RIFORMA
DELLE LOCAZIONI
(Legge
9/12/98, n. 431)
La
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, supplemento ordinario n. 203/L
ha pubblicato la legge 9 dicembre 1998 n. 431 recante: "Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", il cui
testo è stato pubblicato sul Notiziario n. 12/98.
La
legge è entrata in vigore il 30 dicembre 1998, allo scadere del termine
ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione.
Si
pubblica di seguito una prima analisi delle singole disposizioni della legge.
"Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
NOTA
ILLUSTRATIVA
Cosa
cambia
La
riforma, in sostituzione delle attuali tipologie di contratti prevalentemente
in uso nel settore delle locazioni, introduce due forme nuove.
Si
tratta del:
-
contratto "libero" (durata contrattuale minima di 4 anni con obbligo
al rinnovo salvo motivi di necessità per altri 4 anni e canone di locazione
liberamente pattuito);
-
contratto "assistito" (durata contrattuale minima di 3 anni con
obbligo di rinnovo per altri 2 anni, canone determinato sulla base di accordi
provinciali, utilizzo di contratti tipo definiti dalle organizzazioni di
categoria delle parti, agevolazioni fiscali per i locatori degli immobili siti
in aree a tensione abitativa).
La
nuova legge sostituisce l'equo canone ed i contratti con i patti in deroga che
però continueranno ad avere vigore sino alla loro naturale scadenza.
Dal
nuovo regime sono esclusi le seguenti tipologie di immobili (art. 1):
-
storico-artistico (vincolati ex L. 1089/39);
-
signorili (A/1), ville (A/8), di interesse artistico (A/9);
-
edilizia residenziale pubblica (dovrebbero esservi compresi anche quelli di
edilizia convenzionata);
-
per uso turistico;
-
locati dagli enti locali quali conduttori per esigenze di natura transitoria.
A
queste tipologie si applicano o il codice civile o le eventuali normative
speciali
Contratti
"liberi"
La
durata contrattuale minima è di 4 anni con rinnovo automatico per altri 4 anni
(indipendentemente dalla durata iniziale; ad esempio durata iniziale 5 anni +
rinnovo per 4 anni) salvo che il locatore non comunichi la volontà di non
rinnovare il contratto, con un preavviso di almeno sei mesi, per motivi ben
identificati di cui si dirà in seguito (art. 2 n. 1).
Che
succede alla prima scadenza
Alla
prima scadenza contrattuale (ad esempio dopo 4 anni) il locatore può recedere
dal contratto per i seguenti motivi (art. 3 n. 1) che dovrà indicare con almeno
6 mesi di preavviso nella disdetta (a pena di nullità):
-
uso diretto dell'immobile da parte del locatore, dei figli, del coniuge, dei
parenti entro il secondo grado;
-
se si tratta di locatore persona giuridica, utilizzo diretto dell'immobile per
fini propri a condizione che sia offerto al conduttore un altro immobile
idoneo;
-
disponibilità del conduttore di altro immobile idoneo nel comune;
-
danneggiamento dell'edificio ed esecuzione delle opere di ripristino (è
necessario il titolo autorizzativo comunale);
-
integrale ristrutturazione (è necessario il titolo autorizzativo comunale);
-
mancata occupazione continuativa dell'immobile;
-
vendita a terzi dell'immobile senza avere la proprietà di altri immobili oltre
a quello adibito eventualmente a propria abitazione (è obbligatoria l'offerta
in prelazione al conduttore secondo le modalità previste dagli artt. 38 e 39
della legge 392/78).
Si
richiama l'attenzione sul fatto che la legge, nel caso di richiesta di rilascio
dell'immobile per l'esecuzione di lavori edilizi, prevede espressamente il
possesso del titolo autorizzativo e cioè dell'autorizzazione o concessione
edilizia e ne subordina l'inizio della validità all'effettivo rilascio
dell'immobile (art. 3 n. 2). Nulla invece è detto per la denuncia di inizio
attività con la quale si possono eseguire opere anche di rilevante entità e che
in molti casi ha sostituito l'autorizzazione.
Se
il locatore ha ottenuto la disponibilità dell'alloggio sulla base di una
disdetta illegittima, sarà tenuto a corrispondere al conduttore un risarcimento
minimo di 36 mensilità dell'ultimo canone percepito (art. 3 n. 3).
Il
locatore entro 12 mesi dalla data in cui ha ottenuto la disponibilità
dell'immobile, deve utilizzarlo per gli usi indicati nella disdetta. In caso
contrario il conduttore ha diritto al ripristino della locazione o al risarcimento
del danno nella misura sopra indicata (art. 3 n. 5).
L'inquilino
ha il diritto di prelazione se il proprietario, una volta terminati i lavori di
recupero dell'alloggio, intende affittarlo di nuovo (art. 3 n. 2).
Che
succede alla seconda scadenza
Alla
seconda scadenza del contratto (cioè dopo 8 anni) ciascuna delle parti (e cioè
locatore e conduttore) ha diritto di richiedere:
-
il rinnovo del contratto a nuove condizioni;
-
la rinuncia al rinnovo del contratto.
In
questi casi la procedura sarà la seguente:
a)
comunicazione delle proprie intenzioni (dell'inquilino o del proprietario) con
lettera raccomandata 6 mesi prima della scadenza;
b)
la parte che la ha ricevuta, dovrà dare risposta entro 60 gg. dal ricevimento
(art. 2 n. 1).
Se
il locatore non comunicherà la rinuncia al rinnovo del contratto questo sarà
tacitamente rinnovato (art. 2 n. 1) alle medesime condizioni (dovrebbe
riferirsi alla durata originaria del contratto ed alle altre previsioni
contrattuali).
L'assistenza
delle organizzazioni di categoria nella stipula dei contratti non è
obbligatoria (art. 2 n. 2).
Contratti
"assistiti"
La
durata minima è di 3 anni con proroga, alla prima scadenza, per altri 2 anni
(art. 2 n. 5).
Per
la stipula dei contratti assistiti non sembra necessaria l'assistenza delle
organizzazioni di categoria, il cui ruolo si esplica invece nella definizione
dei contenuti dei contratti tipo da depositarsi presso i comuni.
Che
succede alla prima scadenza
I
motivi per cui il locatore può evitare la proroga del contratto alla prima
scadenza sono gli stessi previsti per i contratti "liberi" (art. 2 n.
5).
Che
succede alla seconda scadenza
La
procedura per il rinnovo del contratto o la rinuncia al rinnovo del contratto è
la stessa dei contratti "liberi".
I
contratti "assistiti" sono regolati (durata del contratto, entità del
canone, altre condizioni contrattuali) da accordi stipulati in sede locale tra
le organizzazioni delle parti (proprietari ed inquilini) che provvedono alla
definizione di contratti-tipo (art. 2 n. 3) depositati presso i comuni.
Gli
accordi sono promossi dai comuni (art. 2 n. 3) nei 60 gg. successivi
all'emanazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici (art. 4) nel quale
vengono definiti i criteri generali (convenzione nazionale).
La
convenzione nazionale (art. 4)
La
convenzione nazionale è promossa dal Ministero dei lavori pubblici che convoca
le organizzazioni maggiormente rappresentative di proprietari ed inquilini nei
60 gg. successivi all'entrata in vigore della legge ( e successivamente con
cadenza triennale) e cioè il 28 febbraio 1999.
Nella
convenzione (art. 4 n. 1) si individueranno i criteri generali per la
definizione dei canoni anche in relazione alla durata dei contratti, alla
rendita catastale dell'immobile, ad altri parametri oggettivi (per il momento
indeterminati), alle modalità per garantire particolari esigenze delle parti.
Se
non vi sarà accordo il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello delle
finanze, provvederà autonomamente sulla base degli orientamenti prevalenti
espressi dalle parti (art. 4 n. 2).
I
criteri contenuti nella convenzione nazionale (art. 4 n. 2) saranno trasferiti
in un decreto interministeriale (lavori pubblici e finanze) che conterrà anche
le modalità applicative delle agevolazioni fiscali a favore dei proprietari da
emanarsi nei successivi 30 gg. (90 gg. se non vi è accordo, ma in sede di prima
applicazione della legge questo termine non si applica ai sensi dell'art. 14 n.
1).
La
legge prevede che un decreto interministeriale disciplini la modalità per la
stipula dei contratti "assistiti" (art. 4 n. 3) nel caso in cui:
a)
il comune non convochi le organizzazioni delle parti;
b)
non si definiscano gli accordi in sede locale tra le medesime organizzazioni.
Sgravi
fiscali
Per
i proprietari che stipulano i contratti "assistiti" sono previsti i
seguenti sgravi fiscali:
a)
aliquota ICI ridotta ( se espressamente deliberata dal Comune) ai sensi
dell'art. 2 n.4;
b)
ulteriore riduzione del reddito imponibile (30 per cento) per il proprietario
limitatamente agli immobili siti nei comuni a tensione abitativa (art. 8 n. 1);
c)
imposta di registro ridotta e calcolata sulla base del 70% dell'imponibile
(art. 2 n. 1).
Per
fruire delle agevolazioni di cui alle lettere b) e c) il locatore dovrà
indicare nella denuncia dei redditi gli estremi di registrazione del contratto
e della denuncia ICI.
Gli
sgravi fiscali sono limitati agli immobili siti nei comuni nelle aree a
tensione abitativa (art. 8 n. 1) la cui rideterminazione avrà cadenza biennale
(art. 8 n. 4).
Locazioni
transitorie
La
convenzione nazionale individuerà le modalità per la stipula di contratti di
locazione di natura transitoria (art. 5) con durata inferiore ai livelli minimi
previsti dalla legge (4+4 anni, ovvero 3+2 anni).
L'esercizio
della libera contrattazione viene di fatto fortemente ridotto rispetto al
passato rimanendo espressamente applicabile alle solo locazioni turistiche.
Comunque
alle locazioni transitorie si dovranno applicare solo ed esclusivamente i
contenuti previsti dalla convenzione nazionale.
Per
gli alloggi destinati a studenti universitari potranno essere promossi, dai
comuni, contratti tipo sulla base dei contenuti della convenzione-nazionale.
Alla redazione dei contratti tipo parteciperanno le organizzazioni dei
proprietari e degli inquilini, le associazioni studentesche, le aziende per il
diritto allo studio, le cooperative, le organizzazioni non lucrative operanti
nel settore.
Per
questi contratti sono previste le medesime agevolazioni fiscali dei contratti
"assistiti".
Fondo
sociale
La
dotazione iniziale del Fondo è pari a 1800 mld prelevati dai fondi ex- GESCAL
ai quali si sommano, tra l'altro, le disponibilità residue del Fondo sociale di
cui alla legge 392/78 per le annualità dal 1999 al 2001. Successivamente si
provvederà con appositi stanziamenti della legge finanziaria di ciascun anno. Le
Regioni potranno integrare le disponibilità finanziarie con proprie risorse
(art. 11).
Il
fondo nazionale prevede la concessione di un contributo integrativo
all'inquilino tramite bando pubblico emesso dal comune nel rispetto dei
requisiti e dei criteri minimi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di intesa con la Conferenza Stato-Regioni da emanare entro 90 gg.
dall'entrata in vigore della legge.
In
tale decreto sarà anche prevista la determinazione dell'entità dei contributi
stessi in relazione all'incidenza del canone sul reddito familiare (art. 11 n.
4).
Agevolazioni
fiscali per il conduttore
È
prevista la detrazione, ai fini IRPEF, a favore dei conduttori appartenenti a
determinate categorie di reddito (art. 10) indipendentemente, almeno così
sembra, dalla tipologia di contratto e dalla localizzazione dell'immobile.
La
loro puntuale determinazione è però rinviata al DDL Collegato alla manovra
finanziaria 2000-2002.
Norme
soppresse
La
legge stabilisce l'abrogazione espressa di una serie di norme in materia di
locazioni emanate in passato.
In
particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti:
-
L. 359/92, art. 11 i cosiddetti patti in deroga.
-
L. 61/89 art. 1 bis maggiorazione del
20% del canone per ritardata restituzione dell'immobile durante il periodo di
sospensione dell'esecuzione; artt.2,3,4,5,8 commissioni prefettizie e
graduazione sfratti.
-
L.392/78 art. 1 durata contrattuale; art.3 rinnovazione tacita e disdetta con
preavviso semestrale; artt. da 12 a 25 modalità di calcolo equo canone; art. 26
ambito di applicazione; artt. da 60 a 66 norme per contratti ante equo canone;
artt. da 75 a 78 fondo sociale; art. 79 patti contrari alla legge
(limitatamente alle locazioni abitative).
Norme
che sono rimaste in vigore
Nella
stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo si dovranno quindi
tenere presenti le seguenti disposizioni della legge 392/78 che non essendo
state abrogate sono da considerarsi come inderogabili, anche in relazione alla
norma relativa al divieto di stipulare "patti contrari alla legge"
(art. 13):
-
art. 2 disciplina della sublocazione;
-
art. 4 recesso del conduttore (che comunque è disciplinato anche dall'art. 3 n.
6 della legge);
-
art. 5 morosità del conduttore;
-
art. 6 successione nel contratto;
-
art. 7 scioglimento del contratto;
-
art. 8 spese di registrazione;
-
art. 9 oneri accessori;
-
art. 10 partecipazione del conduttore all'assemblea del condominio;
-
art. 11 deposito cauzionale.
Patti
contrari alla legge
È
nulla ogni pattuizione tendente a determinare un canone superiore a quello
risultante dal contratto scritto e registrato (art. 13).
Il
conduttore, entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile, può chiedere la
restituzione delle somme corrisposte in misura superiore rispetto al canone
contrattuale.
Il
conduttore può altresì richiedere, al pretore, nel corso della durata
contrattuale che la locazione sia riportata o alle condizioni previste per i
contratti liberi o a quelle dei contratti "assistiti".
Se
il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto e
cioè senza la forma scritta, il canone è determinato dal pretore secondo i
parametri previsti per i contratti controllati.
Sfratti
in corso
Le
esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili in corso alla data di
entrata in vigore della legge vengono così regolate (art. 6):
-
sospensione di 180 gg. durante i quali le parti (anche su iniziativa di una
sola di esse) avviano una trattativa per il rinnovo del contratto anche tramite
le rispettive organizzazioni sindacali;
-
trascorso il termine ed in mancanza di un accordo, nei successivi 30 gg., il
proprietario chiede al pretore la fissazione di un nuovo termine per
l'esecuzione del provvedimenti di rilascio.
È
prevista una ulteriore proroga di 18 mesi se il conduttore ha più di 65 anni,
ovvero 5 o più figli, è iscritto nelle liste di mobilità, è in cassa
integrazione, è assegnatario di alloggio ERP o di ente previdenziale, è
prenotatario di alloggio di imprese o cooperative, è proprietario di alloggio
per il quale ha iniziato lo sfratto, se nel nucleo familiare vi è un portatore
di handicap,
Per
i provvedimenti di rilascio per finita locazione emessi successivamente alla
data di entrata in vigore della legge (30 dicembre 1998), il conduttore potrà
chiedere, una sola volta, un nuovo termine per l'esecuzione del provvedimento
(differimento di ulteriori 6 mesi).
In
tutti i casi di sospensione dall'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile i conduttori, a titolo di indennità per il ritardato rilascio,
corrisponderanno un indennizzo mensile pari al canone dovuto alla scadenza
contrattuale maggiorato del 20%.
Il
canone sarà aggiornato annualmente, in forma automatica, secondo il 75% della
variazione dell'indice ISTAT e successivamente maggiorato del 20% (art. 6 n.
6).
Dovranno
essere altresì corrisposti gli oneri accessori.
Effetti
della nuova legge
Nuovi
contratti
Con
l'entrata in vigore della legge si potranno stipulare, salvo le esclusioni già
dette, due tipi di contratti e cioè:
-
contratti liberi (durata minima di 4 anni con rinnovo per altri 4 anni a canone
libero);
-
contratti assistiti (durata minima di 3 anni con rinnovo per altri 2 anni a
canone controllato).
Nell'immediato
i contratti che potranno essere stipulati sono però solo quelli di tipo
"libero". Infatti per quelli "assistiti" è necessaria la
realizzazione di una serie di adempimenti (convenzione nazionale, accordi
locali ecc.) per la cui effettuazione dovranno trascorrere alcuni mesi.
Contratti
in corso
Sino
alla loro scadenza proseguiranno alle condizioni secondo cui sono stati
stipulati e si applicheranno le disposizioni vigenti prima dell'entrata in
vigore della nuova legge (art. 14 n. 5).
Ad
esempio un contratto stipulato con i cosiddetti "patti in deroga"
(art. 11 L. 359/92) continuerà sino alla sua scadenza alle condizioni vigenti
al momento della stipula.
Alla
scadenza se il proprietario non avrà disdettato il contratto ovvero non avrà
proposto all'inquilino un contratto secondo le nuove condizioni previste della
legge (contratto "libero" o assistito"), il contratto si
rinnoverà tacitamente.
In
questo caso si applicherà (art. 2 n. 6) il contratto "libero" ma, per
quanto non espressamente detto, è probabile che ciò sia limitato alla sola
durata contrattuale (minimo 4 anni) e non al canone di locazione che invece
dovrebbe rimanere eguale al precedente non essendone stato pattuito uno nuovo
in modo espresso.
Varie
Tutti
i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo a partire
dal 31 dicembre 1998 dovranno essere redatti informa scritta (art. 1 n. 4).
________________________
Elenco
completo dei comuni ad alta tensione abitativa definiti ai sensi delle Leggi n.
94/1982 e n. 118/1985 e dalle relative delibere attuative.
COMUNI
CON OLTRE 300.000 ABITANTI
Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e
Venezia
ALTRI
COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
Agrigento,
Ancona, Aosta, Arezzo, Avellino, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia,
Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Chieti, Cremona, Ferrara, Foggia,
Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Mantova, Massa
Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Perugia,
Pescara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona,
Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese,
Verona, Vicenza e Viterbo.
COMUNI
NON CAPOLUOGHI Dl PROVINCIA
(omissis)
Provincia
di Brescia
Borgosatollo Botticino
Bovezzo Castel Mella
Castenedolo Cellatica
Collebeato Concesio
Flero Gardone
Val Trompia
Gussago Lumezzane
Nave Rezzato
Roncadelle S.Zeno Naviglio
Sarezzo
(omissis)