DURC - INPS - BENEFICI CONTRIBUTIVI IN MATERIA DI LAVORO E DOCUMENTO UNICO DI
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - MODALITÀ OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI
NORMATIVI E CONTRIBUTIVI - CIRCOLARE N. 51/2008
Le imprese che già stanno
usufruendo dei benefici contributivi indicati dalla circolare n. 5/2008 del
Ministero del Lavoro (cfr. Not. n. 2/2008), entro il
18 maggio 2008 devono trasmettere all’Inps un apposito modulo, denominato “SC
37 DURC interno” con il quale dichiarano il rispetto degli accordi e contratti
collettivi di lavoro. Così stabilisce l’Inps con circolare n. 51 del 18 aprile
2008.
Ai fini dell’individuazione
dei benefici normativi e contributivi che fanno sorgere l’obbligo di
trasmissione del modulo in parola, si rinvia all’elenco allegato alla
richiamata circolare 5/2008 del Ministero del Lavoro. A titolo di esempio
costituiscono benefici contributivi che impongono l’invio del suddetto modulo:
- assunzioni con contratto
di reinserimento ex art. 20 della Legge 23/7/91 n. 223, ai quali si applica la
riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n.
215/91);
- assunzioni di lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni. (circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza
1/2006;
- oscillazione del tasso
medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività art. 24 MAT (D.M.
12/12/2000) 5% o 10% a seconda del numero di lavoratori dell’impresa.
Si rammenta che tali
benefici sono sgravi collegati alla costituzione o gestione del singolo
rapporto di lavoro e rappresentano una deroga all’ordinario regime
contributivo. Su tale presupposto, sono esclusi dal gruppo dei benefici
contributivi quelli previsti per il rapporto di apprendistato e quelli che
riguardano interi settori o territori, che quindi non richiedono l’invio della
modulistica in parola.
L’inoltro
deve avvenire, in via preferenziale, con modalità telematica, utilizzando la
funzione di invio moduli presente nella sezione “Modulistica” del sito internet
dell’Istituto (www.inps.it). Il modulo, in alternativa, può essere consegnato o
spedito alla sede dell’Inps territorialmente competente.
Come detto per i datori di
lavoro che già usufruiscono delle agevolazioni, tale dichiarazione dovrà essere
inoltrata entro il 18 maggio 2008, negli altri casi la dichiarazione dovrà
essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici.
Per gli ulteriori aspetti
si rinvia alla circolare in commento che si pubblica di seguito.
INPS
Roma, 18 Aprile 2008
Circolare n. 51
Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n.
296, articolo 1, commi 1175 e 1176. Decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre
2007. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione
sociale e Documento Unico di Regolarità contributiva.
Modalità operative e
procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità.
Sommario: la fruizione dei benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è
subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di
regolarità contributiva (DURC). Modalità di rilascio e contenuti analitici del
DURC.
Premessa
L’articolo 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (allegato 1), (Finanziaria 2007) ha
integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)(1) disponendo che, a
decorrere dal 1 luglio 2007, la fruizione, da parte
dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al
possesso del documento stesso.
La norma, inoltre,
stabilisce che, fermi restando gli altri obblighi di legge, ai fini della
fruizione delle agevolazioni in trattazione, i datori di lavoro sono tenuti al
rispetto “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”.
La disposizione in
trattazione si inserisce nell’ambito degli interventi normativi volti al
contenimento delle forme di evasione/elusione.
Il legislatore, pertanto,
attraverso l’introduzione di un elemento più cogente rappresentato dalla
regolarità del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale
cui è subordinata la fruizione delle misure agevolative,
vuole favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i
comportamenti regolari delle imprese.
Il successivo comma 1176,
dell’art. 1, della legge n. 296/2006 (allegato 1), demanda alla
emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
Il decreto ministeriale 24
ottobre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007,
n. 279 (allegato 2), e le sue previsioni entrano in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la normativa di cui all’articolo 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trova piena applicazione.
1. Il Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007
L’estensione nel tempo dell’obbligo del DURC
nei confronti di settori sempre diversi e per finalità non
solo limitate alle procedure di appalto ha determinato il susseguirsi di
interventi legislativi di regolazione fra i quali l’ultimo è rappresentato
dalla previsione di cui al citato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
L’emanazione, ai sensi del
comma 1176 del medesimo articolo, del decreto ministeriale in esame, ha
rappresentato lo strumento per dettare, unitamente alla disciplina della nuova
previsione che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso del Durc,
una regolamentazione uniforme, come si legge nelle premesse al decreto, della
disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva in ordine alle
modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.
In relazione a ciò, dal
decreto emerge il seguente quadro:
a) DURC richiesto ai datori
di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture
pubbliche e lavori privati in edilizia;
b) DURC richiesto ai datori
di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale.
Il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 (allegato 3),
ha illustrato i contenuti del decreto in esame che, come disposto dal comma
1176, ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC,
nonché le tipologie di irregolarità pregresse di natura previdenziale e in
materia di condizioni di lavoro in presenza delle quali il DURC potrà essere
rilasciato. Con la medesima circolare il Ministero, in accordo con INAIL e
INPS, ha provveduto ad individuare la tipologia, nonché l’elencazione, dei
benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata, a decorrere
dal 1° gennaio 2008, al possesso del DURC.
Con la presente circolare
viene esaminata la nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al
precedente punto b).
Con successiva circolare si
provvederà a completare il quadro della materia come ridefinita dal decreto in
trattazione.
2. DURC per la fruizione
dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione
sociale
Tutti i datori di lavoro
che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, intendano fruire dei benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione
sociale, dovranno essere in possesso della regolarità contributiva attestata
tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 1, comma 1, del DM
24 ottobre 2007).
Con riferimento alla
fattispecie di DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei
benefici, l’art. 3, comma 4, stabilisce che nel caso di coincidenza tra
Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di
lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l’Istituto stesso verifica la
sussistenza delle condizioni di regolarità, nel rispetto dei requisiti
richiesti per il rilascio del DURC di cui al successivo punto 4 della presente
circolare, senza procedere alla sua materiale emissione.
In relazione a ciò, per
distinguere tale tipologia di documento da quello previsto nelle restanti
fattispecie riportate alla lett. a) del precedente punto 1., l’attestazione di
regolarità ai fini della fruizione dei benefici richiesti viene denominata
“DURC interno”.
L’applicazione concreta
della novità normativa in esame comporta un’evoluzione sostanziale dell’attuale
assetto organizzativo del processo aziende con dipendenti, al momento orientato
alla gestione dei singoli eventi, verso un governo complessivo e puntuale dei
flussi informativi (contributivi e finanziari, telematici e cartacei) ed un
presidio costante dell’azione di monitoraggio e controllo della regolarità dei
comportamenti aziendali, essenziale per un’efficace politica delle entrate e
determinante ai fini della concessione o il mantenimento delle agevolazioni
contributive.
2.1 Soggetti obbligati e
modalità di richiesta del DURC
Nell’ambito di un sistema
di semplificazione delle procedure amministrative e tenuto conto sia della
circostanza che la nuova fattispecie di DURC riguarda un rilevante numero di
posizioni aziendali sia che le diverse tipologie di benefici sono indicate
mensilmente attraverso l’utilizzo di appositi codici esposti sui quadri BC e D
del modello DM10, diversamente da quanto previsto in via generale (2), la
richiesta di DURC al fine di poter fruire dei benefici si ritiene assolta attribuendo al modello DM10, che contiene le
agevolazioni, il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore di
lavoro.
Restano ferme le
disposizioni che regolano le singole fattispecie di agevolazioni. Per queste è
previsto che il datore di lavoro inoltri apposita richiesta e/o documentazione,
finalizzata ad ottenere il necessario provvedimento amministrativo di
autorizzazione da parte dell’Istituto.
Tali disposizioni
mantengono validità in attesa di definire le nuove modalità conseguenti
all’applicazione della normativa in materia di Comunicazione ai competenti
servizi per l’impiego entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di
lavoro (3).
Per quanto precede, con
riferimento alle ipotesi di benefici che richiedono l’attribuzione di un
apposito codice di autorizzazione, le Unità di processo aziende con dipendenti
dovranno continuare ad effettuare le attività istruttorie previste dalle
disposizioni previste con riferimento ai diversi benefici.
3. Benefici normativi e
contributivi
Ai fini dell’individuazione
dei benefici normativi e contributivi, si fa integrale rinvio all’elenco
allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
che, tuttavia, ha valore esemplificativo e non esaustivo.
Al riguardo, lo stesso
Ministero ha peraltro affermato che il concetto di beneficio deve essere inteso
nel senso di eccezione, in presenza di specifici presupposti soggettivi,
rispetto ad una regola che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad
una generalità di soggetti.
I benefici contributivi,
dunque, sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e/o gestione
del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime
contributivo. Detta deroga deve di fatto operare - affinché possa propriamente
parlarsi di agevolazione contributiva - come abbattimento di una
aliquota ordinariamente più onerosa, e non può essere a sua volta
regola per un determinato settore
o categoria di lavoratori.
Discende da tale
argomentazione l’esclusione dal novero dei benefici contributivi - subordinati
al possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n.
296/2006 - del regime contributivo previsto per il rapporto di apprendistato e
delle riduzioni che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione
marittima, ecc.) o territori (zone montane, ecc.).
Ove, tuttavia, anche in
questi ambiti ricorrano - rispetto al generale regime di sottocontribuzione -
ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate, le stesse
devono considerarsi benefici e risultano quindi subordinate al disposto di cui
all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
4. Obbligo di
applicazione del contratto collettivo
Il comma 1175 dell’art.1
della legge 296/2006, come richiamato in premessa, impone quale prima
condizione, necessaria ma non sufficiente, per la fruizione delle
agevolazione il rispetto da parte del datore di lavoro “degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale”.
Al riguardo, come
richiamato nella stessa circolare ministeriale, la condizione va intesa nel
senso che i benefici sono subordinati all’applicazione della sola parte
economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della
parte obbligatoria di questi ultimi.
La disposizione, infatti,
ove interpretata nel senso di imporre l’applicazione anche della parte
obbligatoria del contratto collettivo risulterebbe in contrasto con i principi
costituzionali di libertà sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione,
oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza (4).
In relazione a tale
requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto
una apposita dichiarazione di responsabilità (allegato
4).
Per le modalità di
trasmissione e per le indicazioni operative per le U.d.p.
aziende con dipendenti si rinvia al successivo punto 10.1.
5. Requisiti di
regolarità contributiva
L’art. 5 del Decreto che
riassume i requisiti di regolarità la cui verifica compete ai singoli Istituti
previdenziali secondo la normativa di riferimento, non ha apportato sostanziali
variazioni rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di
DURC.
La norma ai commi 1 e 2
elenca le condizioni ricorrendo le quali verrà emesso il DURC regolare:
a) correntezza
degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra
versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come
dovuti;
c) inesistenza di
inadempienze in atto;
d) richiesta di
rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere
favorevole;
e) sospensioni dei
pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di compensazione
per la quale sia stato documentato il credito.
Ai fini
della legittima fruizione dei benefici, la verifica delle elencate condizioni,
deve essere effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con
dipendenti.
Si
rammenta, come precisato, nella citata circolare ministeriale, che la verifica
deve sempre avere ad oggetto i versamenti dovuti a titolo di contribuzione
accertata come dovuta. La mancata quantificazione o la semplice contestazione
di omissioni contributive non rilevano ai fini della qualificazione, come
irregolare, del comportamento aziendale preclusivo della possibilità di fruire
dei benefici contributivi richiesti.
Per la
descrizione delle modalità operative dei controlli si rinvia al successivo
punto 10.4 della presente circolare.
5.1
Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali,
assistenziali e delle Casse edili
Il
decreto estende il requisito di regolarità anche con riferimento agli
adempimenti contributivi nei confronti degli altri Istituti previdenziali.
A tal
fine, i datori di lavoro dovranno rendere apposita dichiarazione riferita alla
regolarità dell’assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e
assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali e, per le sole
imprese del settore edile, degli obblighi contributivi nei confronti delle
Casse edili.
In
relazione a ciò ed al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai datori
di lavoro, si è provveduto ad integrare appositamente la dichiarazione di
responsabilità relativa all’assolvimento dell’obbligo di applicazione del
contratto collettivo di cui al precedente punto 4.
Per
quanto concerne le indicazioni operative si rinvia ai successivi punti 10.1 e
10.2.
6.
Cause non ostative al rilascio del DURC
Il
decreto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 8,
individua alcune fattispecie che non rilevano ai fini del riconoscimento della
condizione di regolarità per il rilascio positivo del DURC. In particolare, non
costituisce causa ostativa al rilascio del DURC:
a) per i crediti iscritti a
ruolo
- la sospensione della
cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
b) per i crediti non ancora
iscritti a ruolo
- il contenzioso
amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il
ricorso;
- il contenzioso
giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo
l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento
esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Si rammenta che in
precedenza, il riconoscimento della regolarità in presenza di ricorso
amministrativo ricorreva “unicamente qualora il ricorso verta su questioni
controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia
manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi”.
La formulazione della
norma, innovando in modo sostanziale rispetto alla precedente disciplina, ha la
funzione di escludere ogni forma di valutazione in ordine ai contenuti del
contenzioso riconducendo ad un parametro oggettivo il riconoscimento della
regolarità.
Pertanto, in presenza di un
ricorso amministrativo e fino alla sua decisione la regolarità contributiva
deve essere sempre dichiarata.
Con riferimento alla
fattispecie di cui al comma 4, il Decreto stabilisce che non costituisce causa
ostativa al rilascio del DURC, l’aver beneficiato degli aiuti di Stato
specificati nel DPCM emanato ai sensi dell’articolo 1, c. 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto
bloccato (5).
Tali aiuti, limitatamente
alle dirette competenze dell’Istituto, sono quelli fruiti per contratti di
formazione e lavoro nel periodo novembre 1995 - maggio 2001 e quelli previsti
dal D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2003, n. 81.
7. Termine per
l’emissione e validità del DURC
Tenuto conto che i benefici
sono di norma erogati mensilmente, il DURC, ai sensi del comma 1, dell’art. 7
del Decreto, ha validità mensile.
Analogamente a quanto già
previsto dalla vigente normativa, il Decreto, all’art. 6, ha stabilito in
trenta giorni il termine entro cui deve essere accertata la condizione di
regolarità del datore di lavoro che richiede i benefici.
Il comma 3, dell’art. 6,
introduce un termine di sospensione dei 30 giorni assegnati per la verifica di
regolarità qualora venga accertata una situazione di irregolarità dalla quale
potrebbe conseguire il mancato riconoscimento dei benefici richiesti con il
DM10.
In tale ipotesi, al datore
di lavoro, con il meccanismo del “preavviso di accertamento negativo” verrà
assegnato un termine non superiore ai 15 giorni per regolarizzare la situazione
debitoria.
Trascorso inutilmente il
termine assegnato, permanendo una delle condizioni di irregolarità rilevate, si
procederà al recupero delle agevolazioni richieste con il relativo addebito.
Per le indicazioni
operative si rinvia al successivo punto 10.4.
8. Irregolarità in
materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
L’art. 9 del Decreto,
individua le tipologie di pregresse irregolarità in materia di tutela delle
condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del DURC.
Tale previsione completa il
quadro della delega contenuta nell’art. 1, comma 1176 della legge n. 296/2006,
introducendo nei confronti delle imprese oltre alla regolarità riferita agli
obblighi contributivi, quella relativa al rispetto della normativa in materia
lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro.
Il D.M. 24 ottobre 2007,
nell’allegato A), elenca le ipotesi di irregolarità riferite a tali ultime
fattispecie indicando, accanto ad ognuna di esse, il periodo di tempo
sanzionato dal non rilascio di un Durc regolare,
anche nel caso di azienda con una situazione contributiva regolare.
Il suddetto periodo si
configura come “Sanzione accessoria” e varia dai tre ai ventiquattro mesi in
relazione alla gravità della violazione accertata.
L’ambito di efficacia di
tale fattispecie, ai sensi dell’art. 1, comma 1176, della L.296/2006, come
anche chiarito dalla circolare ministeriale, non può essere esteso al Durc rilasciato in relazione ad appalti pubblici e privati,
ma deve riferirsi al Durc finalizzato alla fruizione
dei soli benefici normativi e contributivi.
Si rinvia alle precisazioni
contenute nella già citata circolare ministeriale in ordine alla natura (penale
o amministrativa), alle modalità di accertamento (sentenza passata in giudicato
o ordinanza ingiunzione) e alla responsabilità (oggettiva) per le violazioni in
trattazione.
9. Efficacia del
provvedimento ai fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela
delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali
L’art. 1, commi 1175 e
1176, della legge n. 296/2006 ha introdotto un documento unico di regolarità
contributiva specifico ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi subordinando l’attuazione di quanto stabilito all’emanazione di un
decreto con il quale dettare le regole specifiche per tale documento.
Ciò conferma la diversità
del documento unico di regolarità in esame rispetto al DURC, già disciplinato
ai sensi della vigente normativa (6), per gli appalti di lavoro, servizi e
forniture pubbliche, per i lavori privati dell’edilizia nonché per la fruizione
di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Tale circostanza è
confermata dalla circolare ministeriale nella parte in cui è precisato che il
decreto, al di là della funzione di disciplinare in via generale le modalità di
rilascio ed i contenuti analitici del DURC, nelle residue disposizioni trova
applicazione solo con riferimento al DURC richiesto per la fruizione dei
benefici.
In relazione a ciò, ai fini
dell’individuazione della decorrenza degli effetti di quanto disciplinato in
attuazione della delega di cui alla citata legge n. 296/2006, occorre fare riferimento
alla data di entrata in vigore del Decreto 24 ottobre 2007.
Pertanto, ai fini della
fruizione dei benefici, normalmente erogati con cadenza mensile, secondo quanto
precisato nella circolare ministeriale, l’efficacia interdittiva
degli illeciti in materia di tutela delle condizioni di lavoro opera solo per
le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore dello stesso
decreto.
Analogamente, i dati
relativi alla regolarità contributiva devono essere verificati con riferimento
agli obblighi e agli adempimenti contributivi riferiti ai periodi di paga
successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
In relazione a ciò, le U.d.p. aziende con dipendenti, dovranno svolgere con
tempestività, secondo le indicazioni operative che verranno fornite al
successivo punto 10., tutte le attività di gestione necessarie a consentire la
corretta attuazione della normativa in esame, tenuto conto che la verifica
della regolarità avviene mensilmente e che il DURC, ai fini della fruizione
delle agevolazioni normative e contributive, ha la medesima validità (vedi
punto 7).
10. Modalità operative e
procedurali
10.1 Modalità per la
presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi e
indicazioni operative per le U.d.p. aziende con
dipendenti
La normativa in esame,
subordina la fruizione delle agevolazioni all’applicazione degli accordi e
contratti collettivi. Come precisato al precedente punto 4., è stato
predisposto un nuovo modulo denominato denominato “SC
37 DURC Interno” che i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare
annualmente, nel quale viene dichiarato l’obbligo del rispetto della sola parte
economica e normativa degli stessi. L’Istituto osserverà le norme di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice
in materia di protezione dei dati personali.”
I datori di lavoro che già
fruiscono delle agevolazioni dovranno provvedere alla trasmissione della
dichiarazione entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di emanazione della
presente circolare, negli altri casi la dichiarazione dovrà essere effettuata
contestualmente alla richiesta dei benefici.
Il modulo, disponibile
nella sezione “Moduli” del sito internet dell’Istituto (www.inps.it), dovrà
essere trasmesso, in via preferenziale(7), con modalità telematica, utilizzando
la funzione di invio moduli presente nella sezione “Modulistica”.
Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le “Aziende e Consulenti “
potranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio “Invio moduli on-line”.
Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa.
Nella sezione “Servizi per
modulistica on-line” è presente, nell’elenco di moduli già predisposti per
l’invio telematico, anche il modello “DURC Interno – Dichiarazione rispetto
contratti e altri obblighi di legge”, che dovrà essere selezionato per la
trasmissione del file.
Il modulo potrà essere
compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in
precedenza), utilizzando la funzione “Sfoglia”.
In ogni caso si raccomanda
di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di
invio. Gli utenti indicheranno, inoltre, anche la Direzione INPS cui recapitare
la predetta dichiarazione.
Per quanto attiene alle
istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno
far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.
Al fine di individuare i
datori di lavoro che hanno effettuato l’invio della predetta dichiarazione
è stato istituito un apposito codice di
autorizzazione “4W” che assume il nuovo significato di “Azienda che ha
presentato la dichiarazione di rispetto contratti e altri obblighi di legge ai
sensi del c. 1175, art. 1, legge n. 296/2006”.
Le U.d.p
aziende con dipendenti, appena ricevuta la predetta dichiarazione dovranno
procedere all’immediato inserimento su ciascuna posizione contributiva,
individuata in base al medesimo codice fiscale, del predetto c. a., curando di
assegnare lo stesso con validità annuale (1 gennaio/31 dicembre di ciascun
anno).
Tale operazione dovrà
essere effettuata con la massima cura in quanto l’assenza di tale codice escluderà l’azienda dalla fruizione delle
agevolazioni.
10.2 Verifica degli
obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali,
assistenziali e delle Casse edili
Al precedente punto 5.1
sono state fornite indicazioni relative alla dichiarazione di assolvimento
degli obblighi in trattazione.
Al riguardo, la circolare
ministeriale nel confermare l’unicità dei criteri di verifica dei requisiti di
regolarità, ha precisato che in caso di DURC richiesto per la fruizione dei
benefici contributivi, la verifica potrà essere effettuata con una cadenza
periodica diversa da quella disposta mensilmente per la contribuzione dovuta
all’Istituto.
Si fa riserva di comunicare
con successivo messaggio le forme e le modalità con le quali verranno
effettuate le predette verifiche.
10.3 Indicazioni
operative per la gestione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 9 del DM 24
ottobre 2007
In
attesa dell’attivazione di forme di sinergia con gli Enti preposti
all’elevazione delle sanzioni al fine di pervenire al trasferimento telematico
delle notizie relative all’accertamento delle violazioni in esame, è stato
istituito un apposito codice di autorizzazione “1W” che assume il nuovo
significato di “Azienda soggetta alla sanzione accessoria di cui all’art. 9 del
DM 24 ottobre 2007”.
Le U.d.p. aziende con dipendenti, appena in possesso della
notizia dell’avvenuto accertamento della violazione con provvedimento
amministrativo o giurisdizionale definitivo, dovranno provvedere, all’immediato
inserimento su ciascuna posizione contributiva, identificata dal medesimo
codice fiscale, del predetto “c.a.” curando di assegnare lo stesso con la
validità temporale commisurata al periodo di durata della sanzione indicato
nell’allegato A) del decreto.
Tale
operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto la presenza di
tale codice escluderà l’azienda dalla
verifica di regolarità fino alla scadenza di validità del codice stesso.
10.4 Indicazioni
procedurali e operative per la verifica mensile del requisito di regolarità
Nell’ottica di attuare
economie di gestione è stata realizzata un’applicazione che utilizza le
potenzialità espresse dall’attuale applicazione “Fascicolo Elettronico
Aziendale”, che verrà opportunamente implementato per consentire l’adeguamento
alla nuova funzionalità che andrà ad assumere.
In relazione a ciò, è stata
realizzata un’applicazione che consentirà il controllo automatico della
regolarità contributiva mensile delle aziende.
Il modello DM10 assume,
come già riportato al precedente punto
2.1, per effetto della nuova disposizione, la valenza di richiesta di DURC ai
fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Il sistema si attiverà in
presenza di flussi telematici DM10, trasmessi dal server centrale all’archivio
di appoggio delle singole strutture periferiche dei flussi telematici e
procederà alla immediata lettura dei dati analitici in
essi indicati. La presenza di uno dei codici che consentono la fruizione dei
benefici contributivi e normativi farà attivare in automatico il controllo dei
dati registrati sull’applicazione.
L’applicazione offrirà un
cruscotto di sintesi dal quale rilevare, attraverso specifici sistemi di
segnalazione, definibili “SEMAFORI” l’indicazione della regolarità contributiva
aziendale.
- L’assenza di irregolarità
verrà evidenziata con l’accensione di un “Semaforo VERDE”. In tal caso la fase
di calcolo del DM10/2 riconoscerà all’azienda le agevolazioni presenti sul
modello stesso.
- La presenza di
irregolarità rilevate nel percorso di lettura dei dati contenuti nel “Fascicolo
DURC” verrà evidenziata con l’accensione di un “Semaforo ROSSO”.
La situazione di irregolarità
produrrà da parte dell’applicazione l’emissione di una comunicazione
all’azienda e al consulente, canalizzata con il sistema di posta elettronica, nella quale verranno indicate le cause ostative alla
condizione di regolarità e verrà assegnato un termine non superiore a 15
giorni, come previsto dall’art. 7, comma 3, del Decreto, per la
regolarizzazione della posizione.
Trascorso il termine
assegnato per la regolarizzazione, permanendo la condizione di irregolarità in
capo all’azienda, nella fase di calcolo del DM10, si procederà all’addebito
delle agevolazioni presenti sul modello stesso.
La nota di rettifica emessa
dalla procedura riporterà in corrispondenza dei codici esposti sul DM10
l’indicazione “recupero delle agevolazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Ai fini gestionali i
risultati della verifica di irregolarità verranno registrati su una lista di
sintesi che costituirà per l’operatore lo strumento di controllo sulla
condizione di aggiornamento degli archivi al fine di dar corso a tutte le
attività necessarie alla normalizzazione delle fasi gestionali che consentono
l’aggiornamento dell’applicazione “Fascicolo DURC”.
11. Ulteriori sviluppi
Sulla G.U. n. 90 del 16
aprile 2008 è stato pubblicato il D.M 25 febbraio
2008, n. 74 che disciplina la responsabilità solidale tra l’appaltatore ed il
subappaltatore di opere, forniture e servizi.
Al fine di semplificare i
rapporti tra l’Istituto e le Imprese, nel mese di giugno prossimo verrà
rilasciata una procedura telematica mediante la quale le imprese, su
prenotazione, riceveranno con cadenza periodica mensile il Durc
di loro competenza.
Note:
1. D.L. 25 settembre 2002,
n. 210 convertito dalla legge 23/12/2005, n. 266
- D. L. 30/09/2005, n. 203
convertito in legge 2/12/2005, n. 248
- D.lgs. 10 settembre 2003,
n. 276
- D. L. 10 gennaio 2006 n.
2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81
- D. L. 12 maggio 2006 n.
173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006 n. 228
2. Ai sensi del comma 1,
dell’art. 3, del DM 24 ottobre 2004 “Il Durc è
richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata…”
3. Msg.
N. 1379 del 17/01/2008
4. Tale tesi recepisce
quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, in
relazione alla previsione di cui all’art. 3 del d.l. n. 71/1993, convertito
dalla legge n. 151/1993.
Al riguardo, si può vedere
la circolare n. 74 del 7 giugno 2005.
5. Gli aiuti di Stato in
questione sono quelli elencati al punto 2 della circolare n. 124 del 13
novembre 2007; sull’intera materia, si veda, eventualmente, anche la circolare
n. 129 del 22 novembre 2007
6. Vedi nota 1
7. Il modulo potrà essere,
in alternativa, consegnato o spedito alla Direzione INPS territorialmente
competente.