DURC - REGOLE NAZIONALI PER IL RILASCIO DA PARTE DELLE
CASSE EDILI - comunicazione cnce n. 346/2008
Le parti sociali
del’edilizia, rappresentate dal Consiglio di Amministrazione della Commissione
Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), hanno predisposto un documento
che riepiloga le regole nazionali per il rilascio del Durc
da parte delle Casse Edili.
L’elaborazione di un “testo
unico” consente di rispondere efficacemente alle sollecitazioni pervenute in
materia da più parti e permette un’applicazione univoca su tutto il territorio
nazionale.
Di seguito si pubblica il
documento elaborato dalla CNCE.
Comunicazione CNCE n.
346
Oggetto: regole DURC
1. Denuncia e Versamento
- L’impresa è regolare se
ha non solo versato ma ha anche presentato la denuncia entro il mese successivo
a quello di competenza.
- In caso di versamento
senza denuncia:
invito della Cassa Edile
all’impresa affinché presenti la denuncia entro 15 giorni dalla scadenza
ordinaria;
se l’impresa ha presentato la
denuncia entro il suddetto termine, emissione del DURC regolare; altrimenti
l’impresa è irregolare (considerando grave l’inadempienza ai fini della
verifica dell’autocertificazione per la partecipazione alle gare e per
l’aggiudicazione non essendo possibile effettuare il riscontro tra versato e
dovuto ai sensi del DM 24/10/07), con segnalazione alla BNI e rilascio di DURC
irregolare.
2. Ore denunciate
- Condizione per la
regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di
ore (lavorate e non) non inferiore a quello contrattuale.
- Il numero delle ore di
lavoro deve essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma
di legge e di contratto, salve le esimenti di cui all’articolo 29 della legge
341/95. Per i permessi non retribuiti l’esimente è riconosciuta fino ad un
massimo di 40 ore annue.
- In mancanza delle
suddette condizioni il DURC è irregolare, con segnalazione alla BNI (previo
invito anche in questo caso a regolarizzare entro 15 giorni).
Qualora l’importo relativo
alle ore non denunciate sia superiore al 5% di quello complessivamente dovuto,
l’irregolarità è da considerarsi grave.
3. Inadempienza non
superiore a 100 euro
- Ogni qual volta siano in
corso accertamenti amministrativi sulla differenza tra quanto versato
dall’impresa e quanto risultante alle Casse Edili, per un ammontare che non
superi 100 euro, l’impresa è considerata regolare e quindi non va segnalata
alla BNI.
- L’impresa deve comunque
provvedere al pagamento della somma non versata.
- In caso di accertamenti
amministrativi per più mesi di importo complessivamente superiore a 100 euro,
l’impresa è considerata irregolare, con segnalazione alla BNI.
Ai fini del computo dei 100
euro, rilevano anche gli interessi di mora.
Il debito va valutato al
netto dell’importo degli eventuali crediti dell’impresa verso la Cassa Edile
(es. rimborsi malattia).
4 . Data di verifica
della regolarità
Ai fini della verifica
della regolarità contributiva dell’impresa, ad eccezione delle richieste di
DURC per i casi di verifica di autodichiarazione per la partecipazione a gara e
di aggiudicazione di appalti di opere pubbliche e di SAL e stati finali per
periodi scaduti, la data di verifica sarà quella dell’effettuazione
dell’istruttoria da parte della Cassa Edile, con riferimento al periodo fino
all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento.
La data da indicare sul
DURC è sempre quella dell’effettuazione dell’istruttoria.
5. Accertamento della
data del versamento
- Ai fini dell’accertamento
della data di effettivo versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte
dell’impresa, si fa riferimento alla data di accredito comunicata dall’istituto
bancario alla Cassa. Sono considerati regolari i versamenti accreditati non
oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza dell’obbligo di
versamento.
Analogamente la data di
avvenuta regolarizzazione contributiva sarà quella del quinto giorno
antecedente la data di accredito.
- Resta salva la facoltà
dell’impresa di dimostrare che il versamento è stato effettuato in data
anteriore al quinto giorno antecedente la data di accredito.
6. Irregolarità di
natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro
- Il Decreto del Ministro
del Lavoro del 24 ottobre 2007 prevede all’articolo 9 che siano ostative al
rilascio del DURC determinate irregolarità di natura previdenziale ed in
materia di condizioni di lavoro.
- Lo stesso Decreto
stabilisce che l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo
carico di provvedimenti definitivi in ordine
alle suddette violazioni.
- Nella circolare del 30
gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la suddetta norma riguarda
il DURC richiesto per ottenere benefici contributivi e non i DURC per gli
appalti di opere pubbliche ed i lavori edili privati.
- Ne consegue che le
imprese edili non sono tenute a rilasciare la suddetta autocertificazione per
le varie fattispecie relative appunto alle opere pubbliche ed ai lavori edili
privati.
7. Sospensione di
attività
- La sospensione di
attività deve essere segnalata dall’impresa alla Cassa Edile prima possibile e
comunque con il modulo di denuncia relativo al mese d’inizio della sospensione.
- Qualora ciò non avvenga
la Cassa Edile invita l’impresa a motivare, entro 15 giorni dalla scadenza
ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l’impresa non presenti tale
dichiarazione, verrà emesso un DURC irregolare, considerando grave
l’inadempienza, ai fini della partecipazione alle gare di appalto di opere
pubbliche. L’irregolarità va segnalata alla BNI.
8. Impresa senza
dipendenti o con soli impiegati
- Qualora, al momento della
richiesta del DURC, non abbia cantieri attivi e/o non abbia dipendenti o abbia
solo dipendenti impiegati, l’impresa è tenuta a presentare alla Cassa edile una
domanda di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione
di denunce e con l’impegno a procedervi non appena iniziata un’attività con
dipendenti operai. Ai fini DURC l’impresa è considerata regolare.
- Qualora l’impresa
dichiari di avere cantieri in altra provincia, la Cassa Edile verificherà la
presenza dell’impresa nel settore “anagrafico” della BNI e successivamente
richiederà alla BNI l’eventuale segnalazione di irregolarità.
9. Interessi di mora
- Il tasso d’interesse per
il ritardato versamento è pari al 50% di quello individuato dall’INPS per i
casi di omissione contributiva. Tale tasso di interesse sostituisce qualsiasi
altra pattuizione sottoscritta in sede locale.
- La non corresponsione dei
soli interessi dovuti (per importo superiore a 100 euro) comporta irregolarità
contributiva dell’impresa.
10. Rateazione
- La
rateazione dei contributi e degli accantonamenti può essere concessa, in via
eccezionale, per un periodo massimo di sei mesi, purché vengano rispettati i
seguenti criteri:
a) la
rateizzazione va deliberata dal Comitato di presidenza della Cassa Edile con
successiva ratifica del Comitato di gestione; b) l’impresa presti idonee
garanzie;
c) la
durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in
termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
d)
sulle somme oggetto della rateizzazione va applicato l’interesse di cui al
punto 9 del presente documento;
e) il
beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia
correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il
periodo di rateizzazione stessa.
L’impresa
che rispetta il piano di rateizzazione va considerata regolare. In caso di
mancato adempimento anche di una sola rata, l’impresa è in situazione di
irregolarità grave, che va segnalata alla BNI.
Valgono
ovviamente le regole generali qualora l’importo della rata sia inferiore a 100
euro.
11. Imprese straniere
- Se
l’impresa non è iscritta ad INPS e INAIL (in quanto provenienti da paesi UE o
convenzionati con l’Italia) il DURC non può essere rilasciato.
- In
tale ultimo caso, la Cassa Edile cui l’impresa è iscritta rilascia una propria
certificazione di regolarità o meno. Per quanto concerne gli adempimenti
obbligatori di natura pensionistica o infortunistica nel paese di origine,
l’impresa straniera potrà esibire ai committenti richiedenti una documentazione
al riguardo rilasciata dagli Enti competenti dello stesso paese di origine.
- Eventuali
irregolarità verso la Cassa Edile vanno comunque segnalate alla BNI.
12. Invito alla
regolarizzazione
- Prima dell’emissione del
DURC, se non è in regola (per quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI)
l’impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni.
- Se l’impresa ha
regolarizzato entro 15 giorni, viene emesso un DURC regolare previa nuova
richiesta alla BN. Se l’impresa non ha regolarizzato viene emesso un DURC
irregolare.
- L’invito a regolarizzare
non va inviato in caso di richiesta di DURC per verifica autocertificazioni e
aggiudicazioni, in quanto le irregolarità in tali casi non sono sanabili.
13. Procedure di contestazione
- Nel caso in cui alla
Cassa Edile sia fornita una documentazione relativa ad una probabile evasione
contributiva dell’impresa la Cassa Edile chiederà all’impresa stessa di
provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione o a dare proprie
giustificazioni. Qualora l’irregolarità risulti definitivamente accertata sarà
rilasciato un DURC di irregolarità, grave o meno secondo i criteri generali,
con segnalazione alla BNI.
14. Cassa Edile competente al rilascio
- Per i SAL e gli stati
finali è competente esclusivamente la Cassa Edile del luogo di svolgimento dei
lavori.
- In tutti gli altri casi, di norma è
competente la Cassa del luogo in cui l’impresa ha la sede legale. Tuttavia
l’impresa ha facoltà di richiedere il DURC anche ad altre Casse, dovendosi in
ogni caso consultare la BNI: pertanto in tale ipotesi la Cassa Edile che riceve
la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC.
15. Firma del DURC
- Il Presidente della Cassa
Edile è responsabile del procedimento e firma il DURC, in quanto legale
rappresentante della Cassa Edile.
- Il Presidente, pur
rimanendo in qualità di rappresentante legale dell’Ente l’unico responsabile
dell’atto emesso, può delegare ad altri la firma del DURC, sul quale comunque
deve essere apposto il suo nominativo.
16. Trasmissione del
documento
- Il DURC è trasmesso al
richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite
posta elettronica certificata.
17. Durata del DURC
- Per i lavori edili
privati il DURC ha validità trimestrale;
- per le agevolazioni
normative e contributive in materia di lavoro e per i finanziamenti e
sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità
mensile;
- negli altri casi, la validità del DURC è
correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi: a) per tutti gli
appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata
alla fase per la quale il certificato è stato richiesto ( es. stipula
contratto, pagamento SAL, ecc.); b) per l’attestazione SOA, allo specifico
motivo della richiesta.
18. Verifica autocertificazione
per partecipazione a gare per lavori pubblici
- Va consultata la BNI.
- L’impresa è irregolare
quando vi è grave inadempienza, segnalata alla BNI da almeno una Cassa Edile,
rispetto all’ultimo mese scaduto alla data indicata dal richiedente.
L’irregolarità non è sanabile.
- L’impresa è regolare
quando non vi sono segnalazioni di irregolarità o vi sono solo di irregolarità
non gravi.
- La Cassa Edile non deve
segnalare alla BNI l’impresa come irregolare se l’inadempienza non è superiore
a 100 euro.
- Se l’inadempienza è
superiore a 100 euro viene segnalata alla BNI un’irregolarità non grave se lo
scostamento tra somme dovute e somme versate è inferiore o pari al 5% con
riferimento a ciascun periodo di paga; se l’inadempienza è superiore al 5%
viene segnalata un’irregolarità grave.
- Anche in caso di
irregolarità non grave, l’impresa deve comunque provvedere al pagamento della
somma non versata, di norma entro 30 giorni. Fermo restando il credito della
Cassa, l’eventuale inadempienza non comporta revoca del DURC, in quanto non
muta la situazione di irregolarità non grave.
19. Verifica autocertificazione per
aggiudicazione di lavori pubblici
- Valgono le stesse regole
per la verifica dell’autocertificazione per partecipazione a gare.
20. Stipula contratto lavori pubblici
- Va consultata la BNI.
- La verifica dei
versamenti va effettuata con riguardo all’ultimo mese scaduto alla data di
validazione dell’istruttoria.
- L’impresa è in regola se
il mancato versamento non è superiore a 100 euro.
- Se non è in regola (per
quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI) l’impresa è invitata dalla Cassa a
regolarizzare entro 15 giorni. Al riguardo si invia al paragrafo 12 del
presente documento.
21. SAL e Saldo finale
- Non va consultata la BNI:
a) nel caso in cui la data
di conclusione del SAL o Saldo finale (indicata nella richiesta) sia riferita a
periodi per i quali non siano scaduti i termini di versamento, va verificato il
versamento relativo all’ultimo mese scaduto alla data di effettuazione
dell’istruttoria;
b) nel caso in cui, invece,
la data indicata nella richiesta del DURC sia riferita a periodi per i quali
siano scaduti i termini di versamento, vanno verificati i versamenti di
competenza fino alla suddetta data, non rilevando eventuali irregolarità per il
periodo successivo
- Esempio a):
DURC richiesto il 25
ottobre per SAL relativo a lavori fino al 10 ottobre:
- Se l’istruttoria è
completata in ottobre, la verifica riguarda l’ultimo versamento scaduto, cioè
le contribuzioni di agosto da versare entro settembre;
- Se l’istruttoria è
completata in novembre, va verificato anche il versamento relativo al mese di
settembre; Nel DURC va indicata la data di effettuazione dell’istruttoria.
- Esempio b):
DURC richiesto in ottobre
per Stato avanzamento lavori fino al 31 maggio:va verificato se sono stati
versati i contributi di competenza fino al mese di maggio compreso;non rileva
la situazione di adempimento relativa ai mesi da giugno ad ottobre. Nel DURC va
indicata la data del 31 maggio.
c) Se l’impresa è
irregolare, la Cassa Edile invita a regolarizzare entro 15 giorni. Se ciò non
avviene, viene emesso un DURC irregolare. Si rinvia in proposito al paragrafo
12.
22. Trasferta
- Nell’ambito di lavori
pubblici, ai fini dell’emissione del DURC per i casi di SAL e saldo finale
da parte della Cassa Edile ove ha sede
il cantiere, per gli operai in trasferta iscritti alla Cassa Edile di provenienza
ai sensi delle norme contrattuali tale ultima Cassa dovrà comunicare
mensilmente alla Cassa Edile di competenza la posizione contributiva di tutti
gli operai in trasferta.
- In caso di controversia
la Cassa Edile, prima di rilasciare un DURC irregolare, interpellerà la CNCE e
si atterrà alla decisione della stessa.
23. Lavori privati
- Va consultata la BNI;
- verifica sull’adempimento
relativo all’ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell’istruttoria;
- DURC regolare se non
risultano inadempienze superiori a 100 euro;
- se l’impresa risulta
irregolare, la procedura viene sospesa e l’impresa viene invitata a
regolarizzare entro 15 giorni: se ciò non avviene il DURC è irregolare; se
avviene la regolarizzazione, il DURC è regolare previa nuova consultazione
della BNI.
24. Lavori privati
pluralità d’imprese
Il DURC va presentato prima
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della DIA.
- Nel caso in cui il lavoro
sia svolto da più imprese, ognuna deve presentare Il DURC prima dell’inizio
della propria attività. Ciò deve essere effettuato, anche se un’impresa
interviene nel cantiere in una fase successiva all’inizio dei lavori oggetto
del permesso o della DIA.
- Se l’impresa esecutrice
non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti
più documenti di regolarità contributiva nell’ambito dello stesso lavoro, in
previsione di più DIA o permessi di costruire in variante.
25. Responsabilità
solidale
- In caso di inadempienza
dell’impresa subappaltatrice, la Cassa Edile trasmette all’impresa
subappaltante copia della corrispondenza che intercorre con l’impresa
subappaltatrice, secondo i criteri indicati dalla CNCE per la procedura di
recupero crediti.
- Se l’inadempienza permane
oltre 15 giorni dal ricevimento della seconda lettera prevista dalla citata
procedura, per SAL e liquidazioni finali all’impresa subappaltante è rilasciato
un DURC irregolare; inoltre l’irregolarità è segnalata alla BNI come non grave.
- Rimane altresì ferma la
segnalazione alla BNI dell’irregolarità dell’impresa subappaltatrice,
irregolarità la cui gravità va definita sulla base del criterio generale.