TUTELA MATERNITA’ - ASTENSIONE ANTICIPATA DEL LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 17 APRILE 2008

 

L’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici madri per gravi complicanze della gravidanza decorre dalla data di inizio della stessa astensione. Quella dovuta per mansioni o condizioni a rischio, invece, decorrerà dalla data del provvedimento di astensione anticipata.

Quanto sopra é stato chiarito dal Ministero del lavoro con la lettera circolare del 17 aprile 2008.

La prima ipotesi è disciplinata dall’art. 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 151/01. Sulla base di tale norma la Direzione Provinciale Del Lavoro dispone l’interdizione del lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione obbligatoria, per uno o più periodi, qualora si verifichino gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza stesso.

La relativa domanda si intende accolta nel caso siano trascorsi sette giorni dalla presentazione della stessa e il provvedimento, in ogni caso, decorrerà dalla data di inizio dell’astensione del lavoro, la quale coinciderà con il primo giorno di assenza, corredata dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice.

Altresì, il citato art. 17 del decreto n. 151, alle lettere b) e c), prevede l’anticipata astensione obbligatoria della lavoratrice madre quando le condizioni di lavoro o di tipo ambientale siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

Al riguardo, si rammenta che l’articolo 11 del predetto decreto obbliga il datore di lavoro ad attivarsi per individuare, nell’ambito della valutazione dei rischi, le lavorazioni che possono risultare pregiudizievoli per le lavoratrici madri, prevedendo le opportune misure di prevenzione e di protezione da adottare.

Qualora non sia possibile individuare mansioni appropriate alle condizioni di salute della lavoratrice ciò determinerà la necessità da parte del datore di lavoro di comunicare per iscritto la circostanza venutasi a verificare alla DPL competente per territorio che, ai sensi del più volte citato art. 17, potrà disporre l’interdizione dal lavoro della medesima lavoratrice.

Tale provvedimento potrà essere adottato entro sette giorni dalla relativa comunicazione, fermo restando che lo stesso é una condizione fondamentale per l’inizio della astensione dal lavoro che in tal caso, come già sopra anticipato, decorrerà dalla medesima dal provvedimento.

La nota in commento sottolinea che, in questa ipotesi, l’interdizione dal lavoro decorre dalla data del provvedimento stesso e che non risulta conforme alla vigente normativa l’emanazione di un provvedimento che agisca retroattivamente.