PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SCELTE
DI DESTINAZIONE DEL TFR DA PARTE DEI LAVORATORI CHE ATTIVANO UN NUOVO RAPPORTO
DI LAVORO - NUOVI CHIARIMENTI DELLA COVIP
Con
Deliberazione 24 aprile 2008 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(COVIP), ad integrazione delle indicazioni già fornite nelle Direttive del 21
marzo 2007, ha diramato chiarimenti in merito alle opzioni circa il
conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), da parte dei lavoratori
che abbiano già effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di
lavoro (mediante l’utilizzo dei modelli TFR 1 o TFR 2) e che, successivamente,
attivino un nuovo rapporto di lavoro.
In via
preliminare, la COVIP evidenzia che, in sede di nuova assunzione, il datore di
lavoro deve farsi rilasciare dal lavoratore una apposita dichiarazione, nella
quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il
soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio TFR ad una forma
pensionistica complementare, ovvero di mantenerlo secondo il regime di cui
all’art. 2120 del Codice civile.
Tale
dichiarazione deve essere corredata della attestazione del datore di lavoro di
provenienza sulla scelta a suo tempo eseguita dal lavoratore. A questo fine, la
Commissione sottolinea l’esigenza che i datori di lavoro, al momento della
cessazione del rapporto di lavoro, rilascino attestazione sulla scelta compiuta
dal lavoratore relativamente alla destinazione del TFR.
Qualora
detta attestazione, per particolari motivi, non potesse essere rilasciata, il
lavoratore può corredare la propria dichiarazione di altra documentazione
comprovante l’opzione a suo tempo effettuata (come, ad esempio, copia del
modello TFR 1 o TFR 2 a suo tempo sottoscritto, ovvero, nell’ipotesi di
conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare, copia del modulo
di adesione alla stessa).
Il datore di
lavoro deve conservare la dichiarazione di cui trattasi, consegnandone al
lavoratore copia controfirmata per ricevuta.
Tanto
rilevato, la Commissione esplicita le alternative che si rendono possibili
sulla base della verifica della situazione sopra descritta.
Lavoratore
riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per
il mantenimento del TFR secondo il regime dell’art. 2120 del Codice civile
In questa
ipotesi, il datore di lavoro continua a mantenere il TFR sulla base del
predetto regime, ferma restando la possibilità, da parte del lavoratore, di
rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR
maturando ad una forma pensionistica complementare.
Lavoratore
riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e
che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, trovandosi nelle
condizioni stabilite dalla legge, in coerenza con le relative previsioni
statutarie e regolamentari, ha riscattato integralmente la posizione
individuale
Tale
lavoratore è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l’avvenuto esercizio
del diritto al riscatto integrale della posizione individuale ed è chiamato ad
effettuare nuovamente, entro sei mesi dalla nuova assunzione, la scelta sulla
destinazione del TFR, attraverso la compilazione del modello TFR 2.
Resta fermo
che, nell’ipotesi di mancata compilazione e consegna del predetto modello entro
sei mesi dall’assunzione, il TFR che maturerà dal mese successivo alla scadenza
del semestre verrà conferito integralmente alla forma pensionistica
complementare individuata ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b), del Decreto
Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Ai sensi di
tale norma, qualora entro il periodo di sei mesi dalla data di assunzione il
lavoratore non esprima alcuna scelta, il TFR viene conferito:
- alla forma
pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo
diverso accordo aziendale;
- se
sussiste più di una forma pensionistica complementare collettiva, al Fondo
pensione individuato con accordo aziendale;
- in
mancanza di accordo, al Fondo pensione con maggior numero di iscritti
nell’azienda;
- in caso di
mancato accordo tra le parti e in assenza di Fondi pensione collettivi di
riferimento, alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso
l’INPS (“FONDINPS”).
Lavoratore
riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e
che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non
ha riscattato integralmente la posizione individuale
La COVIP
ricorda che, per il lavoratore il quale abbia già optato per il conferimento
del TFR ad una forma pensionistica complementare e non abbia effettuato il
riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo operata
rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.
Peraltro,
nei casi in cui alla variazione del rapporto di lavoro consegua anche la
perdita dei requisiti di partecipazione alla forma di previdenza complementare
cui il lavoratore era in precedenza iscritto, quest’ultimo dovrà fornire
indicazioni sulla forma pensionistica complementare alla quale intende
conferire il TFR maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal
nuovo rapporto di lavoro.
La
Commissione esprime l’avviso che, per l’effettuazione di tale specifica scelta,
anche i lavoratori in argomento possono disporre di un arco temporale di sei
mesi dalla data di assunzione, fermo restando che la scelta, in questo caso,
non sarà fra la destinazione del TFR alla previdenza complementare o il
mantenimento del medesimo secondo il regime dell’art. 2120 del Codice civile,
ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui
conferire il TFR maturando, e, eventualmente, alla misura del TFR da destinare
alla previdenza complementare.
Con riguardo
a quest’ultimo profilo, la Commissione precisa che i lavoratori i quali abbiano
conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, soltanto una quota del
TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento,
possono decidere di destinare alla nuova forma pensionistica prescelta, in
alternativa all’intero TFR, anche l’aliquota stabilita dagli accordi collettivi
che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora
detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, una quota non inferiore al
50%, in coerenza con le disposizioni dell’art. 8, comma 7, lett. c), punto 2,
del Decreto Legislativo n. 252/2005.
Gli effetti
della scelta - fa presente la COVIP - retroagiranno, nell’ipotesi in esame,
alla data dell’assunzione. Rimane ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di
trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata
presso altra forma di previdenza complementare.
In caso di
mancata consegna della comunicazione nel termine di sei mesi dall’assunzione,
il TFR, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà conferito
integralmente alla forma pensionistica individuata ai sensi del citato art. 8,
comma 7, lett. b), del Decreto Legislativo n. 252/2005.
Al fine di
fornire uno strumento di ausilio per la corretta manifestazione della volontà
in ordine alla fattispecie di cui trattasi, la COVIP ha predisposto uno schema
di comunicazione, allegato alla delibera in oggetto, da utilizzarsi all’atto
dell’assunzione.
La Commissione sottolinea
comunque la necessità che il datore di lavoro, in sede di assunzione, effettui
una adeguata informativa al lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.