RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTATORE SUBAPPALTATORE PER LE RITENUTE
FISCALI ED I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - NUOVA DISCIPLINA - D.L.
N. 97/2008 - PARZIALE ABROGAZIONE DEL DECRETO BERSANI E DI TUTTO IL D.M. N.
74/2008
La Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008 ha pubblicato il testo del Decreto Legge 3
giugno 2008 n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in
materia fiscale e di proroga di termini”.
L’art. 3
comma 8 del provvedimento in parola dispone l’abrogazione del Decreto
Interministeriale del 25 febbraio 2008 n. 74 (cfr. Not. 5/2008) che sarebbe
entrato in vigore il prossimo 16 giugno. Ciò comporta la abolizione delle disposizioni
relative all’obbligo di presentazione dell’F24 per singolo cantiere, nonché
dell’obbligo di trasmettere la documentazione attestante i dati relativi ai
lavoratori impiegati nell’esecuzione del singolo subappalto, l’avvenuto
versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative degli stessi
lavoratori.
Inoltre il
Decreto Legge n. 97/2008 ha disposto l’abrogazione dei commi da 29 a 34
dell’art. 35 della Legge n. 248/06, c.d. “Decreto Bersani - Visco” (cfr. suppl.
n. 3 al Not. 7/06 e Not. 8-9/06). Si tratta delle disposizioni che prevedevano,
tra l’altro, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore
anche per il versamento delle ritenute fiscali e la possibilità per il
committente e per l’appaltatore di sospendere il pagamento del corrispettivo
dovuto all’impresa esecutrice sino alla consegna della documentazione sopra
richiamata.
In
particolare, sotto il profilo fiscale, l’abrogazione delle modalità operative
della responsabilità solidale, che sarebbero dovute entrare in vigore il
prossimo 16 giugno 2008, comporta il venir meno:
- in
capo al subappaltatore: dell’obbligo di comunicare all’appaltatore il
codice fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera e di attestare
il versamento delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti occupati nel
cantiere, mediante un F24 specifico per singolo subappalto, accompagnato da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero attraverso un’asseverazione
da parte di soggetti abilitati;
- in
capo all’appaltatore: dell’obbligo di comunicare al committente il
codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore e della possibilità
di essere esonerato dalla responsabilità solidale, attraverso l’acquisizione
della documentazione attestante la ‘’regolarità fiscale” del subappaltatore;
- in
capo al committente: del rischio di vedersi applicata la sanzione
amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, qualora proceda al pagamento del
corrispettivo senza aver verificato il corretto assolvimento degli adempimenti
previsti.
Attuale
regime della responsabilità solidale
Il regime
della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore,
dopo le citate abrogazioni, continua ad essere disciplinato dall’art. 1676 del
Codice Civile, dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art. 35 comma 28,
della Legge 248/2006.
In
particolare il citato art. 29 dispone che “In caso di appalto di opere o di
servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
La mancata abrogazione del
comma 28 dell’art.35 della Legge 248/2006 implica la conferma del principio
generale di responsabilità solidale per le ritenute fiscali, che risulta
circoscritta ai soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore (non riguardando
in alcun modo il committente), senza alcuna esimente, né limiti quantitativi e
temporali.