INPS - GESTIONE SEPARATA - OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI COLLABORATORI ALLA GESTIONE AUTONOMA
Con
messaggio n. 7505 del 2 aprile 2008 l’INPS ha ricordato che, a prescindere
dall’obbligo in capo ai committenti di comunicare l’instaurazione dei rapporti
previsto dal recente Decreto Interministeriale 30/10/2007 n. 510 (cfr. Not. n. 12/2007), grava comunque sul collaboratore
l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata.
Per cui,
per tutte le categorie di soggetti iscrivibili alla Gestione separata vige
l’obbligo, posto in capo al lavoratore, di iscriversi all’inizio dell’attività
lavorativa.
L’obbligo
consiste in un’unica iscrizione che coincide con l’inizio del primo rapporto di
collaborazione. Il lavoratore, infatti, è esonerato dal comunicare la
cessazione del rapporto e l’iscrizione per successivi contratti con lo stesso o
con un diverso committente.
L’iscrizione
vige anche per i lavoratori autonomi occasionali (di cui all’art. 2222 c.c.)
qualora il loro reddito annuo superi i 5000 euro.
Di
seguito si pubblica il messaggio in commento.
INPS
Messaggio
n. 7505 del 2 aprile 2008
Precisazioni
in merito alle comunicazioni d’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo,
anche a progetto, e di associazione in partecipazione.
Com’è
noto, il Decreto interministeriale 30 ottobre 2007, n. 510, successivamente
modificato dalla legge finanziaria 2007, stabilisce che in caso di
instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore
di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i
datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al
Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,
mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione
deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data
di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia
contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento
e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Per
quanto concerne le tipologie di attività soggette alla contribuzione alla
Gestione Separata, per le quali sono obbligatorie le comunicazioni di cui
sopra, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ha fornito indicazioni e risposte a specifici quesiti che interessano la
molteplicità dei committenti tenuti alla contribuzione alla Gestione Separata.
Si
osserva, al riguardo, che il citato Ministero ha esplicitamente escluso
dall’obbligo di comunicazione in argomento i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società, i partecipanti a collegi e
commissioni ed i lavoratori autonomi occasionali (ex art. 2222 del codice
civile).
In merito
all’attività di studio e formazione il citato Ministero ha chiarito che, quando
detta attività non è direttamente finalizzata all’assunzione, l’obbligo di
comunicazione non si configura e quindi restano esclusi dall’applicazione delle
norme in argomento anche i dottorandi di ricerca ed i medici in formazione
specialistica.
Pertanto,
da quanto sopra esposto, si evince che l’obbligo di comunicazione vige per i
committenti, sia pubblici e sia privati, in relazione ai rapporti instaurati
con:
-
collaboratori coordinati e continuativi;
-
collaboratori a progetto e collaboratori occasionali (di cui all’art. 61,
D.lgs. n. 276/2003);
-
associati in partecipazione (di cui agli artt. 4, L. n. 326/2003 e 1, co. 157, L. n. 311/2004);
-
percettori di assegni di ricerca (di cui all’art. 51, co.
6, L. n. 449/1997).
La
disposizione in esame pone l’onere di comunicare l’instaurazione del rapporto
lavorativo unicamente a carico dei committenti, in nulla menzionando o
modificando le preesistenti disposizioni riguardanti l’obbligo di iscrizione
posto a carico del lavoratore.
Consegue
da quanto detto che per tutte le categorie di soggetti iscrivibili alla
Gestione separata vige l’obbligo, posto in capo al lavoratore, di iscriversi
all’inizio dell’attività lavorativa.