RAPPORTO DI LAVORO - AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA

 

Si pubblica di seguito uno schema riepilogativo predisposto dall’Ance che, in ragione della tipologia contrattuale di riferimento, riassume il quadro dei benefici di tipo contributivo ed economico previsti dalla legislazione nazionale vigente applicabili nel settore dell’edilizia per le nuove assunzioni o per l’assunzione di personale disoccupato.

 

Apprendistato

Benefici contributivi

A decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 1, comma 773, Legge n. 296/2006) la contribuzione a carico dei datori di lavoro che assumono apprendisti è rideterminata nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Fanno eccezione soltanto le imprese con un numero di addetti non superiore a 9, per le quali la contribuzione è dell’1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno, restando fermo il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi al secondo.

 

Contratto di inserimento

Benefici contributivi

I benefici sono quelli già previsti per i contratti di formazione lavoro c.d. CFL (ad eccezione della fascia di lavoratori compresi tra i 18 ed i 29 anni) o se più favorevoli quelli previsti per i contratti di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/91.

Per la misura dell’agevolazione contributiva spettante occorre far riferimento alle diverse misure già previste, articolate in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all’ubicazione territoriale.

Benefici economici

La categoria di inquadramento può essere anche di due livelli inferiore a quella spettante, salva diversa previsione del CCNL.

 

Lavoratori in mobilità  

Benefici contributivi

Per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità le agevolazioni consistono in una riduzione dell’aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro (art. 25, comma 9, L. 223/91), ovvero in un contributo mensile a suo favore (art. 8, commi 2 e 4, L. 223/91).

L’assunzione a tempo indeterminato comporta un ‘’bonus contributivo” analogo a quello previsto per gli apprendisti per 18 mesi.

Anche l’assunzione a tempo determinato comporta uno sgravio contributivo per tutta la durata del rapporto di lavoro analogo quello previsto per gli apprendisti, per un periodo non superiore a 12 mesi. La durata del beneficio può essere riconosciuta per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un massimo di complessive 103 settimane.

Sempre al fine di favorirne il reimpiego, l’art. 8, commi 2 e 4, L. 223/91, riconosce all’azienda che non sia obbligata al rispetto del diritto di precedenza e che assuma (o trasformi) un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore (per un massimo di 12 mesi), un contributo mensile pari al 50 per cento della indennità di mobilità alla quale avrebbe avuto diritto lo stesso. Il beneficio non è concesso al datore di lavoro che riassume un lavoratore collocato in mobilità nei 6 mesi precedenti e licenziato per motivi di riduzione del personale. Il beneficio è elevabile a 24 mesi per i lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 50 anni, e raggiunge i 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Le disposizioni di cui agli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, L. n. 223/1991 non si applicano ai lavoratori licenziati per riduzione del personale da privati datori di lavoro non imprenditori (art. 24, comma 1-bis, L. n. 223/1991) e ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti, da parte di una impresa dello stesso o di diverso settore di attività che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 13, comma 2, lettera c, D.L. 35/2005).

Benefici economici

L’assunzione a tempo indeterminato comporta l’erogazione del 50% dell’indennità di mobilità, se goduta.

 

Lavoratori in Cigs da 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Benefici contributivi

L’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 riconosce alle imprese che non siano in CIGS o che non abbiano proceduto a licenziamenti per riduzione di personale negli ultimi 12 mesi e che assumano lavoratori a tempo pieno e indeterminato o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell’intervento, i benefici di cui all’articolo 8, comma 4, della legge n. 223/91 (contributo mensile in misura pari al 50% dell’indennità di mobilità cui avrebbe avuto diritto il lavoratore), per la durata ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell’età del lavoratore al momento dell’assunzione.

Per effetto della riduzione di tre mesi della durata dell’erogazione, il contributo spetta, per un periodo di nove mesi elevato a 21 per i lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 50 anni. Per i lavoratori ultracinquantenni assunti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con percentuale di disoccupazione superiore alla media nazionale, la durata del beneficio è ulteriormente elevato a 33 mesi.

I datori di lavoro usufruiscono inoltre per 12 mesi di una contribuzione analoga a quella prevista per gli apprendisti.

Benefici economici

L’erogazione del 50% dell’importo dell’indennità di mobilità, ridotta di 3 mesi, calcolata, per quel che concerne la durata, in base dell’età del lavoratore ed alla ubicazione geografica, così come previsto dalla legge n. 223/1991.

 

Lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in cigs da uguale periodo

Benefici contributivi

Ai datori di lavoro non artigiani del centro nord è riconosciuto uno sgravio contributivo triennale del 50% in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Tali sgravi sono elevati al 100% nel Meridione e per le imprese artigiane, per un analogo periodo (art. 8, comma 9, legge n.407/1990). Le agevolazioni sono riconosciute ‘’pro-quota” anche per i rapporti a tempo parziale.

 

Contratti di reinserimento

Benefici contributivi

L’art. 20 della legge n. 223/1991 prevede che l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in disoccupazione speciale da oltre 12 mesi comporti una riduzione contributiva del 75% per 12 mesi (se disoccupati per un periodo non superiore a 2 anni), per 24 mesi (se disoccupati da 2 a 3 anni), per 36 mesi (se disoccupati da più di 3 anni). Il datore di lavoro può optare per un esonero contributivo pari al 37,5% per un periodo non superiore a 72 mesi. I benefici sono riconosciuti ‘’pro-quota” anche per i lavoratori assunti a tempo parziale.

 

Reimpiego dei dirigenti

Benefici contributivi

L’art. 20 della legge n. 266/1997 prevede incentivi per le imprese che occupano fino a 250 dipendenti nel caso in cui assumano dirigenti disoccupati, sia pure con contratto a termine.

È concessa una riduzione del 50% dei contributi per una durata non superiore a 12 mesi. Propedeutica al riconoscimento è una convenzione tra Agenzia Regionale per l’Impiego e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti d’azienda.