DECRETO BERSANI - L. 248/2006 - RESPONSABILITA’ SOLIDALE
APPALTATORE SUBAPPALTATORE PER LE RITENUTE FISCALI ED I CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
È stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 il Decreto Interministeriale del 25
febbraio 2008 n. 74 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, che attua la disciplina
relativa alla responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento delle
ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori
dovuti dal subappaltatore per i propri dipendenti, contenuta nella legge
248/2006 (cfr. suppl. n. 3 al Not. 7/06 e Not. 8-9/06).
Il Provvedimento entrerà in
vigore il prossimo 16 giugno 2008.
In relazione ai nuovi
adempimenti cui sono tenuti il subappaltatore, l’appaltatore ed il committente,
di seguito si pubblica la circolare predisposta dall’Ance.
Si fa peraltro riserva di
successiva comunicazione in materia alla luce delle attese istruzioni del
Ministero del Lavoro.
Circolare ANCE
1. Profili generali
della disciplina
2. Responsabilità
solidale per il versamento delle ritenute fiscali
3. Responsabilità
solidale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
1. Profili generali
della disciplina
Come noto, la legge
248/2006 introduce la responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per le
ritenute IRPEF e per i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal
subappaltatore relativamente ai propri dipendenti.
Gli importi dovuti per la
responsabilità solidale non possono, comunque, eccedere complessivamente
l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
La responsabilità solidale
viene, però, meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima di effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico
del subappaltatore, relativi all’opera o al servizio affidatogli, sono stati
correttamente eseguiti da quest’ultimo.
Tra l’altro, l’appaltatore
può sospendere il pagamento del corrispettivo sino all’esibizione della
documentazione da parte del subappaltatore (art. 35, comma 29, della legge
248/2006).
Il committente, inoltre,
prima di effettuare il pagamento all’appaltatore, deve ricevere la
documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti da parte
dell’appaltatore stesso.
L’inosservanza di tale
disposizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, da 5.000 a
200.000 euro, se gli adempimenti connessi all’opera o al servizio oggetto
dell’appalto non siano stati adempiuti dall’appaltatore o dagli eventuali
subappaltatori (art. 35, comma 33, della legge 248/2006).
Relativamente alla figura
del committente, si ricorda che, in base all’art. 29, comma 2, della Legge
Biagi (D.lgs.276/2003, come modificato dall’art. 1, comma 911, della legge
296/2006), il limite di operatività della responsabilità tra committente ed
appaltatore (ed eventuali ulteriori subappaltatori) previsto in due anni dal
termine dei lavori, è stato esteso, rispetto alla normativa in atto, anche
all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente (art. 35, comma 34, della legge 248/2006).
Come specificato nella
Relazione illustrativa al Decreto attuativo, le citate
disposizioni si applicano sia ai contratti di appalto di lavori privati, sia
agli appalti pubblici, disciplinati dalle leggi speciali, con riferimento ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, conclusi
nell’ambito delle attività rilevanti ai fini IVA e, in
ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 e 742 (1) del D.P.R. 917/1986 (cfr.
anche l’art. 35, comma 34, della legge 248/2006).
Invece, è stata
espressamente riconosciuta l’esclusione da tali disposizioni per i committenti
privati non esercenti attività commerciale, quali, ad esempio, le persone
fisiche, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo (anche in forma
associata) e le società semplici, ferma restando l’applicazione della
responsabilità solidale nei rapporti tra l’appaltatore ed il subappaltatore.
In attesa dell’emanazione
dei necessari chiarimenti ministeriali in ordine alla responsabilità solidale
nei rapporti tra subappaltatore, appaltatore e committente, si propone uno
schema riepilogativo dei nuovi obblighi stabiliti dal provvedimento, che
dovranno essere confermati in via ufficiale dalle circolari ministeriali in
corso di emanazione.
2. Responsabilità
solidale per il versamento delle ritenute fiscali
Sotto il profilo fiscale,
le modalità operative della responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il
subappaltatore, in relazione all’attestazione del pagamento delle ritenute
fiscali dei lavoratori dipendenti, individuate nel citato Decreto 25 febbraio
2008, sono le seguenti:
Il Subappaltatore:
a) comunica all’appaltatore
il codice fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio - art. 1, comma 1, del Decreto;
b) attesta il versamento
delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti occupati nel cantiere,
mediante il rilascio all’appaltatore, alternativamente:
- b.1)
di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 2
e 47 del D.P.R. 445/2000, e delle copie del modello F24 corredate delle
ricevute attestanti l’avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto - art.
2, comma 1, del Decreto.
A tal fine, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno stabilite le
caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto, che deve essere
utilizzato da parte dell’impresa subappaltatrice, comprendente comunque il
codice fiscale dell’impresa appaltatrice e l’importo delle ritenute per le
quali è attribuita la responsabilità solidale - art. 3, comma 1, del Decreto.
In presenza di lavoratori
utilizzati nell’esecuzione di più appalti, il subappaltatore determina
l’importo delle ritenute, da indicare nel modello F24, in misura proporzionale
alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente, con riguardo ai
singoli appalti stipulati dalla predetta impresa - art. 3, comma 2, del
Decreto.
- b.2)
di una asseverazione dei soggetti di cui all’art. 35,
comma 1, del D.lgs. 241/1997 (CAF) e dell’art. 3, comma 3, lettera a) del
D.P.R. 322/1998 (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) - art. 2,
comma 2, del Decreto.
L’Appaltatore:
a) comunica al committente
il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore, al fine di
ottenere il pagamento del corrispettivo - art.1, comma 2, del Decreto;
b) è esonerato dalla
responsabilità solidale nel caso di rilascio, da parte del subappaltatore,
della dichiarazione e delle copie del modello F24, riferito al singolo
subappalto, corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito, oppure
dell’asseverazione di uno dei soggetti abilitati, con riferimento ai lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della
fornitura o del servizio, dei quali è stato comunicato il codice fiscale - art.
2, comma 3, del Decreto;
c) può sospendere il
pagamento del corrispettivo al subappaltatore sino all’esibizione di tale
documentazione da parte di questi - art. 35, comma 29, della legge 248/2006;
d) esibisce al committente,
prima del pagamento del corrispettivo, la citata documentazione rilasciatagli
dal subappaltatore.
In tal modo, il committente
evita l’applicazione delle sanzioni previste in caso di
pagamento del corrispettivo senza aver ricevuto la certificazione attestante la
corretta esecuzione di tali adempimenti fiscali - art. 2, comma 4, del Decreto.
Il
Committente:
a)
provvede al pagamento del corrispettivo dopo aver ottenuto dall’appaltatore:
- a.1) la
comunicazione del codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore -
art.1, comma 2, del Decreto;
- a.2)
l’esibizione della dichiarazione e delle copie del modello F24, riferito al
singolo subappalto (comprensive delle relative ricevute), o dell’asseverazione
di uno dei soggetti abilitati, attestanti che gli adempimenti fiscali sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore - art. 35, comma 32, della legge
248/2006;
b) è
sottoposto alla citata sanzione amministrativa, che va da 5.000 a 200.000 euro,
se procede al pagamento del corrispettivo senza aver ricevuto dall’appaltatore
la certificazione, qualora gli adempimenti fiscali non siano stati
correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori - art.
35, comma 33, della legge 248/2006.
Tale
sanzione non viene in ogni caso applicata:
- b.1) se il committente ha ricevuto dall’appaltatore la
prescritta documentazione - art. 2, comma 4, del Decreto;
- b.2) nel caso in cui, pur non avendo ottenuto la
documentazione, proceda al pagamento e risultino, in sede di accertamento,
correttamente effettuati gli adempimenti fiscali da parte dell’appaltatore e
degli eventuali subappaltatori.
Il
committente privato (impresa o datore di lavoro) è inoltre sottoposto alla
responsabilità solidale, per i due anni successivi alla cessazione
dell’appalto, per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali da
parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 35, comma 34, della legge 248/2006 e dell’art. 29, comma 2,
del D.lgs. 276/2003 (2).
Diversamente,
i committenti pubblici sono esclusi dalla responsabilità solidale (pur
rimanendo sottoposti all’eventuale sanzione amministrativa), non rientrando
nell’ambito applicativo dell’art. 29 del D.lgs. 276/2003.
3.
Responsabilità solidale per il versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi
Sotto
il profilo contributivo, le modalità operative della responsabilità solidale
fra l’appaltatore ed il subappaltatore, in relazione all’attestazione
dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei
lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto, come richiesto dal decreto del 25
febbraio scorso, sono le seguenti:
Il
Subappaltatore:
a)
comunica all’appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati
nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio -
art. 1, comma 1, del Decreto;
b)
attesta l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in
relazione ai soggetti impiegati nel subappalto mediante il rilascio all’impresa
appaltatrice della seguente documentazione - art. 4, comma 1, del Decreto:
- b.1) un prospetto analitico redatto in forma libera
contenente:
- b.1.1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
- b.1.2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun
lavoratore;
- b.1.3) indicazione dell’aliquota contributiva applicata e
relativi importi contributivi versati
- b.2) il DURC rilasciato alla fine dei lavori o della fase
lavori cui si riferisce il pagamento, accompagnato da una dichiarazione che
attesti che nel documento sono comprese anche le posizioni di tutti i
lavoratori impegnati nel subappalto e indicati nel prospetto analitico;
oppure
- b.3) una asseverazione dei soggetti
di cui all’art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 241/1997 (CAF) e dell’art. 3, comma
3, lettera a) del D.P.R. 322/1998 (gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del
lavoro) - art. 4, comma 2, del Decreto.
L’Appaltatore:
a) comunica al committente
il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore, al fine di
ottenere il pagamento del corrispettivo - art.1, comma 2, del Decreto;
b) è esonerato dalla
responsabilità solidale con il subappaltatore, prevista dall’art. 35 della L.
n. 248/2006 e inerente il versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi ogniqualvolta il subappaltatore rilascia, quale
documentazione idonea, il prospetto analitico e il Durc
comprensivo della dichiarazione o, in alternativa, l’asseverazione dei soggetti
abilitati, con riferimento ai lavoratori impegnati nel subappalto - art. 4,
comma 3, del Decreto;
c) può sospendere il
pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione da parte di
quest’ultimo della documentazione sopradetta - art. 35, comma 29, della L. n.
248/2006;
d) esibisce al committente,
prima del pagamento del corrispettivo, la citata documentazione rilasciatagli
dal subappaltatore nonché quella afferente la propria posizione.
Il Committente:
a) provvede al pagamento
del corrispettivo dopo aver ottenuto dall’appaltatore:
- a.1) la comunicazione del
codice fiscale dei lavoratori impiegati dall’appaltatore e dal subappaltatore
art. 1, comma 2, del Decreto;
- a.2) l’esibizione del
prospetto analitico e del Durc attestante la
regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi con
riferimento ai dipendenti del subappaltatore e dell’appaltatore impegnati
nell’appalto e nell’eventuale subappalto o comunque dell’asseverazione da parte
dei soggetti abilitati - art. 35, comma 32, della L. n. 248/2006;
b) nel caso in cui non ottemperi
a tali modalità di pagamento sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa da
euro 5.000 a euro 200.000 nel caso in cui risultino delle irregolarità circa
gli adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi, connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente da parte dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei lavoratori impegnati nell’opera - art. 35,
comma 33, della L. 248/2006.
Alla luce di quanto
disposto dal decreto interministeriale in oggetto, nonché alla luce delle
previsioni contenute nell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, così come modificato
dalla Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), si ritiene che, in attesa degli
imminenti chiarimenti ministeriali, l’esimente ai fini della responsabilità
solidale in ambito fiscale e contributivo, realizzata mediante il rilascio da
parte del subappaltatore di idonea documentazione all’appaltatore, possa essere
circoscritta esclusivamente con riferimento al rapporto appaltatore -
subappaltatore, essendo escluso l’ambito di applicazione dell’esimente stessa
con riguardo al committente (privato).
Pertanto, nei lavori
privati, il committente, società o datore di lavoro, resterebbe di conseguenza
vincolato dalla responsabilità solidale con l’appaltatore e con l’eventuale
subappaltatore per tutti i trattamenti ivi previsti, compresi i trattamenti
retributivi.
Tale osservazione non può
ritenersi valida per i committenti pubblici, i quali sono esclusi dalla
responsabilità solidale, non applicandosi, nei loro confronti, il disposto del
citato art. 29 del D.lgs. 276/2003.
Infine, per quanto riguarda
la responsabilità solidale con riferimento ai trattamenti retributivi, si
sottolinea che il decreto in esame non esplica la propria efficacia,
circoscritta agli adempimenti contributivi e fiscali.
Pertanto, la responsabilità
solidale con riferimento al trattamento retributivo anche nel rapporto tra
appaltatore e subappaltatore, risulta disciplinata unicamente dall’art. 29 del
D.lgs. 276/2003, che non prevede alcuna esimente.
Nelle more dell’entrata in
vigore del Decreto in esame, l’ANCE non mancherà di intraprendere le più
opportune iniziative per denunciare i nuovi gravosi compiti che vengono
riversati in capo alle imprese, che possono finire per incidere pesantemente
sui flussi finanziari delle stesse.
(1)
Organi ed Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, Comuni, Consorzi tra Enti
locali, Associazioni ed Enti gestori di demanio collettivo, Comunità montane,
Province e Regioni.
(2) D.lgs. 10 settembre
2003, n.276
Art.29 - Appalto
(omissis)
2. In caso di appalto di
opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti.
(omissis)
Schema di Sintesi
Responsabilita’ solidale |
||||
|
Fiscale |
Contributiva |
Retributiva |
|
Committente |
Pubblico |
NO (solo sanzione amministrativa - art.35, comma 33, legge
248/2006) |
NO (solo sanzione amministrativa - art.35, comma 33, legge
248/2006) |
NO |
Privato (*) (impresa, datore di lavoro) |
SI Artt.35, c.34, L.248/2006 e 29, c.2, D.Lgs.276/2003 NO
ESIMENTE SI
SANZIONE AMMINISTRATIVA |
SI Artt.35, c.34, L.248/2006 e 29, c.2, D.Lgs.276/2003 NO
ESIMENTE SI
SANZIONE AMMINISTRATIVA |
SI Art. 29, c.2, D.Lgs.276/2003 NO
ESIMENTE |
|
Appaltatore |
SI Art.35, c.28- SI
ESIMENTE |
SI Artt.35, c.28- SI
ESIMENTE |
SI Art. 29, c.2,
D.Lgs.276/2003 NO
ESIMENTE |
|
Subappaltatore |
SI Art.35, c.28- |
SI Artt.35, c.28- |
SI Art. 29, c.2,
D.Lgs.276/2003 |
(*) La responsabilità solidale del committente
privato vige sia nel rapporto di appalto che di subappalto