D.LGS. N. 368/2001 - CONTRATTO A TERMINE - SUPERAMENTO DELLA
DURATA MASSIMA DI 36 MESI - AVVISO COMUNE SULLA C.D.
“DEROGA ASSISTITA”
La legge 24 dicembre 2007 n. 247 prevede che quando,
per effetto della successione di contratti a termine, il rapporto di lavoro
superi complessivamente i 36 mesi, lo stesso diviene a tempo indeterminato. A
tale regola può derogarsi per una sola volta a condizione che il nuovo
contratto a tempo determinato sia stipulato presso la Direzione Provinciale del
Lavoro e con l’assistenza di un rappresentante sindacale (cfr. Not. 2/2008).
Nel caso di mancato rispetto della procedura
descritta, il contratto si considererà a tempo indeterminato.
Il Governo ha affidato ad un avviso comune tra le
parti sociali il compito di stabilire la durata massima di tale contratto a
termine.
A tal fine si segnala che il 10 aprile 2008
Confindustria ha sottoscritto con i Sindacati Cgil, Cisl e Uil, l’Avviso
comune, per la disciplina della cosiddetta “deroga assistita”, ossia la
possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato nel caso si
sia raggiunto il termine massimo di trentasei mesi di rapporto lavorativo,
comprensivo di proroghe e rinnovi, tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore
presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
La durata dell’ulteriore contratto a termine, che può
essere stipulato per una sola volta, non potrà essere superiore ad otto mesi,
salve maggiori durate eventualmente disposte dai contratti collettivi nazionali
o da avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si rammenta che la stipula dell’ulteriore contratto a
termine deve avvenire innanzi la Direzione Provinciale del Lavoro, con
l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato.
Qualora non venga rispettata la procedura predetta,
ovvero nell’ipotesi di superamento del termine stabilito nel contratto,
quest’ultimo sarà considerato a tempo indeterminato.
Si consiglia per il futuro, qualora l’azienda ed il
lavoratore indicassero una durata inferiore a quella prevista nell’Avviso
comune o concordata nel contratto o in successivi accordi collettivi, di
seguire le indicazioni di Confindustria.
Si suggerisce, pertanto, di inserire al momento della
stipula del contratto avanti la DPL la clausola “salvo eventuale proroga, ai
sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 368 del 2001, e nel rispetto della durata
massima indicata nell’avviso comune del 10 aprile 2008” (o nel ccnl o accordo collettivo che abbia previsto una durata
maggiore).
Ciò al fine di evitare che, qualora si presentasse la
necessità di prolungare il contratto oltre la data inizialmente prevista, possa
ipotizzarsi la violazione delle prescrizioni del citato art. 5, comma 4 bis,
con pretesa di conversione del contratto a tempo indeterminato.