INPS - ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA ALLA ROMANIA E BULGARIA - CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO IN MERITO ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE ED ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI E PENSIONISTICHE - MESSAGGIO 9744/2008

 

Si segnala che con messaggio n. 9744 del 30 aprile 2008 l’Inps ha diramato ulteriori chiarimenti circa i rapporti con le Istituzioni rumene in tema di legislazione applicabile, prestazioni familiari e pensionistiche.

Al punto 1) il messaggio in parola ribadisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, le disposizioni dei Regolamenti CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, concernenti la determinazione della legislazione applicabile, valgono anche nei confronti della Romania.

Pertanto anche i lavoratori dipendenti da imprese con sede in Romania inviati temporaneamente in Italia, possono avvalersi della procedura di distacco.

In questa ipotesi, i datori di lavoro devono richiedere alla competente Autorità rumena il rilascio della prevista certificazione redatta sul formulario E 101.

Analogamente, il lavoratore autonomo iscritto al regime previdenziale rumeno può avvalersi della procedura di distacco, nel caso di temporaneo svolgimento di attività lavorativa in Italia.

La Direzione Generale dell’Inps invita le Sedi periferiche dell’Istituto ad accertare, con particolare attenzione, che il formulario E 101 sia debitamente compilato, timbrato e firmato dalla competente Autorità rumena (vale a dire la “Casa Nationalã de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale”) e, nel caso di dubbi sulla regolarità del formulario in possesso del lavoratore, a richiedere le opportune verifiche a detta Autorità.

In proposito, il messaggio in parola richiama le istruzioni contenute nella circolare n. 173 del 28 novembre 2002, con particolare riferimento al punto 4, concernente il valore probatorio del formulario E 101.

Al punto 4) della circolare n. 173/2002, la Direzione Generale dell’Inps ha precisato che il formulario E 101, attestando l’iscrizione dei lavoratori al regime previdenziale di un determinato Stato, crea una presunzione di regolarità di detta iscrizione ed è, pertanto, vincolante per l’Istituzione competente dello Stato membro dove viene svolta l’attività cui il distacco si riferisce. Ne consegue che tale Istituzione non può assoggettare al proprio regime previdenziale i lavoratori in possesso di un formulario E 101 fino a quando lo stesso non venga revocato o invalidato.

Ciò può avvenire qualora l’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore esercita l’attività sollevi dubbi in merito alla rispondenza delle indicazioni dell’E 101 all’effettiva situazione e, in particolare, alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni regolamentari che disciplinano il distacco. In presenza della suddetta circostanza, l’Istituzione interessata può, oltre che procedere a controlli di propria iniziativa, chiedere ulteriori verifiche all’Ente che ha rilasciato il formulario.

In questa ipotesi, le Sedi Inps provvedono agli accertamenti richiesti e, ove riscontrino la mancanza dei presupposti necessari, dichiarano nullo il formulario rilasciato, oppure, nel caso in cui accertino che i presupposti sono venuti meno in un momento successivo, procedono alla revoca del medesimo a far data da quel momento, dandone immediata comunicazione all’Istituzione dell’altro Stato membro.

Qualora, invece, non risultino irregolarità, la suddetta Istituzione, ricevutane notizia, potrà accettare l’esito del riesame ovvero manifestare il proprio disaccordo.

Persistendo il disaccordo, l’Autorità competente può presentare una nota alla Commissione amministrativa che verrà da questa esaminata al fine di tentare la conciliazione dei divergenti punti di vista.

L’Inps fa inoltre presente che, in materia di prestazioni familiari, trovano applicazione le norme comunitarie anticumulo (articoli 12, 76, 77 paragrafo 2, e 79 paragrafo 3, del Regolamento CEE n. 1408/71 ed art. 10 del Regolamento CEE n. 574/72).

Le citate norme prevedono che, in caso di simultaneità di più diritti per gli stessi familiari, l’onere delle prestazioni spetti in via prioritaria allo Stato nel quale il diritto deriva da attività lavorativa (subordinata o autonoma) rispetto a quello in cui il diritto deriva dalla titolarità di una pensione; a sua volta, il diritto derivante dalla titolarità di una pensione prevale (e, quindi, il relativo onere grava sullo Stato che eroga la pensione) su quello basato sulla semplice residenza.

Se concorrano diritti derivanti dall’attività lavorativa esercitata da due persone in diversi Stati membri (ad esempio, due coniugi che lavorano rispettivamente in Italia e in Romania), le prestazioni fanno carico allo Stato in cui risiedono i familiari.

Di conseguenza, qualora vengano richiesti assegni familiari da parte di un lavoratore occupato in Italia per congiunti residenti in Romania, deve essere preventivamente verificato se esista, in relazione ad un’eventuale attività lavorativa svolta in tale Stato da un congiunto del lavoratore o da altra persona, in favore dei medesimi familiari, il diritto agli assegni in virtù della legislazione rumena.

A questo fine, l’interessato è tenuto a rilasciare un’apposita dichiarazione di responsabilità, sulla base della quale le Sedi Inps devono richiedere alla competente Istituzione rumena le informazioni necessarie, a mezzo del formulario E 411.

Nei casi in cui le prestazioni spettanti ai sensi della legislazione rumena risultino di ammontare inferiore rispetto a quelle attribuibili ai sensi della legislazione italiana, deve essere liquidata la differenza fra i due importi; se in Romania non viene corrisposta alcuna prestazione, la prestazione italiana dovrà essere erogata nella sua integralità.