LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 247 - PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 - CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
CIRCOLARE N. 13 DEL 2 MAGGIO 2008
Il Ministero
del Lavoro con circolare n. 13 del 2 maggio 2008 ha fornito ulteriori
chiarimenti interpretativi sulle novità inerenti il contratto a tempo
determinato (cfr. Notiziario 3/2008) a seguito dell’entrata in vigore della
Legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Si ricorda
che l’art. 1 della Legge n. 247/2007, ai commi dal 39, 40 e 43, ha previsto
alcune modifiche alla disciplina del contratto a termine contenuta nel D.Lgs.
n. 368/2001 in particolare in ordine alla natura del contratto a tempo
determinato, alla previsione dei limiti alla reiterazione dei contratti, a
forme d diritti di precedenza nella stipula di contratti a tempo indeterminato
o di nuovi contratti a termine a favore di alcune categorie di lavoratori.
Si riportano
di seguito le precisazioni contenute nella circolare in parola diffusa dal
Dicastero.
Natura del
rapporto di lavoro a tempo determinato
A seguito
delle modifiche contenute nella L. n. 247/2007, ora ‘’Il contratto di lavoro
subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”.
Alla luce
della nuova previsione Il Ministero ha voluto porre particolare accento
sull’importanza della valutazione circa le causali introdotte dal D.Lgs. n.
368/2001 (ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) a
giustificazione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato
ribadendo, quindi, l’ordinarietà della costituzione del rapporto a tempo indeterminato,
attribuendo in questo modo il carattere di eccezionalità all’apposizione del
termine al rapporto stesso.
Ambito di
applicazione
È stato
chiarito che l’ambito di operatività delle nuove disposizioni in materia di
contratto a tempo determinato devono coinvolgere esclusivamente i contratti a
tempo determinato propriamente intesi.
Rimangono
pertanto esclusi dai limiti temporali di successione nel tempo tutti quei
contratti di lavoro che, seppur a termine, hanno una loro propria natura legata
a logiche e finalità diverse dal contratto a termine in quanto tale.
Tale
chiarimento porta pertanto ad escludere dall’ambito di efficacia della
normativa in oggetto tipologie contrattuali quali (a titolo esemplificativo):
il contratto di inserimento - il contratto di apprendistato - quelli conclusi
ex art. 8 della L. n. 223/1991.
Durata
massima del contratto a tempo determinato
(Art. 1 - comma 40 lett. b) L. n. 247/2007)
Regola
generale
L’art. 5 del
D.Lgs. n. 368/2001, dopo le modifiche introdotte, dispone che “qualora per
effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni
equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che
intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato”.
Il limite
massimo dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi fissato dall’articolo
citato deve essere riferito esclusivamente a rapporti di lavoro per lo
svolgimento di mansioni equivalenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore.
Circa la
fattispecie di mansione equivalente si precisa che:
-
l’equivalenza deve essere valutata con riferimento alle concrete attività
svolte dal lavoratore;
- le nuove
mansioni espletate sono considerate equivalenti se consentono la piena
utilizzazione o anche l’arricchimento professionale del lavoratore rispetto a
quelle svolte nel precedente rapporto;
-
l’equivalenza va valutata anche sulla base delle c.d. clausole di fungibilità
stabilite dalla contrattazione collettiva che prevedono, appunto, gli ambiti di
equivalenza tra diverse mansioni.
La circolare
in parola precisa inoltre che nel computo dei 36 mesi devono essere considerati
tutti i periodi lavorativi svoltisi con le caratteristiche di cui sopra, a
prescindere dagli intervalli tra un rapporto e l’altro.
La
conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non avverrà
automaticamente allo scadere dei 36 mesi, ma esclusivamente laddove siano
superati anche gli ulteriori venti giorni durante i quali dovrà comunque essere
corrisposta la maggiorazione prevista dall’art. 4 - comma 1 - del D.Lgs. n.
368/2001.
Il calcolo
delle frazioni di mese, ai fini della somma complessiva dei periodi di lavoro a
tempo determinato, deve intendersi con riferimento a una durata media del mese
pari a 30 giorni.
Superamento
del limite dei trentasei mesi
a) per
particolari ipotesi di contratti
A seguito
delle novità introdotte il Ministero ha chiarito inoltre che la disciplina
tracciata della nuova normativa sul contratto a termine subisce alcune deroghe,
sintetizzate dalla circolare in parola nelle modalità seguenti:
- dirigenti
(rimane fermo il limite massimo di cinque anni previsto dall’art. 10, comma 4
del D.Lgs. n. 368/2001);
-
somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- attività
stagionali.
b) per
effetto della “deroga assisitita”
In deroga
alla durata massima di trentasei mesi sopra vista, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola
volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del
lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una
delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la
durata del predetto ulteriore contratto.
A questo
proposito si segnala che, per l’edilizia, è stato stipulato tale avviso comune
cui si rinvia (cfr. Not. n. 5/2008).
La circolare
ministeriale ha sottolineato che l’intervento delle organizzazioni
comparativamente più rappresentative non determina assolutamente effetti
certificativi in ordine a tutti i requisiti contenuti nel contratto e richiesti
dalla legge, ma si limita esclusivamente a svolgere un ruolo di verifica circa
la completezza e la correttezza formale del contenuto medesimo.
Diritto di
precedenza
(Art. 1 co.
40 lett. b L. n. 247/2007)
La nuova
disciplina normativa ha inserito, quali ulteriori commi all’art. 5 del D.Lgs.
n. 368/2001, alcune previsioni in materia di diritti di precedenza dei
lavoratori con contratto a tempo determinato, in caso di nuove assunzioni,
prevedendo che :
- sarà
riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro nell’arco dei 12 mesi successivi allo scadere
del contratto a termine, a tutti quei lavoratori che abbiano già svolto presso
lo stesso datore di lavoro l’attività lavorativa per un periodo superiore a 6
mesi con riferimento alle mansioni già svolte nel medesimo contratto a termine.
È condizione per tale riconoscimento che il lavoratore ne faccia richiesta
entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine e il diritto si
estingue entro un anno dalla medesima data.
- viene
riconosciuto il diritto di precedenza al lavoratore stagionale rispetto a nuove
assunzioni a termine. È condizione per tale riconoscimento che il lavoratore ne
faccia richiesta entro tre mesi dalla cessazione del contratto a termine e il
diritto si estingue entro un anno dalla medesima data.
L’identità
delle mansioni (mansioni già espletate) richieste per l’operatività del diritto
di precedenza, ha chiarito la circolare, non coincide con le mansioni
equivalenti richieste per il computo dei 36 mesi complessivi.
È stato
inoltre chiarito che laddove i contratti collettivi abbiano, nel passato,
stabilito delle altre modalità di espletamento del diritto di precedenza
(previsione questa abrogata dalla L. n. 247/2007), gli eventuali diritti
acquisiti dai lavoratori sulla base di tali previsioni non saranno certamente
vanificati.
Regime transitorio
(Art. 1 co. 43 L. n. 247/2007)
La circolare
in commento evidenzia le due ipotesi contemplate nel disposto legislativo:
a) i
contratti stipulati prima del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della
nuova legge ed ancora in vigore a tale data, seguiranno la loro naturale
scadenza, anche in deroga alle novità previste sulla durata massima complessiva
di 36 mesi.
b) I periodi
di lavoro a tempo determinato già effettuati alla data del 1° gennaio 2008
saranno conteggiati, ai fini del calcolo dei 36 mesi con quelli svoltisi
successivamente, solo decorsi i 15 mesi dalla predetta data.
Tale ultima
previsione è stata interpretata dal Dicastero nel senso di dare graduale
introduzione alle nuove previsioni, permettendo di spostare in avanti il
momento in cui operare la sommatoria.
A parere del
Ministero, durante i 15 mesi e sino al 31 marzo 2009 si potrebbe proseguire in
eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato senza che operi alcuna
conversione in contratti a tempo indeterminato per effetto del superamento dei
36 mesi ottenuto dal cumulo con i rapporti di lavoro espletati antecedentemente
al 1 gennaio 2008.
Il datore di
lavoro, in virtù di tale previsione, potrebbe comunque stipulare durante il
periodo transitorio ulteriori e nuovi contratti a tempo determinato pur
superando i 36 mesi, in quanto rimarrebbe indenne dalla conversione sino al 31
marzo 2009.
Diversamente,
qualora venga superato il termine del 31 marzo 2009 eccedendo quello dei 36
mesi, il contratto verrebbe automaticamente convertito senza dover rispettare
l’ulteriore condizione (superamento dei venti giorni) prevista dall’art. 5-comma
2 del D.Lgs. n. 368/2001.
Alla luce di
quanto sopra, secondo il Dicastero, i contratti a termine in essere alla data
del 1° gennaio 2008, potrebbero concludersi anche successivamente al 31 marzo
2009, contrariamente a quanto sostenuto dalla Confindustria con circolare
19005/2008(cfr. Notiziario 3/2008), essendo la ratio del regime transitorio
quella di tutelare posizioni già acquisite dalle parti.
Si segnala
poi la tesi ministeriale secondo la quale, stante un contratto a termine in
corso al 1° gennaio 2008, laddove la
durata di questo, cumulata ad eventuali ulteriori periodi di contratto di
lavoro a termine alle condizioni previste dalla legge, superi i 36 mesi sia
comunque possibile per il datore di lavoro, nel periodo transitorio (15 mesi e
sino al 31 marzo 2009), stipulare altri contratti a termine.
Secondo la
comunicazione di Confindustria, invece, la normativa deve essere interpretata
nel senso che, laddove vi sia un contratto a termine in essere alla data del 1°
gennaio 2008 che scada durante il periodo transitorio e che, sommato ai
precedenti periodi di contratto a termine, superi i 36 mesi, non sarà possibile
per il datore di lavoro, anche in vigenza del periodo transitorio (fino al 31
marzo 2009) stipulare ulteriori contratti a termine.