D.LGS. N. 368/2001 - CONTRATTO A TERMINE - SUPERAMENTO DELLA DURATA MASSIMA DI 36 MESI - AVVISO COMUNE SULLA C.D. “DEROGA ASSISTITA”

 

La legge 24 dicembre 2007 n. 247 prevede che quando, per effetto della successione di contratti a termine, il rapporto di lavoro superi complessivamente i 36 mesi, lo stesso diviene a tempo indeterminato. A tale regola può derogarsi per una sola volta a condizione che il nuovo contratto a tempo determinato sia stipulato presso la Direzione Provinciale del Lavoro e con l’assistenza di un rappresentante sindacale (cfr. Not. 2/2008).

Nel caso di mancato rispetto della procedura descritta, il contratto si considererà a tempo indeterminato.

Il Governo ha affidato ad un avviso comune tra le parti sociali il compito di stabilire la durata massima di tale contratto a termine.

A tal fine si segnala che il 10 aprile 2008 Confindustria ha sottoscritto con i Sindacati Cgil, Cisl e Uil, l’Avviso comune, per la disciplina della cosiddetta “deroga assistita”, ossia la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato nel caso si sia raggiunto il termine massimo di trentasei mesi di rapporto lavorativo, comprensivo di proroghe e rinnovi, tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

La durata dell’ulteriore contratto a termine, che può essere stipulato per una sola volta, non potrà essere superiore ad otto mesi, salve maggiori durate eventualmente disposte dai contratti collettivi nazionali o da avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si rammenta che la stipula dell’ulteriore contratto a termine deve avvenire innanzi la Direzione Provinciale del Lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Qualora non venga rispettata la procedura predetta, ovvero nell’ipotesi di superamento del termine stabilito nel contratto, quest’ultimo sarà considerato a tempo indeterminato.

Si consiglia per il futuro, qualora l’azienda ed il lavoratore indicassero una durata inferiore a quella prevista nell’Avviso comune o concordata nel contratto o in successivi accordi collettivi, di seguire le indicazioni di Confindustria.

Si suggerisce, pertanto, di inserire al momento della stipula del contratto avanti la DPL la clausola “salvo eventuale proroga, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 368 del 2001, e nel rispetto della durata massima indicata nell’avviso comune del 10 aprile 2008” (o nel ccnl o accordo collettivo che abbia previsto una durata maggiore).

Ciò al fine di evitare che, qualora si presentasse la necessità di prolungare il contratto oltre la data inizialmente prevista, possa ipotizzarsi la violazione delle prescrizioni del citato art. 5, comma 4 bis, con pretesa di conversione del contratto a tempo indeterminato.