INPS - DENUNCE EMENS - NUOVO DOCUMENTO TECNICO - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE MODELLO DS22 - MESSAGGIO 14 MAGGIO 2008, N. 11037

 

Con messaggio n.11037 del 14 maggio 2008, l’Inps ha comunicato la pubblicazione sul proprio sito della nuova versione (2.3) del documento tecnico per le denunce retributive mensili (flusso Emens), tale documento è reperibile sul sito del Collegio (in calce al presente documento) oltre che sul portale dell’Istituto.

Le variazioni introdotte saranno obbligatorie a partire dalla denuncia Emens di competenza del mese di luglio 2008.

Nella nuova versione del modello sono stati introdotti nuovi dati relativi:

- all’orario contrattuale;

- alla percentuale di part-time;

- al numero di mensilità annue;

- alla retribuzione “teorica” del mese.

 Le modifiche permetteranno la liquidazione delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni a sostegno del reddito, nonché l’accredito figurativo extra rapporto di lavoro, senza la presentazione, da parte dei datori di lavoro, di ulteriore documentazione (ad esempio, il modello DS22) semplificando i numerosi adempimenti, previdenziali e non, a carico delle imprese.

Nello specifico, per quanto attiene alla Sezione relativa ai lavoratori dipendenti, vengono, fra l’altro, introdotti gli elementi in appresso evidenziati.

 

- <OrarioContrattuale> di <DenunciaIndividuale> e di <MesePrecedente> per indicare il numero di ore settimanali previste dal contratto di lavoro. Per i lavoratori part-time deve essere indicato l’orario contrattuale del corrispettivo lavoratore a full-time. Il valore va espresso in centesimi.

 

- <PercPartTime> di <DenunciaIndividuale> e di <MesePrecedente>, riferito alla percentuale di part-time indicata nel contratto di lavoro, a prescindere dalla forma di part-time (orizzontale, verticale, misto). Il valore va espresso in centesimi.

 

- <NumMensilita> di <DenunciaIndividuale> e di <MesePrecedente>, concernente il numero di mensilità retribuite nell’anno espresso in millesimi (nel caso di 13 mensilità dovrà essere indicato il valore 13.000). Tale formulazione consente di rappresentare anche tipologie per le quali la determinazione delle retribuzioni ultramensili risultino determinate da un calcolo più complesso. Ad esempio, per quelle categorie per le quali la mensilità aggiuntiva preveda la corresponsione dell’importo corrispondente a 200 ore a fronte di un numero di ore di lavoro mensili pari a 173, il valore da indicare sarà uguale a 13.156 (12 mensilità + 200/173).

Analogamente, laddove sia prevista la corresponsione di due mensilità aggiuntive determinate nella misura di 30 giorni a fronte di 26 normalmente retribuiti, il valore da indicare sarà pari a 14.307 (12 mensilità + (30/26) * 2).

 

- <RetribTeorica> di <DatiRetributivi>. In questo elemento deve essere indicato l’importo relativo alla retribuzione teorica del mese. Per retribuzione teorica si intende la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo, ovvero non tutelati. Nella determinazione di tale importo dovranno essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la tredicesima mensilità, le gratifiche, gli importi dovuti per ferie e festività non godute e gli arretrati dovuti per legge o per contratto relativi ad anni precedenti. Dovranno, inoltre, essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa (nel settore edile si tratta, ad esempio della mensa e del trasporto), fermo restando invece l’inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits ricorrenti), così come specificato per la determinazione delle <Differenze Accredito>.

 

- E’ stata, inoltre, aggiornata la tabella (Appendice B3) recante l’elenco dei Fondi di previdenza complementare e dei relativi numeri di iscrizione all’Albo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

 

- Con riferimento alla Sezione concernente i lavoratori “parasubordinati”, è stato inserito il nuovo valore 15 nell’elemento <TipoRapporto>, riguardante i volontari del Servizio civile (v. la circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 55 del 30 aprile 2008)

 

- Per l’elemento <ISTAT>, a decorrere dal 1° luglio 2008 dovrà essere utilizzata obbligatoriamente la codifica “ATECO 2007”. Fino a tale data potrà essere utilizzata ancora la codifica “ATECO 2004”.

 

- Manuale EMens versione 2.3

- Software Emens versione 2.3

 

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