TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
Con la
pubblicazione del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81, (da ora T.U.), sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30
aprile 2008, è stato disposto il riassetto della normativa prevista in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il decreto
in commento prevede, infatti, l’abrogazione di gran parte delle precedenti
disposizioni legislative in materia ed in particolare del D.Lgs. 626/94, del
D.Lgs. 494/96, del D.Lgs. 164/56, del D.P.R. 547/55, del D.P.R. 222/03 e del
D.P.R. 303/56 che ora vengono sostituiti dalle norme contenute nel T.U..
L’entrata in
vigore del Testo Unico è stata prevista il 16 maggio 2008, salvo per
quanto attiene le disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che
entreranno in vigore il 30 luglio 2008.
Il T.U. in
commento, pur non stravolgendo il complessivo impianto legislativo previgente,
ha però apportato significative modifiche.
Innanzitutto,
ha notevolmente inasprito le sanzioni a carico del datore di lavoro.
In secondo
luogo, per quanto attiene il settore edile, ha reso obbligatoria la nomina del
coordinatore alla sicurezza e conseguentemente l'obbligo di predisporre il
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) anche per i cantieri con meno di 200
uomini giorno.
Inoltre, è
stato previsto che le imprese che eseguono i lavori, sia in appalto che in subappalto,
prima di entrare in cantiere, devono predisporre e consegnare un considerevole
numero di documenti, in gran parte già contenuti nel Piano Operativo della
Sicurezza (POS).
Infine, sono
stati inseriti nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro. Tra questi
l’obbligo di comunicare all’Inail, oltre a quelli per i quali è prevista un’assenza
superiore a tre giorni, anche gli infortuni con prognosi di almeno un giorno
oltre quello dell’infortunio.
Tenuto conto
della complessità del testo legislativo (306 articoli e 51 allegati) e
dell'esigenza di garantire una tempestiva informazione, la presente circolare
si limita ad una prima illustrazione dei principali contenuti del
provvedimento.
1. CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI
Il Titolo IV "Cantieri temporanei
o mobili" del T.U., art. da
Si riporta nel seguito un’analisi
degli aspetti che hanno subito le più rilevanti modifiche.
A) SOGGETTI
DELLA SICUREZZA
Al fine di garantire la sicurezza
vengono confermati i medesimi soggetti già indicati nel D.lgs.494/96 (il
committente, il responsabile dei lavori, il datore di lavoro, i lavoratori
autonomi ed i coordinatori).
Viene però inserita la figura di impresa affidataria, definita
come l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici
o di lavoratori autonomi.
Il T.U. prevede che il responsabile dei lavori debba
essere sempre nominato dal committente (mentre secondo D.Lgs. 494/96 tale
figura era facoltativa nei lavori privati ed era obbligatoria solo nei lavori
pubblici, coincidendo con il responsabile unico del procedimento).
Inoltre il responsabile dei lavori
deve necessariamente coincidere con il progettista per la fase di
progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell'opera
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che è incaricato
dal committente o dal responsabile dei lavori, non può essere il datore di
lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
a.1) Coordinatori alla sicurezza
Il committente o il responsabile dei
lavori, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, designa il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione dei
lavori. La nuova disciplina non contiene alcun riferimento all'entità presunta
del cantiere (pari o superiore a 200 uomini-giorno) ovvero alla presenza di
rischi particolari.
Più precisamente, il committente o il
responsabile dei lavori:
- nei
cantieri soggetti a permesso a costruire in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea:
designa sia il coordinatore per la
progettazione sia il coordinatore in fase di esecuzione;
- nei
cantieri non soggetti a permesso a costruire in cui è prevista la presenza di
più imprese, anche non contemporanea:
designa solamente il coordinatore in
fase di esecuzione. In questo caso però il coordinatore all'esecuzione dovrà
redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo
con le caratteristiche dell'opera;
- in tutti gli altri casi:
non effettua alcuna designazione.
Tuttavia il coordinatore all'esecuzione deve essere nominato nel caso in cui,
dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'effettiva esecuzione dei
lavori o di parte di essi sia svolta da una o più imprese. Anche in questa ipotesi
il coordinatore dovrà redigere il PSC e predisporre il fascicolo con le
caratteristiche dell'opera.
B) OBBLIGHI
b.1) Verifica idoneità tecnica,
dichiarazioni da presentare da parte delle imprese esecutrici e obblighi di
trasmissione al Comune in capo al committente
Una importante novità attiene la
verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e le
dichiarazioni che queste devono presentare.
La verifica di tali adempimenti è
posta in capo, in primo luogo, al committente o al responsabile dei lavori nonché
alla impresa affidataria, per quanto riguarda le imprese subappaltatrici ed i
lavoratori autonomi.
Il T.U. prevede che l'impresa esecutrice
(sia quella principale che i subappaltatori/lavoratori autonomi) debba
presentare (rispettivamente al committente o all'impresa affidataria) prima
dell'inizio dei lavori almeno la documentazione di seguito indicata (art.
90 co. 9 e allegato XVII):
-
I. nella generalità dei casi:
1) iscrizione
alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell'appalto;
2) documento
di valutazione dei rischi (DVR) ovvero, per le imprese con meno di 10
dipendenti, l'autocertificazione attestante l'effettuazione della valutazione
dei rischi;
3) specifica
documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al T.U. di
macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
4) elenco
dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
5) nomina
del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell'emergenza, del medico competente;
6)
nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
7) attestati
inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
8) elenco
dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria;
9) documento
unico di regolarità contributiva (DURC);
10)
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione dei lavori
nel cantiere edile, disciplinati dall'art. 14 T.U. e precedentemente dall'art.
36-bis del Decreto Bersani-Visco;
11) dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Inps all'Inail e alle Casse Edili;
12) dichiarazione
relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (per il
settore edile a Brescia il c.c.n.l. 20 maggio 2004).
-
II. in caso di lavori privati, non soggetti a permesso di costruire (comma 11):
1) certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato
2) documento
unico di regolarità contributiva (DURC);
3) autocertificazione
in ordine al possesso dei requisiti indicati nel precedente punto I) ad
eccezione del numero 11);
-
III. in caso di lavoratori autonomi, questi dovranno presentare:
1) certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;
2) specifica
documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al T.U. di
macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
3) elenco
dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
4) attestati
inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
5) documento
unico di regolarità contributiva (DURC);
Il committente o il responsabile dei
lavori trasmette al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione sopra indicata.
In assenza del DURC, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo
abilitativo (permesso a costruire o denuncia di inizio attività-DIA) è sospesa.
b.2) Notifica preliminare
Si segnala che nel nuovo Testo Unico è
stato confermato l’obbligo, a carico del committente o del responsabile dei
lavori, prima dell’inizio dei lavori, di trasmettere all'ASL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro la notifica preliminare, il cui contenuto è indicato
nell'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti.
La notifica va effettuata a cura del
committente o del responsabile dei lavori:
- per tutti i cantieri,
indipendentemente dalla durata, in cui siano presenti più imprese anche non
contemporaneamente.
- per i cantieri in cui opera un'unica
impresa la cui entità presunta di lavoro sia superiore a 200 uomini - giorno.
È prevista la sospensione del titolo
abilitativo in assenza della notifica preliminare.
b.3)
Coordinatori, obbligo di redazione del PSC e del fascicolo dell'opera e
trasmissione del PSC
Il coordinatore per la progettazione
(ovvero quello per l'esecuzione come sopra visto) redige il PSC, i cui
contenuti sono specificati nell'allegato XV.
Predispone, inoltre, un fascicolo, i
cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori.
Il fascicolo non è predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria (si tratta degli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ex art. 3, co. 1, lettera a) del
D.P.R. 380/2001).
Il committente o il responsabile dei
lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara
di appalto.
Per quanto riguarda l'efficacia del
titolo abilitativo si rileva che è prevista la sospensione del medesimo in
assenza del PSC o del fascicolo.
Da ultimo è stato confermato che il
PSC è parte integrante del contratto di appalto.
b.4)
Datore di lavoro, obblighi di coordinamento e di trasmissione del PSC e del POS
È stato inserito il principio secondo
il quale l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici del PSC e la redazione del proprio POS costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adempimento all'obbligo di redazione del
documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI).
Essendo stata definita l'impresa
affidataria, l'art. 97 stabilisce gli obblighi in capo al datore di lavoro
dell'impresa stessa tra cui la cooperazione ed il coordinamento in materia di
sicurezza tra le imprese cui ha affidato l'esecuzione di opere, la vigilanza
sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione da parte delle imprese
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi di quanto contenuto nel PSC.
Dal punto di vista operativo gli
obblighi di trasmissione a carico del datore di lavoro possono essere così
riassunti.
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa
affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.
Prima dell'inizio dei rispettivi
lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.
I lavori hanno inizio dopo l'esito
positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
2. ASPETTI
DI CARATTERE GENERALE
Si segnala che nel nuovo Testo Unico
vi sono altri contenuti di carattere più generale modificati rispetto alle
normative previgenti e che sono di più immediato interesse per le imprese. Si
fa riserva peraltro di approfondire successivamente altri aspetti del nuovo
Decreto.
a)
Delega di funzioni (art. 16)
L’art. 16, costituisce
una novità rispetto al D.lgs.626/94, disciplina lo strumento della delega di
funzioni. La
nuova disciplina prevede che la delega ove non espressamente esclusa, è ammessa
con i seguenti limiti e condizioni:
1) che essa risulti da atto scritto recante data
certa;
2) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri
di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
4) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
5) che la delega sia accettata dal delegato per
iscritto.
Alla delega deve essere
data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude
l'obbligo di vigilanza in capo datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
In presenza di una
delega con le caratteristiche sopra viste, il datore di lavoro è esente da
responsabilità per le violazioni contestate al delegato se avrà correttamente
effettuato la necessaria azione di vigilanza. Un efficace strumento di verifica
e controllo dell'operato del delegato idoneo ad attestare l'effettuazione
dell'attività di vigilanza può essere il modello organizzativo eventualmente
adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (c.d. "Codice Etico").
b)
Comunicazione Inail infortuni
Di particolare
rilevanza risulta l'obbligo di comunicazione
all’Inail dei dati sugli infortuni con prognosi di almeno un
giorno escluso quello dell’evento.
Tale
adempimento si aggiunge al preesistente obbligo di denuncia all'Inail, tutt'ora
vigente, degli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni.
La violazione
per il mancato adempimento di tale nuovo obbligo comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.
Con nota del 16 maggio 2008, ha
comunicato di aver predisposto il modulo da utilizzare per l'adempimento in
parola. E' possibile utilizzare anche comunicazioni diverse dal modulo in
oggetto, a patto che sia riportata la dicitura: "Comunicazione del datore
di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza". Il modello deve
essere inviato a mezzo fax o per posta ordinaria alla sede Inail competente per
territorio.
Peraltro lo stesso Inail con nota del 22 maggio 2008, sulla
scorta di quanto comunicato dal Ministero del Lavoro con lettera 21 maggio 2008
prot. 25, ha precisato che tale obbligo di comunicazione non è al momento
operativo e pertanto i datori di lavoro fino a nuove istruzioni non sono tenuti
ad effettuare la comunicazione in parola.
c)
Obblighi del medico competente (art. 25)
Il medico competente oltre agli
obblighi dettati dalla normativa previgente, deve ora tra l'altro:
- provvedere anche alla custodia e
alla restituzione della cartella al datore di lavoro alla cessazione del
proprio incarico. La disciplina previgente sanciva l'obbligo di custodia a
carico del datore di lavoro. Per l’istituzione della cartella sanitaria il
medico competente può accedere alla apposita banca dati istituita presso
l’Ispesl;
- comunicare in forma scritta, in
occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria al datore di lavoro, al RSPP, ed
al RLS).
d)
Indicazione dei costi della sicurezza nei contratti d’appalto o d’opera
Il T.U. conferma che nei singoli contratti di subappalto, di
appalto, anche a quelli in essere al 16 maggio 2008, devono essere specificamente
indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 codice civile i costi
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti stipulati prima
del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati
entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a
tale data (cfr. Not. n. 8-9/2007).
e) Tessera di riconoscimento
È confermato l'obbligo per il datore
di lavoro di munire il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l’indicazione del datore di lavoro.
Corrispondentemente i lavoratori
devono esporre tale tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo
ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
È stata invece abrogata la
previsione, in precedenza prevista per i datori di lavoro che occupano meno
di 10 dipendenti, di istituire, in luogo della tessera di riconoscimento, il cosiddetto
registro di cantiere.
f) Obblighi dei lavoratori
Il T.U. fissa anche gli obblighi in
materia di sicurezza cui devono attenersi i lavoratori.
In particolare ogni lavoratore deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni,conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
1) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
3) utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi
di sicurezza;
4) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
5) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai
punti 3) e 4) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al punto 6) per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) non rimuovere o modificare senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
7) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
8) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
9) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal
T.U. o comunque disposti dal medico competente.