LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 247 - PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - CIRCOLARE N. 13 DEL 2 MAGGIO 2008

 

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 13 del 2 maggio 2008 ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi sulle novità inerenti il contratto a tempo determinato (cfr. Notiziario 3/2008) a seguito dell’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Si ricorda che l’art. 1 della Legge n. 247/2007, ai commi dal 39, 40 e 43, ha previsto alcune modifiche alla disciplina del contratto a termine contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001 in particolare in ordine alla natura del contratto a tempo determinato, alla previsione dei limiti alla reiterazione dei contratti, a forme d diritti di precedenza nella stipula di contratti a tempo indeterminato o di nuovi contratti a termine a favore di alcune categorie di lavoratori.

Si riportano di seguito le precisazioni contenute nella circolare in parola diffusa dal Dicastero.

 

 

Natura del rapporto di lavoro a tempo determinato

A seguito delle modifiche contenute nella L. n. 247/2007, ora ‘’Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”.

Alla luce della nuova previsione Il Ministero ha voluto porre particolare accento sull’importanza della valutazione circa le causali introdotte dal D.Lgs. n. 368/2001 (ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) a giustificazione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ribadendo, quindi, l’ordinarietà della costituzione del rapporto a tempo indeterminato, attribuendo in questo modo il carattere di eccezionalità all’apposizione del termine al rapporto stesso.

 

Ambito di applicazione

È stato chiarito che l’ambito di operatività delle nuove disposizioni in materia di contratto a tempo determinato devono coinvolgere esclusivamente i contratti a tempo determinato propriamente intesi.

Rimangono pertanto esclusi dai limiti temporali di successione nel tempo tutti quei contratti di lavoro che, seppur a termine, hanno una loro propria natura legata a logiche e finalità diverse dal contratto a termine in quanto tale.

Tale chiarimento porta pertanto ad escludere dall’ambito di efficacia della normativa in oggetto tipologie contrattuali quali (a titolo esemplificativo): il contratto di inserimento - il contratto di apprendistato - quelli conclusi ex art. 8 della L. n. 223/1991.

 

Durata massima del contratto a tempo determinato

(Art. 1 - comma 40 lett. b) L. n. 247/2007)

Regola generale

L’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, dopo le modifiche introdotte, dispone che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”.

Il limite massimo dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi fissato dall’articolo citato deve essere riferito esclusivamente a rapporti di lavoro per lo svolgimento di mansioni equivalenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore.

Circa la fattispecie di mansione equivalente si precisa che:

- l’equivalenza deve essere valutata con riferimento alle concrete attività svolte dal lavoratore;

- le nuove mansioni espletate sono considerate equivalenti se consentono la piena utilizzazione o anche l’arricchimento professionale del lavoratore rispetto a quelle svolte nel precedente rapporto;

- l’equivalenza va valutata anche sulla base delle c.d. clausole di fungibilità stabilite dalla contrattazione collettiva che prevedono, appunto, gli ambiti di equivalenza tra diverse mansioni.

La circolare in parola precisa inoltre che nel computo dei 36 mesi devono essere considerati tutti i periodi lavorativi svoltisi con le caratteristiche di cui sopra, a prescindere dagli intervalli tra un rapporto e l’altro.

La conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non avverrà automaticamente allo scadere dei 36 mesi, ma esclusivamente laddove siano superati anche gli ulteriori venti giorni durante i quali dovrà comunque essere corrisposta la maggiorazione prevista dall’art. 4 - comma 1 - del D.Lgs. n. 368/2001.

Il calcolo delle frazioni di mese, ai fini della somma complessiva dei periodi di lavoro a tempo determinato, deve intendersi con riferimento a una durata media del mese pari a 30 giorni.

 

Superamento del limite dei trentasei mesi

a) per particolari ipotesi di contratti

A seguito delle novità introdotte il Ministero ha chiarito inoltre che la disciplina tracciata della nuova normativa sul contratto a termine subisce alcune deroghe, sintetizzate dalla circolare in parola nelle modalità seguenti:

- dirigenti (rimane fermo il limite massimo di cinque anni previsto dall’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 368/2001);

- somministrazione di lavoro a tempo determinato;

- attività stagionali.

 

b) per effetto della “deroga assisitita”

In deroga alla durata massima di trentasei mesi sopra vista, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto.

A questo proposito si segnala che, per l’edilizia, è stato stipulato tale avviso comune cui si rinvia (cfr. Not. n. 5/2008).

La circolare ministeriale ha sottolineato che l’intervento delle organizzazioni comparativamente più rappresentative non determina assolutamente effetti certificativi in ordine a tutti i requisiti contenuti nel contratto e richiesti dalla legge, ma si limita esclusivamente a svolgere un ruolo di verifica circa la completezza e la correttezza formale del contenuto medesimo.

 

Diritto di precedenza

(Art. 1 co. 40 lett. b L. n. 247/2007)

La nuova disciplina normativa ha inserito, quali ulteriori commi all’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, alcune previsioni in materia di diritti di precedenza dei lavoratori con contratto a tempo determinato, in caso di nuove assunzioni, prevedendo che :

- sarà riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nell’arco dei 12 mesi successivi allo scadere del contratto a termine, a tutti quei lavoratori che abbiano già svolto presso lo stesso datore di lavoro l’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi con riferimento alle mansioni già svolte nel medesimo contratto a termine. È condizione per tale riconoscimento che il lavoratore ne faccia richiesta entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine e il diritto si estingue entro un anno dalla medesima data.

- viene riconosciuto il diritto di precedenza al lavoratore stagionale rispetto a nuove assunzioni a termine. È condizione per tale riconoscimento che il lavoratore ne faccia richiesta entro tre mesi dalla cessazione del contratto a termine e il diritto si estingue entro un anno dalla medesima data.

L’identità delle mansioni (mansioni già espletate) richieste per l’operatività del diritto di precedenza, ha chiarito la circolare, non coincide con le mansioni equivalenti richieste per il computo dei 36 mesi complessivi.

È stato inoltre chiarito che laddove i contratti collettivi abbiano, nel passato, stabilito delle altre modalità di espletamento del diritto di precedenza (previsione questa abrogata dalla L. n. 247/2007), gli eventuali diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di tali previsioni non saranno certamente vanificati.

 

Regime transitorio

(Art. 1 co. 43 L. n. 247/2007)

La circolare in commento evidenzia le due ipotesi contemplate nel disposto legislativo:

a) i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della nuova legge ed ancora in vigore a tale data, seguiranno la loro naturale scadenza, anche in deroga alle novità previste sulla durata massima complessiva di 36 mesi.

b) I periodi di lavoro a tempo determinato già effettuati alla data del 1° gennaio 2008 saranno conteggiati, ai fini del calcolo dei 36 mesi con quelli svoltisi successivamente, solo decorsi i 15 mesi dalla predetta data.

Tale ultima previsione è stata interpretata dal Dicastero nel senso di dare graduale introduzione alle nuove previsioni, permettendo di spostare in avanti il momento in cui operare la sommatoria.

A parere del Ministero, durante i 15 mesi e sino al 31 marzo 2009 si potrebbe proseguire in eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato senza che operi alcuna conversione in contratti a tempo indeterminato per effetto del superamento dei 36 mesi ottenuto dal cumulo con i rapporti di lavoro espletati antecedentemente al 1 gennaio 2008.

Il datore di lavoro, in virtù di tale previsione, potrebbe comunque stipulare durante il periodo transitorio ulteriori e nuovi contratti a tempo determinato pur superando i 36 mesi, in quanto rimarrebbe indenne dalla conversione sino al 31 marzo 2009.

Diversamente, qualora venga superato il termine del 31 marzo 2009 eccedendo quello dei 36 mesi, il contratto verrebbe automaticamente convertito senza dover rispettare l’ulteriore condizione (superamento dei venti giorni) prevista dall’art. 5-comma 2 del D.Lgs. n. 368/2001.

Alla luce di quanto sopra, secondo il Dicastero, i contratti a termine in essere alla data del 1° gennaio 2008, potrebbero concludersi anche successivamente al 31 marzo 2009, contrariamente a quanto sostenuto dalla Confindustria con circolare 19005/2008(cfr. Notiziario 3/2008), essendo la ratio del regime transitorio quella di tutelare posizioni già acquisite dalle parti.

Si segnala poi la tesi ministeriale secondo la quale, stante un contratto a termine in corso  al 1° gennaio 2008, laddove la durata di questo, cumulata ad eventuali ulteriori periodi di contratto di lavoro a termine alle condizioni previste dalla legge, superi i 36 mesi sia comunque possibile per il datore di lavoro, nel periodo transitorio (15 mesi e sino al 31 marzo 2009), stipulare altri contratti a termine.

Secondo la comunicazione di Confindustria, invece, la normativa deve essere interpretata nel senso che, laddove vi sia un contratto a termine in essere alla data del 1° gennaio 2008 che scada durante il periodo transitorio e che, sommato ai precedenti periodi di contratto a termine, superi i 36 mesi, non sarà possibile per il datore di lavoro, anche in vigenza del periodo transitorio (fino al 31 marzo 2009) stipulare ulteriori contratti a termine.