DURC - REGOLE NAZIONALI PER IL RILASCIO DA PARTE DELLE CASSE EDILI - comunicazione cnce n. 346/2008

 

Le parti sociali del’edilizia, rappresentate dal Consiglio di Amministrazione della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), hanno predisposto un documento che riepiloga le regole nazionali per il rilascio del Durc da parte delle Casse Edili.

L’elaborazione di un “testo unico” consente di rispondere efficacemente alle sollecitazioni pervenute in materia da più parti e permette un’applicazione univoca su tutto il territorio nazionale.

Di seguito si pubblica il documento elaborato dalla CNCE.

 

Comunicazione CNCE n. 346

 

Oggetto: regole DURC

 

1. Denuncia e Versamento

- L’impresa è regolare se ha non solo versato ma ha anche presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.

- In caso di versamento senza denuncia:

invito della Cassa Edile all’impresa affinché presenti la denuncia entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria;

se l’impresa ha presentato la denuncia entro il suddetto termine, emissione del DURC regolare; altrimenti l’impresa è irregolare (considerando grave l’inadempienza ai fini della verifica dell’autocertificazione per la partecipazione alle gare e per l’aggiudicazione non essendo possibile effettuare il riscontro tra versato e dovuto ai sensi del DM 24/10/07), con segnalazione alla BNI e rilascio di DURC irregolare.

 

2. Ore denunciate

- Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore (lavorate e non) non inferiore a quello contrattuale.

- Il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto, salve le esimenti di cui all’articolo 29 della legge 341/95. Per i permessi non retribuiti l’esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue.

- In mancanza delle suddette condizioni il DURC è irregolare, con segnalazione alla BNI (previo invito anche in questo caso a regolarizzare entro 15 giorni).

Qualora l’importo relativo alle ore non denunciate sia superiore al 5% di quello complessivamente dovuto, l’irregolarità è da considerarsi grave.

 

3. Inadempienza non superiore a 100 euro

- Ogni qual volta siano in corso accertamenti amministrativi sulla differenza tra quanto versato dall’impresa e quanto risultante alle Casse Edili, per un ammontare che non superi 100 euro, l’impresa è considerata regolare e quindi non va segnalata alla BNI.

- L’impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non versata.

- In caso di accertamenti amministrativi per più mesi di importo complessivamente superiore a 100 euro, l’impresa è considerata irregolare, con segnalazione alla BNI.

Ai fini del computo dei 100 euro, rilevano anche gli interessi di mora.

Il debito va valutato al netto dell’importo degli eventuali crediti dell’impresa verso la Cassa Edile (es. rimborsi malattia).

 

4 . Data di verifica della regolarità

Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell’impresa, ad eccezione delle richieste di DURC per i casi di verifica di autodichiarazione per la partecipazione a gara e di aggiudicazione di appalti di opere pubbliche e di SAL e stati finali per periodi scaduti, la data di verifica sarà quella dell’effettuazione dell’istruttoria da parte della Cassa Edile, con riferimento al periodo fino all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento.

La data da indicare sul DURC è sempre quella dell’effettuazione dell’istruttoria.

 

5. Accertamento della data del versamento

- Ai fini dell’accertamento della data di effettivo versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte dell’impresa, si fa riferimento alla data di accredito comunicata dall’istituto bancario alla Cassa. Sono considerati regolari i versamenti accreditati non oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza dell’obbligo di versamento.

Analogamente la data di avvenuta regolarizzazione contributiva sarà quella del quinto giorno antecedente la data di accredito.

- Resta salva la facoltà dell’impresa di dimostrare che il versamento è stato effettuato in data anteriore al quinto giorno antecedente la data di accredito.

 

6. Irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro

- Il Decreto del Ministro del Lavoro del 24 ottobre 2007 prevede all’articolo 9 che siano ostative al rilascio del DURC determinate irregolarità di natura previdenziale ed in materia di condizioni di lavoro.

- Lo stesso Decreto stabilisce che l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti definitivi in ordine  alle suddette violazioni.

- Nella circolare del 30 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la suddetta norma riguarda il DURC richiesto per ottenere benefici contributivi e non i DURC per gli appalti di opere pubbliche ed i lavori edili privati.

- Ne consegue che le imprese edili non sono tenute a rilasciare la suddetta autocertificazione per le varie fattispecie relative appunto alle opere pubbliche ed ai lavori edili privati.

 

7. Sospensione di attività

- La sospensione di attività deve essere segnalata dall’impresa alla Cassa Edile prima possibile e comunque con il modulo di denuncia relativo al mese d’inizio della sospensione.

- Qualora ciò non avvenga la Cassa Edile invita l’impresa a motivare, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l’impresa non presenti tale dichiarazione, verrà emesso un DURC irregolare, considerando grave l’inadempienza, ai fini della partecipazione alle gare di appalto di opere pubbliche. L’irregolarità va segnalata alla BNI.

 

8. Impresa senza dipendenti o con soli impiegati

- Qualora, al momento della richiesta del DURC, non abbia cantieri attivi e/o non abbia dipendenti o abbia solo dipendenti impiegati, l’impresa è tenuta a presentare alla Cassa edile una domanda di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione di denunce e con l’impegno a procedervi non appena iniziata un’attività con dipendenti operai. Ai fini DURC l’impresa è considerata regolare.

- Qualora l’impresa dichiari di avere cantieri in altra provincia, la Cassa Edile verificherà la presenza dell’impresa nel settore “anagrafico” della BNI e successivamente richiederà alla BNI l’eventuale segnalazione di irregolarità.

 

9. Interessi di mora

- Il tasso d’interesse per il ritardato versamento è pari al 50% di quello individuato dall’INPS per i casi di omissione contributiva. Tale tasso di interesse sostituisce qualsiasi altra pattuizione sottoscritta in sede locale.

- La non corresponsione dei soli interessi dovuti (per importo superiore a 100 euro) comporta irregolarità contributiva dell’impresa.

 

10. Rateazione

- La rateazione dei contributi e degli accantonamenti può essere concessa, in via eccezionale, per un periodo massimo di sei mesi, purché vengano rispettati i seguenti criteri:

a) la rateizzazione va deliberata dal Comitato di presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di gestione; b) l’impresa presti idonee garanzie;

c) la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;

d) sulle somme oggetto della rateizzazione va applicato l’interesse di cui al punto 9 del presente documento;

e) il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa.

L’impresa che rispetta il piano di rateizzazione va considerata regolare. In caso di mancato adempimento anche di una sola rata, l’impresa è in situazione di irregolarità grave, che va segnalata alla BNI.

Valgono ovviamente le regole generali qualora l’importo della rata sia inferiore a 100 euro.

 

11. Imprese straniere

- Se l’impresa non è iscritta ad INPS e INAIL (in quanto provenienti da paesi UE o convenzionati con l’Italia) il DURC non può essere rilasciato.

- In tale ultimo caso, la Cassa Edile cui l’impresa è iscritta rilascia una propria certificazione di regolarità o meno. Per quanto concerne gli adempimenti obbligatori di natura pensionistica o infortunistica nel paese di origine, l’impresa straniera potrà esibire ai committenti richiedenti una documentazione al riguardo rilasciata dagli Enti competenti dello stesso paese di origine.

- Eventuali irregolarità verso la Cassa Edile vanno comunque segnalate alla BNI.

12. Invito alla regolarizzazione

- Prima dell’emissione del DURC, se non è in regola (per quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI) l’impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni.

- Se l’impresa ha regolarizzato entro 15 giorni, viene emesso un DURC regolare previa nuova richiesta alla BN. Se l’impresa non ha regolarizzato viene emesso un DURC irregolare.

- L’invito a regolarizzare non va inviato in caso di richiesta di DURC per verifica autocertificazioni e aggiudicazioni, in quanto le irregolarità in tali casi non sono sanabili.

 

 13. Procedure di contestazione

- Nel caso in cui alla Cassa Edile sia fornita una documentazione relativa ad una probabile evasione contributiva dell’impresa la Cassa Edile chiederà all’impresa stessa di provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione o a dare proprie giustificazioni. Qualora l’irregolarità risulti definitivamente accertata sarà rilasciato un DURC di irregolarità, grave o meno secondo i criteri generali, con segnalazione alla BNI.

 

 14. Cassa Edile competente al rilascio

- Per i SAL e gli stati finali è competente esclusivamente la Cassa Edile del luogo di svolgimento dei lavori.

 - In tutti gli altri casi, di norma è competente la Cassa del luogo in cui l’impresa ha la sede legale. Tuttavia l’impresa ha facoltà di richiedere il DURC anche ad altre Casse, dovendosi in ogni caso consultare la BNI: pertanto in tale ipotesi la Cassa Edile che riceve la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC.

 

15. Firma del DURC

- Il Presidente della Cassa Edile è responsabile del procedimento e firma il DURC, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile.

- Il Presidente, pur rimanendo in qualità di rappresentante legale dell’Ente l’unico responsabile dell’atto emesso, può delegare ad altri la firma del DURC, sul quale comunque deve essere apposto il suo nominativo.

 

16. Trasmissione del documento

- Il DURC è trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica certificata.

 

17. Durata del DURC

- Per i lavori edili privati il DURC ha validità trimestrale;

- per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile;

 - negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi: a) per tutti gli appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto ( es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.); b) per l’attestazione SOA, allo specifico motivo della richiesta.  

 

18. Verifica autocertificazione per partecipazione a gare per lavori pubblici

- Va consultata la BNI.

- L’impresa è irregolare quando vi è grave inadempienza, segnalata alla BNI da almeno una Cassa Edile, rispetto all’ultimo mese scaduto alla data indicata dal richiedente. L’irregolarità non è sanabile.

- L’impresa è regolare quando non vi sono segnalazioni di irregolarità o vi sono solo di irregolarità non gravi.

- La Cassa Edile non deve segnalare alla BNI l’impresa come irregolare se l’inadempienza non è superiore a 100 euro.

- Se l’inadempienza è superiore a 100 euro viene segnalata alla BNI un’irregolarità non grave se lo scostamento tra somme dovute e somme versate è inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga; se l’inadempienza è superiore al 5% viene segnalata un’irregolarità grave.

- Anche in caso di irregolarità non grave, l’impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non versata, di norma entro 30 giorni. Fermo restando il credito della Cassa, l’eventuale inadempienza non comporta revoca del DURC, in quanto non muta la situazione di irregolarità non grave.

 

 19. Verifica autocertificazione per aggiudicazione di lavori pubblici

- Valgono le stesse regole per la verifica dell’autocertificazione per partecipazione a gare.

 

20. Stipula contratto lavori pubblici

- Va consultata la BNI.

- La verifica dei versamenti va effettuata con riguardo all’ultimo mese scaduto alla data di validazione dell’istruttoria.

- L’impresa è in regola se il mancato versamento non è superiore a 100 euro.

- Se non è in regola (per quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI) l’impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni. Al riguardo si invia al paragrafo 12 del presente documento.

 

21. SAL e Saldo finale

- Non va consultata la BNI:

a) nel caso in cui la data di conclusione del SAL o Saldo finale (indicata nella richiesta) sia riferita a periodi per i quali non siano scaduti i termini di versamento, va verificato il versamento relativo all’ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell’istruttoria;

b) nel caso in cui, invece, la data indicata nella richiesta del DURC sia riferita a periodi per i quali siano scaduti i termini di versamento, vanno verificati i versamenti di competenza fino alla suddetta data, non rilevando eventuali irregolarità per il periodo successivo

- Esempio a):

DURC richiesto il 25 ottobre per SAL relativo a lavori fino al 10 ottobre:

- Se l’istruttoria è completata in ottobre, la verifica riguarda l’ultimo versamento scaduto, cioè le contribuzioni di agosto da versare entro settembre;

- Se l’istruttoria è completata in novembre, va verificato anche il versamento relativo al mese di settembre; Nel DURC va indicata la data di effettuazione dell’istruttoria.

- Esempio b):

DURC richiesto in ottobre per Stato avanzamento lavori fino al 31 maggio:va verificato se sono stati versati i contributi di competenza fino al mese di maggio compreso;non rileva la situazione di adempimento relativa ai mesi da giugno ad ottobre. Nel DURC va indicata la data del 31 maggio.

c) Se l’impresa è irregolare, la Cassa Edile invita a regolarizzare entro 15 giorni. Se ciò non avviene, viene emesso un DURC irregolare. Si rinvia in proposito al paragrafo 12.

 

22. Trasferta

- Nell’ambito di lavori pubblici, ai fini dell’emissione del DURC per i casi di SAL e saldo finale da  parte della Cassa Edile ove ha sede il cantiere, per gli operai in trasferta iscritti alla Cassa Edile di provenienza ai sensi delle norme contrattuali tale ultima Cassa dovrà comunicare mensilmente alla Cassa Edile di competenza la posizione contributiva di tutti gli operai in trasferta.

- In caso di controversia la Cassa Edile, prima di rilasciare un DURC irregolare, interpellerà la CNCE e si atterrà alla decisione della stessa.

 

23. Lavori privati

- Va consultata la BNI;

- verifica sull’adempimento relativo all’ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell’istruttoria;

- DURC regolare se non risultano inadempienze superiori a 100 euro;

- se l’impresa risulta irregolare, la procedura viene sospesa e l’impresa viene invitata a regolarizzare entro 15 giorni: se ciò non avviene il DURC è irregolare; se avviene la regolarizzazione, il DURC è regolare previa nuova consultazione della BNI.

 

24. Lavori privati pluralità d’imprese

Il DURC va presentato prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della DIA.

- Nel caso in cui il lavoro sia svolto da più imprese, ognuna deve presentare Il DURC prima dell’inizio della propria attività. Ciò deve essere effettuato, anche se un’impresa interviene nel cantiere in una fase successiva all’inizio dei lavori oggetto del permesso o della DIA.

- Se l’impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell’ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante.

 

25. Responsabilità solidale

- In caso di inadempienza dell’impresa subappaltatrice, la Cassa Edile trasmette all’impresa subappaltante copia della corrispondenza che intercorre con l’impresa subappaltatrice, secondo i criteri indicati dalla CNCE per la procedura di recupero crediti.

- Se l’inadempienza permane oltre 15 giorni dal ricevimento della seconda lettera prevista dalla citata procedura, per SAL e liquidazioni finali all’impresa subappaltante è rilasciato un DURC irregolare; inoltre l’irregolarità è segnalata alla BNI come non grave.

- Rimane altresì ferma la segnalazione alla BNI dell’irregolarità dell’impresa subappaltatrice, irregolarità la cui gravità va definita sulla base del criterio generale.