RESPONSABILITa'
SOLIDALE APPALTATORE SUBAPPALTATORE PER LE RITENUTE FISCALI ED I CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - nuova disciplina - d.l. n. 97/2008 - parziale abrogazione
del DECRETO BERSANI e di tutto il D.m. n. 74/2008
La Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008 ha pubblicato il testo del
Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 recante "Disposizioni urgenti in materia
di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini".
L'art. 3 comma 8 del
provvedimento in parola dispone l'abrogazione del Decreto
Interministeriale del 25 febbraio 2008 n. 74 (cfr. Not.
5/2008) che sarebbe entrato in vigore il prossimo 16 giugno. Ciò comporta la abolizione delle disposizioni relative all'obbligo di
presentazione dell'F24 per singolo cantiere, nonché dell'obbligo di trasmettere
la documentazione attestante i dati relativi ai lavoratori impiegati
nell'esecuzione del singolo subappalto, l'avvenuto versamento delle ritenute
fiscali, previdenziali e assicurative degli stessi lavoratori.
Inoltre il Decreto Legge n.
97/2008 ha disposto l'abrogazione dei commi da 29 a 34 dell'art. 35 della Legge
n. 248/06, c.d. "Decreto Bersani - Visco" (cfr. suppl. n. 3 al Not. 7/06 e Not. 8-9/06). Si
tratta delle disposizioni che prevedevano, tra l'altro, la responsabilità solidale
dell’appaltatore con il subappaltatore anche per il versamento delle ritenute
fiscali e la possibilità per il committente e per l'appaltatore di sospendere
il pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa esecutrice sino alla consegna
della documentazione sopra richiamata.
In
particolare, sotto il profilo fiscale, l'abrogazione delle modalità operative
della responsabilità solidale, che sarebbero dovute entrare in vigore il
prossimo 16 giugno 2008, comporta il venir meno:
- in capo al subappaltatore: dell'obbligo di comunicare
all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione
dell'opera e di attestare il versamento delle ritenute fiscali relative ai
propri dipendenti occupati nel cantiere, mediante un F24 specifico per singolo
subappalto, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero attraverso un'asseverazione da
parte di soggetti abilitati;
- in capo all'appaltatore: dell'obbligo di comunicare al
committente il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore e
della possibilità di essere esonerato dalla responsabilità solidale, attraverso
l'acquisizione della documentazione attestante la ''regolarità fiscale"
del subappaltatore;
- in capo al committente: del rischio di vedersi applicata
la sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, qualora proceda al
pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto assolvimento
degli adempimenti previsti.
Attuale
regime della responsabilità solidale
Il regime della responsabilità solidale tra
committente, appaltatore e subappaltatore, dopo le
citate abrogazioni, continua ad essere disciplinato dall'art. 1676 del Codice
Civile, dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 35 comma 28, della
Legge 248/2006.
In particolare il citato art. 29 dispone che "In caso di
appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti".
La mancata
abrogazione del comma 28 dell'art.35 della Legge 248/2006 implica la conferma
del principio generale di responsabilità solidale per le ritenute fiscali, che
risulta circoscritta ai soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore (non
riguardando in alcun modo il committente), senza alcuna esimente, né limiti
quantitativi e temporali.