INPS - ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA ALLA ROMANIA E BULGARIA - CHIARIMENTI
DELL’ISTITUTO IN MERITO ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE ED ALLE PRESTAZIONI
FAMILIARI E PENSIONISTICHE - MESSAGGIO 9744/2008
Si segnala
che con messaggio n. 9744 del 30 aprile 2008 l’Inps ha diramato ulteriori
chiarimenti circa i rapporti con le Istituzioni rumene in tema di legislazione
applicabile, prestazioni familiari e pensionistiche.
Al punto 1)
il messaggio in parola ribadisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, le
disposizioni dei Regolamenti CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e
n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, concernenti la determinazione della
legislazione applicabile, valgono anche nei confronti della Romania.
Pertanto
anche i lavoratori dipendenti da imprese con sede in Romania inviati temporaneamente
in Italia, possono avvalersi della procedura di distacco.
In questa
ipotesi, i datori di lavoro devono richiedere alla competente Autorità rumena
il rilascio della prevista certificazione redatta sul formulario E 101.
Analogamente,
il lavoratore autonomo iscritto al regime previdenziale rumeno può avvalersi
della procedura di distacco, nel caso di temporaneo svolgimento di attività
lavorativa in Italia.
La Direzione
Generale dell’Inps invita le Sedi periferiche dell’Istituto ad accertare, con
particolare attenzione, che il formulario E 101 sia debitamente compilato,
timbrato e firmato dalla competente Autorità rumena (vale a dire la “Casa
Nationalã de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale”) e, nel caso di
dubbi sulla regolarità del formulario in possesso del lavoratore, a richiedere
le opportune verifiche a detta Autorità.
In
proposito, il messaggio in parola richiama le istruzioni contenute nella
circolare n. 173 del 28 novembre 2002, con particolare riferimento al punto 4,
concernente il valore probatorio del formulario E 101.
Al punto 4)
della circolare n. 173/2002, la Direzione Generale dell’Inps ha precisato che
il formulario E 101, attestando l’iscrizione dei lavoratori al regime
previdenziale di un determinato Stato, crea una presunzione di regolarità di
detta iscrizione ed è, pertanto, vincolante per l’Istituzione competente dello
Stato membro dove viene svolta l’attività cui il distacco si riferisce. Ne
consegue che tale Istituzione non può assoggettare al proprio regime
previdenziale i lavoratori in possesso di un formulario E 101 fino a quando lo
stesso non venga revocato o invalidato.
Ciò può
avvenire qualora l’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore esercita
l’attività sollevi dubbi in merito alla rispondenza delle indicazioni dell’E
101 all’effettiva situazione e, in particolare, alla sussistenza dei requisiti
stabiliti dalle disposizioni regolamentari che disciplinano il distacco. In
presenza della suddetta circostanza, l’Istituzione interessata può, oltre che
procedere a controlli di propria iniziativa, chiedere ulteriori verifiche
all’Ente che ha rilasciato il formulario.
In questa
ipotesi, le Sedi Inps provvedono agli accertamenti richiesti e, ove riscontrino
la mancanza dei presupposti necessari, dichiarano nullo il formulario
rilasciato, oppure, nel caso in cui accertino che i presupposti sono venuti
meno in un momento successivo, procedono alla revoca del medesimo a far data da
quel momento, dandone immediata comunicazione all’Istituzione dell’altro Stato
membro.
Qualora,
invece, non risultino irregolarità, la suddetta Istituzione, ricevutane
notizia, potrà accettare l’esito del riesame ovvero manifestare il proprio
disaccordo.
Persistendo
il disaccordo, l’Autorità competente può presentare una nota alla Commissione
amministrativa che verrà da questa esaminata al fine di tentare la
conciliazione dei divergenti punti di vista.
L’Inps fa
inoltre presente che, in materia di prestazioni familiari, trovano applicazione
le norme comunitarie anticumulo (articoli 12, 76, 77 paragrafo 2, e 79
paragrafo 3, del Regolamento CEE n. 1408/71 ed art. 10 del Regolamento CEE n.
574/72).
Le citate
norme prevedono che, in caso di simultaneità di più diritti per gli stessi
familiari, l’onere delle prestazioni spetti in via prioritaria allo Stato nel
quale il diritto deriva da attività lavorativa (subordinata o autonoma)
rispetto a quello in cui il diritto deriva dalla titolarità di una pensione; a
sua volta, il diritto derivante dalla titolarità di una pensione prevale (e,
quindi, il relativo onere grava sullo Stato che eroga la pensione) su quello
basato sulla semplice residenza.
Se
concorrano diritti derivanti dall’attività lavorativa esercitata da due persone
in diversi Stati membri (ad esempio, due coniugi che lavorano rispettivamente
in Italia e in Romania), le prestazioni fanno carico allo Stato in cui
risiedono i familiari.
Di
conseguenza, qualora vengano richiesti assegni familiari da parte di un
lavoratore occupato in Italia per congiunti residenti in Romania, deve essere
preventivamente verificato se esista, in relazione ad un’eventuale attività
lavorativa svolta in tale Stato da un congiunto del lavoratore o da altra
persona, in favore dei medesimi familiari, il diritto agli assegni in virtù
della legislazione rumena.
A questo
fine, l’interessato è tenuto a rilasciare un’apposita dichiarazione di
responsabilità, sulla base della quale le Sedi Inps devono richiedere alla
competente Istituzione rumena le informazioni necessarie, a mezzo del
formulario E 411.
Nei casi in cui le
prestazioni spettanti ai sensi della legislazione rumena risultino di ammontare
inferiore rispetto a quelle attribuibili ai sensi della legislazione italiana,
deve essere liquidata la differenza fra i due importi; se in Romania non viene
corrisposta alcuna prestazione, la prestazione italiana dovrà essere erogata
nella sua integralità.