PREVIDENZA COMPLEMENTARE -  SCELTE DI DESTINAZIONE DEL TFR DA PARTE DEI LAVORATORI CHE ATTIVANO UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO - NUOVI CHIARIMENTI DELLA COVIP

 

Con Deliberazione 24 aprile 2008 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), ad integrazione delle indicazioni già fornite nelle Direttive del 21 marzo 2007, ha diramato chiarimenti in merito alle opzioni circa il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), da parte dei lavoratori che abbiano già effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro (mediante l’utilizzo dei modelli TFR 1 o TFR 2) e che, successivamente, attivino un nuovo rapporto di lavoro.

In via preliminare, la COVIP evidenzia che, in sede di nuova assunzione, il datore di lavoro deve farsi rilasciare dal lavoratore una apposita dichiarazione, nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare, ovvero di mantenerlo secondo il regime di cui all’art. 2120 del Codice civile.

Tale dichiarazione deve essere corredata della attestazione del datore di lavoro di provenienza sulla scelta a suo tempo eseguita dal lavoratore. A questo fine, la Commissione sottolinea l’esigenza che i datori di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, rilascino attestazione sulla scelta compiuta dal lavoratore relativamente alla destinazione del TFR.

Qualora detta attestazione, per particolari motivi, non potesse essere rilasciata, il lavoratore può corredare la propria dichiarazione di altra documentazione comprovante l’opzione a suo tempo effettuata (come, ad esempio, copia del modello TFR 1 o TFR 2 a suo tempo sottoscritto, ovvero, nell’ipotesi di conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare, copia del modulo di adesione alla stessa).

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione di cui trattasi, consegnandone al lavoratore copia controfirmata per ricevuta.

Tanto rilevato, la Commissione esplicita le alternative che si rendono possibili sulla base della verifica della situazione sopra descritta.

 

Lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR secondo il regime dell’art. 2120 del Codice civile

In questa ipotesi, il datore di lavoro continua a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità, da parte del lavoratore, di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

 

Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, trovandosi nelle condizioni stabilite dalla legge, in coerenza con le relative previsioni statutarie e regolamentari, ha riscattato integralmente la posizione individuale

Tale lavoratore è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l’avvenuto esercizio del diritto al riscatto integrale della posizione individuale ed è chiamato ad effettuare nuovamente, entro sei mesi dalla nuova assunzione, la scelta sulla destinazione del TFR, attraverso la compilazione del modello TFR 2.

Resta fermo che, nell’ipotesi di mancata compilazione e consegna del predetto modello entro sei mesi dall’assunzione, il TFR che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà conferito integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Ai sensi di tale norma, qualora entro il periodo di sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore non esprima alcuna scelta, il TFR viene conferito:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo diverso accordo aziendale;

- se sussiste più di una forma pensionistica complementare collettiva, al Fondo pensione individuato con accordo aziendale;

- in mancanza di accordo, al Fondo pensione con maggior numero di iscritti nell’azienda;

- in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di Fondi pensione collettivi di riferimento, alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS (“FONDINPS”).

 

Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione individuale

La COVIP ricorda che, per il lavoratore il quale abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare e non abbia effettuato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo operata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.

Peraltro, nei casi in cui alla variazione del rapporto di lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma di previdenza complementare cui il lavoratore era in precedenza iscritto, quest’ultimo dovrà fornire indicazioni sulla forma pensionistica complementare alla quale intende conferire il TFR maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

La Commissione esprime l’avviso che, per l’effettuazione di tale specifica scelta, anche i lavoratori in argomento possono disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà fra la destinazione del TFR alla previdenza complementare o il mantenimento del medesimo secondo il regime dell’art. 2120 del Codice civile, ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando, e, eventualmente, alla misura del TFR da destinare alla previdenza complementare.

Con riguardo a quest’ultimo profilo, la Commissione precisa che i lavoratori i quali abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, soltanto una quota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, possono decidere di destinare alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all’intero TFR, anche l’aliquota stabilita dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, una quota non inferiore al 50%, in coerenza con le disposizioni dell’art. 8, comma 7, lett. c), punto 2, del Decreto Legislativo n. 252/2005.

Gli effetti della scelta - fa presente la COVIP - retroagiranno, nell’ipotesi in esame, alla data dell’assunzione. Rimane ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei mesi dall’assunzione, il TFR, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà conferito integralmente alla forma pensionistica individuata ai sensi del citato art. 8, comma 7, lett. b), del Decreto Legislativo n. 252/2005.

Al fine di fornire uno strumento di ausilio per la corretta manifestazione della volontà in ordine alla fattispecie di cui trattasi, la COVIP ha predisposto uno schema di comunicazione, allegato alla delibera in oggetto, da utilizzarsi all’atto dell’assunzione.

La Commissione sottolinea comunque la necessità che il datore di lavoro, in sede di assunzione, effettui una adeguata informativa al lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.