INPS - DENUNCE EMENS - NUOVO DOCUMENTO TECNICO -
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE MODELLO DS22 - MESSAGGIO 14 MAGGIO
2008, N. 11037
Con
messaggio n.11037 del 14 maggio 2008, l’Inps ha comunicato la pubblicazione sul
proprio sito della nuova versione (2.3) del documento tecnico per le denunce
retributive mensili (flusso Emens), tale documento è
reperibile sul sito del Collegio (in calce al presente documento) oltre che sul
portale dell’Istituto.
Le
variazioni introdotte saranno obbligatorie a partire dalla denuncia Emens di competenza del mese di luglio 2008.
Nella
nuova versione del modello sono stati introdotti nuovi dati relativi:
-
all’orario contrattuale;
- alla
percentuale di part-time;
- al
numero di mensilità annue;
- alla
retribuzione “teorica” del mese.
Le modifiche permetteranno la liquidazione
delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni a sostegno del
reddito, nonché l’accredito figurativo extra rapporto di lavoro, senza la
presentazione, da parte dei datori di lavoro, di ulteriore documentazione (ad
esempio, il modello DS22) semplificando i numerosi adempimenti, previdenziali e
non, a carico delle imprese.
Nello
specifico, per quanto attiene alla Sezione relativa ai lavoratori dipendenti,
vengono, fra l’altro, introdotti gli elementi in appresso evidenziati.
- <OrarioContrattuale> di <DenunciaIndividuale>
e di <MesePrecedente> per indicare il numero di
ore settimanali previste dal contratto di lavoro. Per i lavoratori part-time
deve essere indicato l’orario contrattuale del corrispettivo lavoratore a
full-time. Il valore va espresso in centesimi.
- <PercPartTime> di <DenunciaIndividuale>
e di <MesePrecedente>, riferito alla
percentuale di part-time indicata nel contratto di lavoro, a prescindere dalla
forma di part-time (orizzontale, verticale, misto). Il valore va espresso in
centesimi.
- <NumMensilita> di <DenunciaIndividuale>
e di <MesePrecedente>, concernente il numero di
mensilità retribuite nell’anno espresso in millesimi
(nel caso di 13 mensilità dovrà essere indicato il valore 13.000). Tale
formulazione consente di rappresentare anche tipologie per le quali la
determinazione delle retribuzioni ultramensili risultino determinate da un
calcolo più complesso. Ad esempio, per quelle categorie per le quali la
mensilità aggiuntiva preveda la corresponsione dell’importo corrispondente a
200 ore a fronte di un numero di ore di lavoro mensili pari a 173, il valore da
indicare sarà uguale a 13.156 (12 mensilità + 200/173).
Analogamente,
laddove sia prevista la corresponsione di due mensilità aggiuntive determinate
nella misura di 30 giorni a fronte di 26 normalmente retribuiti, il valore da
indicare sarà pari a 14.307 (12 mensilità + (30/26) * 2).
- <RetribTeorica> di <DatiRetributivi>.
In questo elemento deve essere indicato l’importo relativo alla retribuzione
teorica del mese. Per retribuzione teorica si intende la retribuzione che il
lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati
che possono dar luogo ad accredito figurativo, ovvero non tutelati. Nella
determinazione di tale importo dovranno essere escluse le retribuzioni
ultramensili, quali la tredicesima mensilità, le gratifiche, gli importi dovuti
per ferie e festività non godute e gli arretrati dovuti per legge o per contratto relativi ad anni precedenti. Dovranno, inoltre,
essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva
prestazione lavorativa (nel settore edile si tratta, ad esempio della mensa e
del trasporto), fermo restando invece l’inserimento di tutte le competenze
ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno,
straordinario contrattualizzato e valori sottoposti a
ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits
ricorrenti), così come specificato per la determinazione delle <Differenze
Accredito>.
- E’
stata, inoltre, aggiornata la tabella (Appendice B3) recante l’elenco dei Fondi
di previdenza complementare e dei relativi numeri di iscrizione all’Albo della
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
- Con
riferimento alla Sezione concernente i lavoratori “parasubordinati”, è stato
inserito il nuovo valore 15 nell’elemento <TipoRapporto>,
riguardante i volontari del Servizio civile (v. la circolare della Direzione
Generale dell’INPS n. 55 del 30 aprile 2008)
- Per
l’elemento <ISTAT>, a decorrere dal 1° luglio 2008 dovrà essere
utilizzata obbligatoriamente la codifica “ATECO 2007”. Fino a tale data potrà
essere utilizzata ancora la codifica “ATECO 2004”.
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