n. 510, successivamente modificato dalla legge finanziaria 2007, stabilisce che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Per quanto concerne le tipologie di attività soggette alla contribuzione alla Gestione Separata, per le quali sono obbligatorie le comunicazioni di cui sopra, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito indicazioni e risposte a specifici quesiti che interessano la molteplicità dei committenti tenuti alla contribuzione alla Gestione Separata.

 

Si osserva, al riguardo, che il citato Ministero ha esplicitamente escluso dall’obbligo di comunicazione in argomento i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, i partecipanti a collegi e commissioni ed i lavoratori autonomi occasionali (ex art. 2222 del codice civile).

 

In merito all’attività di studio e formazione il citato Ministero ha chiarito che, quando detta attività non è direttamente finalizzata all’assunzione, l’obbligo di comunicazione non si configura e quindi restano esclusi dall’applicazione delle norme in argomento anche i dottorandi di ricerca ed i medici in formazione specialistica.

 

Pertanto, da quanto sopra esposto, si evince che l’obbligo di comunicazione vige per i committenti, sia pubblici e sia privati, in relazione ai rapporti instaurati con:

- collaboratori coordinati e continuativi;

- collaboratori a progetto e collaboratori occasionali (di cui all’art. 61, D.lgs. n. 276/2003);

- associati in partecipazione (di cui agli artt. 4, L. n. 326/2003 e 1, co. 157, L. n. 311/2004);

- percettori di assegni di ricerca (di cui all’art. 51, co. 6, L. n. 449/1997).

 

La disposizione in esame pone l’onere di comunicare l’instaurazione del rapporto lavorativo unicamente a carico dei committenti, in nulla menzionando o modificando le preesistenti disposizioni riguardanti l’obbligo di iscrizione posto a carico del lavoratore.

Consegue da quanto detto che per tutte le categorie di soggetti iscrivibili alla Gestione separata vige l’obbligo, posto in capo al lavoratore, di iscriversi all’inizio dell’attività lavorativa.