TUTELA MATERNITA’ - ASTENSIONE ANTICIPATA DEL LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO
- NOTA 17 APRILE 2008
L’astensione
anticipata dal lavoro delle lavoratrici madri per gravi complicanze della
gravidanza decorre dalla data di inizio della stessa astensione. Quella dovuta
per mansioni o condizioni a rischio, invece, decorrerà dalla data del provvedimento
di astensione anticipata.
Quanto sopra
é stato chiarito dal Ministero del lavoro con la lettera circolare del 17
aprile 2008.
La prima
ipotesi è disciplinata dall’art. 17, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo n. 151/01. Sulla base di tale norma la Direzione Provinciale Del
Lavoro dispone l’interdizione del lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza, fino al periodo di astensione obbligatoria, per uno o più periodi,
qualora si verifichino gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
stesso.
La relativa
domanda si intende accolta nel caso siano trascorsi sette giorni dalla
presentazione della stessa e il provvedimento, in ogni caso, decorrerà dalla
data di inizio dell’astensione del lavoro, la quale coinciderà con il primo
giorno di assenza, corredata dal certificato medico rilasciato alla
lavoratrice.
Altresì, il
citato art. 17 del decreto n. 151, alle lettere b) e c), prevede l’anticipata
astensione obbligatoria della lavoratrice madre quando le condizioni di lavoro
o di tipo ambientale siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e
del bambino.
Al riguardo,
si rammenta che l’articolo 11 del predetto decreto obbliga il datore di lavoro
ad attivarsi per individuare, nell’ambito della valutazione dei rischi, le
lavorazioni che possono risultare pregiudizievoli per le lavoratrici madri,
prevedendo le opportune misure di prevenzione e di protezione da adottare.
Qualora non
sia possibile individuare mansioni appropriate alle condizioni di salute della
lavoratrice ciò determinerà la necessità da parte del datore di lavoro di
comunicare per iscritto la circostanza venutasi a verificare alla DPL
competente per territorio che, ai sensi del più volte citato art. 17, potrà
disporre l’interdizione dal lavoro della medesima lavoratrice.
Tale
provvedimento potrà essere adottato entro sette giorni dalla relativa
comunicazione, fermo restando che lo stesso é una condizione fondamentale per
l’inizio della astensione dal lavoro che in tal caso, come già sopra
anticipato, decorrerà dalla medesima dal provvedimento.
La nota in
commento sottolinea che, in questa ipotesi, l’interdizione dal lavoro decorre
dalla data del provvedimento stesso e che non risulta conforme alla vigente
normativa l’emanazione di un provvedimento che agisca retroattivamente.