RESPONSABILITa' SOLIDALE APPALTATORE SUBAPPALTATORE PER LE RITENUTE FISCALI ED I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - nuova disciplina - d.l. n. 97/2008 - parziale abrogazione del DECRETO BERSANI e di tutto il D.m. n. 74/2008

 

La Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008 ha pubblicato il testo del Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 recante "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini".

L'art. 3 comma 8 del provvedimento in parola dispone l'abrogazione del Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2008 n. 74 (cfr. Not. 5/2008) che sarebbe entrato in vigore il prossimo 16 giugno. Ciò comporta la abolizione delle disposizioni relative all'obbligo di presentazione dell'F24 per singolo cantiere, nonché dell'obbligo di trasmettere la documentazione attestante i dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del singolo subappalto, l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative degli stessi lavoratori.

Inoltre il Decreto Legge n. 97/2008 ha disposto l'abrogazione dei commi da 29 a 34 dell'art. 35 della Legge n. 248/06, c.d. "Decreto Bersani - Visco" (cfr. suppl. n. 3 al Not. 7/06 e Not. 8-9/06). Si tratta delle disposizioni che prevedevano, tra l'altro, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore anche per il versamento delle ritenute fiscali e la possibilità per il committente e per l'appaltatore di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa esecutrice sino alla consegna della documentazione sopra richiamata.

In particolare, sotto il profilo fiscale, l'abrogazione delle modalità operative della responsabilità solidale, che sarebbero dovute entrare in vigore il prossimo 16 giugno 2008, comporta il venir meno:

 

- in capo al subappaltatore: dell'obbligo di comunicare all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera e di attestare il versamento delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti occupati nel cantiere, mediante un F24 specifico per singolo subappalto, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero attraverso un'asseverazione da parte di soggetti abilitati;

 

- in capo all'appaltatore: dell'obbligo di comunicare al committente il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore e della possibilità di essere esonerato dalla responsabilità solidale, attraverso l'acquisizione della documentazione attestante la ''regolarità fiscale" del subappaltatore;

 

- in capo al committente: del rischio di vedersi applicata la sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto assolvimento degli adempimenti previsti.

 

Attuale regime della responsabilità solidale

Il regime della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, dopo le citate abrogazioni, continua ad essere disciplinato dall'art. 1676 del Codice Civile, dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 35 comma 28, della Legge 248/2006.

In particolare il citato art. 29 dispone che "In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".

La mancata abrogazione del comma 28 dell'art.35 della Legge 248/2006 implica la conferma del principio generale di responsabilità solidale per le ritenute fiscali, che risulta circoscritta ai soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore (non riguardando in alcun modo il committente), senza alcuna esimente, né limiti quantitativi e temporali.