I.N.P.S. - LIMITI DI REDDITO MENSILI VALIDI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL CARICO FAMILIARE PER L'ANNO 1997

 

L'I.N.P.S. ha reso noto i limiti di reddito mensili validi ai fini del riconoscimento della vivenza a carico per tutto l'anno 1997, che risultano pari a:

- L. 965.300 per coniuge, ciascun figlio o equiparato, o un genitore;

- L. 1.689.250 per due giorni.

Come è noto, il requisito della vivenza a carico non rileva più ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, mentre va tenuto presente in relazione ad altri diritti e benefici ad esso connessi e, principalmente, per ciò che attiene la determinazione del trattamento economico di malattia a carico dell'I.N.P.S. da riconoscere agli operai ricoverati in casa di cura.

Infatti secondo le norme tuttora vigenti la misura dell'indennità giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale intera, a carico dei lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per tutto il periodo della degenza. Tuttavia la riduzione non ha luogo - e l'indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori spedalizzati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari.

Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiori di limiti determinati; per l'anno 1997 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla circolare in parola.

Superfluo rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione dell'indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.I.N.P.S. - LIMITI DI REDDITO MENSILI VALIDI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL CARICO FAMILIARE PER L'ANNO 1997

 

L'I.N.P.S. ha reso noto i limiti di reddito mensili validi ai fini del riconoscimento della vivenza a carico per tutto l'anno 1997, che risultano pari a:

- L. 965.300 per coniuge, ciascun figlio o equiparato, o un genitore;

- L. 1.689.250 per due giorni.

Come è noto, il requisito della vivenza a carico non rileva più ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, mentre va tenuto presente in relazione ad altri diritti e benefici ad esso connessi e, principalmente, per ciò che attiene la determinazione del trattamento economico di malattia a carico dell'I.N.P.S. da riconoscere agli operai ricoverati in casa di cura.

Infatti secondo le norme tuttora vigenti la misura dell'indennità giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale intera, a carico dei lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per tutto il periodo della degenza. Tuttavia la riduzione non ha luogo - e l'indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori spedalizzati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari.

Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiori di limiti determinati; per l'anno 1997 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla circolare in parola.

Superfluo rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione dell'indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.