I.N.P.S. - LIMITI DI
REDDITO MENSILI VALIDI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL CARICO FAMILIARE PER
L'ANNO 1997
L'I.N.P.S.
ha reso noto i limiti di reddito mensili validi ai fini del riconoscimento
della vivenza a carico per tutto l'anno 1997, che risultano pari a:
- L.
965.300 per coniuge, ciascun figlio o equiparato, o un genitore;
- L.
1.689.250 per due giorni.
Come è
noto, il requisito della vivenza a carico non rileva più ai fini della
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, mentre va tenuto presente
in relazione ad altri diritti e benefici ad esso connessi e, principalmente,
per ciò che attiene la determinazione del trattamento economico di malattia a
carico dell'I.N.P.S. da riconoscere agli operai ricoverati in casa di cura.
Infatti
secondo le norme tuttora vigenti la misura dell'indennità giornaliera di
malattia è ridotta ai 2/5 della normale intera, a carico dei lavoratori che
siano ricoverati in luoghi di cura, e per tutto il periodo della degenza.
Tuttavia la riduzione non ha luogo - e l'indennità è corrisposta nella misura
intera normale - per i lavoratori spedalizzati che abbiano familiari a carico,
tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari.
Secondo le
norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari per il riconoscimento
della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge,
genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiori di limiti
determinati; per l'anno 1997 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla
circolare in parola.
Superfluo
rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione
dell'indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque
essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello
FC/Mal.I.N.P.S. - LIMITI DI REDDITO MENSILI VALIDI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO
DEL CARICO FAMILIARE PER L'ANNO 1997
L'I.N.P.S.
ha reso noto i limiti di reddito mensili validi ai fini del riconoscimento
della vivenza a carico per tutto l'anno 1997, che risultano pari a:
- L.
965.300 per coniuge, ciascun figlio o equiparato, o un genitore;
- L.
1.689.250 per due giorni.
Come è
noto, il requisito della vivenza a carico non rileva più ai fini della
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, mentre va tenuto presente
in relazione ad altri diritti e benefici ad esso connessi e, principalmente,
per ciò che attiene la determinazione del trattamento economico di malattia a
carico dell'I.N.P.S. da riconoscere agli operai ricoverati in casa di cura.
Infatti
secondo le norme tuttora vigenti la misura dell'indennità giornaliera di
malattia è ridotta ai 2/5 della normale intera, a carico dei lavoratori che
siano ricoverati in luoghi di cura, e per tutto il periodo della degenza.
Tuttavia la riduzione non ha luogo - e l'indennità è corrisposta nella misura
intera normale - per i lavoratori spedalizzati che abbiano familiari a carico,
tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari.
Secondo le
norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari per il riconoscimento
della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge,
genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiori di limiti
determinati; per l'anno 1997 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla
circolare in parola.
Superfluo
rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione
dell'indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque
essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.