RAPPORTO DI LAVORO - AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
Si pubblica
di seguito uno schema riepilogativo predisposto dall’Ance che, in ragione della
tipologia contrattuale di riferimento, riassume il quadro dei benefici di tipo
contributivo ed economico previsti dalla legislazione nazionale vigente
applicabili nel settore dell’edilizia per le nuove assunzioni o per
l’assunzione di personale disoccupato.
Apprendistato
Benefici
contributivi
A decorrere
dal 1° gennaio 2007 (art. 1, comma 773, Legge n. 296/2006) la contribuzione a
carico dei datori di lavoro che assumono apprendisti è rideterminata nella
misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Fanno
eccezione soltanto le imprese con un numero di addetti non superiore a 9, per
le quali la contribuzione è dell’1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno,
restando fermo il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi al
secondo.
Contratto di
inserimento
Benefici
contributivi
I benefici
sono quelli già previsti per i contratti di formazione lavoro c.d. CFL (ad
eccezione della fascia di lavoratori compresi tra i 18 ed i 29 anni) o se più
favorevoli quelli previsti per i contratti di reinserimento ex art. 20 della
legge n. 223/91.
Per la
misura dell’agevolazione contributiva spettante occorre far riferimento alle
diverse misure già previste, articolate in base al settore di appartenenza del
datore di lavoro che assume ed all’ubicazione territoriale.
Benefici
economici
La categoria
di inquadramento può essere anche di due livelli inferiore a quella spettante,
salva diversa previsione del CCNL.
Lavoratori
in mobilità
Benefici
contributivi
Per le
assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità le agevolazioni
consistono in una riduzione dell’aliquota contributiva posta a carico del
datore di lavoro (art. 25, comma 9, L. 223/91), ovvero in un contributo mensile
a suo favore (art. 8, commi 2 e 4, L. 223/91).
L’assunzione
a tempo indeterminato comporta un ‘’bonus contributivo” analogo a quello previsto
per gli apprendisti per 18 mesi.
Anche
l’assunzione a tempo determinato comporta uno sgravio contributivo per tutta la
durata del rapporto di lavoro analogo quello previsto per gli apprendisti, per
un periodo non superiore a 12 mesi. La durata del beneficio può essere
riconosciuta per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, per un massimo di complessive 103 settimane.
Sempre al
fine di favorirne il reimpiego, l’art. 8, commi 2 e 4, L. 223/91, riconosce all’azienda
che non sia obbligata al rispetto del diritto di precedenza e che assuma (o
trasformi) un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, per ogni mensilità di
retribuzione corrisposta al lavoratore (per un massimo di 12 mesi), un
contributo mensile pari al 50 per cento della indennità di mobilità alla quale
avrebbe avuto diritto lo stesso. Il beneficio non è concesso al datore di
lavoro che riassume un lavoratore collocato in mobilità nei 6 mesi precedenti e
licenziato per motivi di riduzione del personale. Il beneficio è elevabile a 24
mesi per i lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 50 anni, e
raggiunge i 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno o nelle
circoscrizioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.
Le
disposizioni di cui agli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, L. n. 223/1991
non si applicano ai lavoratori licenziati per riduzione del personale da
privati datori di lavoro non imprenditori (art. 24, comma 1-bis, L. n.
223/1991) e ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei 6 mesi
precedenti, da parte di una impresa dello stesso o di diverso settore di
attività che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume o utilizza,
ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo (art.
13, comma 2, lettera c, D.L. 35/2005).
Benefici
economici
L’assunzione
a tempo indeterminato comporta l’erogazione del 50% dell’indennità di mobilità,
se goduta.
Lavoratori
in Cigs da 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi
Benefici
contributivi
L’art. 4,
comma 3, della legge n. 236/1993 riconosce alle imprese che non siano in CIGS o
che non abbiano proceduto a licenziamenti per riduzione di personale negli
ultimi 12 mesi e che assumano lavoratori a tempo pieno e indeterminato o
ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di
integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi dipendenti
da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell’intervento, i benefici di cui
all’articolo 8, comma 4, della legge n. 223/91 (contributo mensile in misura
pari al 50% dell’indennità di mobilità cui avrebbe avuto diritto il
lavoratore), per la durata ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base
dell’età del lavoratore al momento dell’assunzione.
Per effetto
della riduzione di tre mesi della durata dell’erogazione, il contributo spetta,
per un periodo di nove mesi elevato a 21 per i lavoratori che alla data di
assunzione abbiano compiuto 50 anni. Per i lavoratori ultracinquantenni assunti
nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con percentuale di disoccupazione
superiore alla media nazionale, la durata del beneficio è ulteriormente elevato
a 33 mesi.
I datori di
lavoro usufruiscono inoltre per 12 mesi di una contribuzione analoga a quella
prevista per gli apprendisti.
Benefici
economici
L’erogazione
del 50% dell’importo dell’indennità di mobilità, ridotta di 3 mesi, calcolata,
per quel che concerne la durata, in base dell’età del lavoratore ed alla
ubicazione geografica, così come previsto dalla legge n. 223/1991.
Lavoratori
disoccupati da oltre 24 mesi o in cigs da uguale periodo
Benefici
contributivi
Ai datori di
lavoro non artigiani del centro nord è riconosciuto uno sgravio contributivo
triennale del 50% in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Tali sgravi sono
elevati al 100% nel Meridione e per le imprese artigiane, per un analogo
periodo (art. 8, comma 9, legge n.407/1990). Le agevolazioni sono riconosciute
‘’pro-quota” anche per i rapporti a tempo parziale.
Contratti di
reinserimento
Benefici
contributivi
L’art. 20
della legge n. 223/1991 prevede che l’assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori in disoccupazione speciale da oltre 12 mesi comporti una riduzione
contributiva del 75% per 12 mesi (se disoccupati per un periodo non superiore a
2 anni), per 24 mesi (se disoccupati da 2 a 3 anni), per 36 mesi (se
disoccupati da più di 3 anni). Il datore di lavoro può optare per un esonero
contributivo pari al 37,5% per un periodo non superiore a 72 mesi. I benefici
sono riconosciuti ‘’pro-quota” anche per i lavoratori assunti a tempo parziale.
Reimpiego
dei dirigenti
Benefici
contributivi
L’art. 20
della legge n. 266/1997 prevede incentivi per le imprese che occupano fino a
250 dipendenti nel caso in cui assumano dirigenti disoccupati, sia pure con
contratto a termine.
È concessa
una riduzione del 50% dei contributi per una durata non superiore a 12 mesi.
Propedeutica al riconoscimento è una convenzione tra Agenzia Regionale per
l’Impiego e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti
d’azienda.