TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI - LIBRI MATRICOLA E PAGA -IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI - MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - CHIARIMENTI DEL MINiSTERO DEL LAVORO 

 

Con le circolari n. 5407 del 18 aprile e n. 5831/08 del 2 maggio 2008, il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle violazioni ed alle relative sanzioni connesse all’irregolare tenuta dei libri obbligatori.

Uno degli aspetti chiariti dal Dicastero riguarda l’ambito di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di un precetto.

Le ipotesi prospettate sono due: la prima concerne il caso di violazione di un precetto che coinvolga una pluralità di lavoratori; la seconda riguarda la possibilità di adottare con un unico documento più prescrizioni obbligatorie, di cui all’art. 15 del D. Lgs n. 124/04, per una pluralità di contravvenzioni poste in essere dallo stesso datore di lavoro.

In entrambi i casi, ha puntualizzato il Ministero, il principio generale prevede che da una condotta illecita, sia amministrativa che penale, anche se posta in essere in un medesimo arco temporale, devono scaturire tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati dalla violazione. Il Ministero ad ogni modo non esclude casi in cui dalla violazione di un precetto, che coinvolga una pluralità di lavoratori, possa scaturire una sanzione che sarà applicabile una sola volta, trattandosi di un unico illecito.

 

Applicabilità del “cumulo giuridico”

Peraltro con la seconda nota in commento il Ministero ha precisato che in sede di emissione di ordinanza ingiunzione il personale ispettivo dovrà tenere conto del “c.d. cumulo giuridico”, di cui all’art. 8 della L. n. 689/1981, secondo cui: “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi, con un’azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”; nonché “alla stessa sanzione (...) soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”

 

In virtù dei suddetti chiarimenti, il Dicastero ha poi ritenuto opportuno richiamare i criteri applicativi della normativa, con riferimento alle specifiche violazioni per ciascun libro obbligatorio.

 

Libro matricola

In particolare, con riferimento agli illeciti amministrativi, per l’irregolare tenuta del libro matricola é stato ricordato che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 1124/65, deve tenere “un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell’ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i prestatori d’opera”, nonché annotare cronologicamente una serie di informazioni per ciascun prestatore d’opera.

 

Da tale premessa il Ministero rammenta che discendono alcune conseguenze.

In primo luogo che le registrazioni sul libro di matricola devono essere effettuate prima dell’ammissione al lavoro.

Inoltre, tali registrazioni riguardano “tutti i prestatori d’opera”, e dunque i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i collaboratori coordinati occasionali, i soci che prestino lavoro manuale o che, anche senza partecipare manualmente al lavoro, sovrintendano al lavoro altrui, gli associati in partecipazione e i prestatori d’opera nell’impresa familiare.

I dati da riportare sono il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione.

Infine, il libro di matricola deve essere contrassegnato in ogni pagina e vidimato nell’ultima pagina da un funzionario incaricato dall’Inail prima di essere messo in uso, legato e numerato in ogni pagina, “senza alcuno spazio in bianco “, iscrivendo i dati obbligatori “con inchiostro o altra materia indelebile”, e, “ove sia necessaria qualche cancellazione”, la stessa dovrà essere eseguita “in modo che le parole cancellate siano leggibili”.

Gli obblighi relativi alla tenuta del libro matricola sono violati ogni volta che si ometta, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, la registrazione di un prestatore d’opera e/o quando, con riferimento allo stesso lavoratore, si effettuino una o più inesattezze nella scritturazione.

In entrambe le circostanze saranno rilevate tante condotte illecite quanti sono i lavoratori oggetto di omissione o inesatta scritturazione.

Relativamente alla possibilità di contestare o notificare gli illeciti, il Ministero distingue tre ipotesi:

-  la prima riguarda il caso in cui la violazione venga accertata quando sia già scaduto il termine per i relativi adempimenti contributivi, ossia a periodo di paga scaduto. In tale circostanza la condotta non é sanzionabile in via amministrativa, in quanto si verifica l’omissione del versamento contributivo ed il conseguente illecito amministrativo deve considerarsi connesso a violazioni in materia previdenziale ed assistenziale obbligatoria;

- la seconda ipotesi richiama il caso in cui la violazione sia accertata quando il termine per l’adempimento all’obbligo contributivo non sia ancora scaduto. In questo caso la condotta illecita deve essere sanzionata, in relazione a ciascun lavoratore, dopo aver esperito l’obbligo della diffida obbligatoria, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/04, tenendo conto, però, come detto, del cumulo giuridico;

- l’ultima ipotesi riguarda l’omessa o inesatta scritturazione di uno o più lavoratori per i quali siano stati effettuati tutti gli adempimenti contributivi. Anche in questo caso la condotta illecita deve essere riferita a ciascun lavoratore, sempre dopo aver esperito la procedura di diffida anche in questo caso tenendo conto, però, come detto, del cumulo giuridico.

 

Libro paga sezione presenze

Con riferimento al libro paga sezione presenze, la nota ricorda che l’art. 20, co. 1, n. 2) del DPR 1124/65 prevede l’obbligo per i datori di lavoro di tenere un libro paga in cui siano riportate le indicazioni relative all’orario di lavoro, effettuato il giorno antecedente (o nei termini diversi previsti eccezionalmente  dal comma 2 dell’art. 25 del suddetto DPR), di ogni dipendente.

Il Ministro nel rilevare la strumentalità del libro presenze alla verifica della disciplina in materia di tempi di lavoro precisa che non sussiste l’obbligo di registrare sulla sezione presenze i prestatori d’opera autonomi o “parasubordinati”, i quali, in quanto lavoratori autonomi, non sono destinatari della citata normativa.

Anche in questo caso il Ministero distingue tre ipotesi per la contestazione o notifica degli illeciti in caso di tenuta irregolare del suddetto documento.

Pertanto, come per il libro matricola, anche per il libro paga sezione presenze sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto di omissione o inesatte registrazioni e valgono le regole richiamate dalle tre ipotesi di cui sopra, compresa quella del cumulo giuridico.

 

Prospetti paga

L’art. 5 della L. n. 4/1953 pone in capo a datore di lavoro l’obbligo di consegnare all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto paga.

I soggetti che devono ricevere il prospetto di paga sono i lavoratori dipendenti e gli “operai ausiliari” e “soci dipendenti” delle società cooperative. Il prospetto di paga deve, inoltre, essere consegnato a tutti i lavoratori parasubordinati.

 

Il datore di lavoro si rende inadempiente, integrando la previsione d’illecito amministrativo di cui all’art. 5, L. 4/1953, ogni volta che, all’atto dell’erogazione della retribuzione in favore ad ogni lavoratore, non consegni il prospetto di paga ovvero lo consegni successivamente e/o in modo incompleto o con dati inesatti.

In proposito qualora il prospetto paga sia consegnato non solo successivamente ma anche in modo incompleto si tratterà comunque di un unico illecito e dunque dovrà essere applicata una sola sanzione.

A parere del Ministero sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto della omissione della consegna e della incompletezza dei contenuti e per ogni mese in cui si verifichi tale omissione.

Gli illeciti amministrativi in parola saranno contestati o notificati, previa diffida obbligatoria, e sempre salva l’applicazione del cumulo giuridico

 

Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro

Gli ultimi chiarimenti della nota ministeriale riguardano la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, che deve essere effettuata, entro cinque giorni dalla cessazione stessa, indipendentemente dalla esistenza o meno della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, in quanto i due adempimenti sono indipendenti e come tali possono essere sanzionati autonomamente.

 

Illeciti penali

Infine, con riferimento agli illeciti penali ed in particolare alla possibilità di adottare con un unico atto più prescrizioni obbligatorie, anche se relative ad una pluralità di contravvenzioni poste in essere dallo stesso datore di lavoro, il Dicastero ha precisato che, pur se contenute in un unico documento, in tali casi devono essere adottate una pluralità di prescrizioni, specificando per ciascuna di esse la norma violata, la sanzione prevista, il nominativo del lavoratore a cui si riferisce nonché le modalità per sanare ciascuna singola posizione.