INPS - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI DA
ENTRAMBI I GENITORI - CIRCOLARE INPS N. 36 DEL 19 MARZO 2008
L’Inps, con
circolare n. 36 del 19 marzo 2008, ha chiarito che il diritto all’Assegno per
il Nucleo Familiare spetta al genitore convivente con figli indipendentemente
dalla titolarità di una propria posizione tutelata.
L’Istituto,
confermando gli orientamenti giurisprudenziali in materia, ha rilevato che il
diritto agli assegni di che trattasi ha un radicamento nel soggetto lavoratore
dipendente a prescindere che sussista o meno un rapporto di coniugio tra i
genitori.
Pertanto, il
genitore naturale convivente con figli può usufruire dell’assegno in relazione
all’esistenza di un rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente,
fermo restando che il reddito da prendere in considerazione ai fini
dell’erogazione della prestazione sia quello del genitore convivente.
Tra le
modalità operative, l’Istituto ricorda che il genitore naturale lavoratore
dipendente o titolare di posizione tutelata deve presentare l’apposita
richiesta di assegno per il nucleo familiare contenente, oltre alla
dichiarazione reddituale rilasciata dal genitore naturale convivente con i
figli, una dichiarazione circa l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo
al nucleo formato con i figli del lavoratore richiedente, nonché i dati
necessari al pagamento della prestazione. In questo modo sarà possibile da
parte del soggetto competente erogare detta prestazione direttamente al
genitore convivente.
Di seguito
si pubblica il testo integrale della circolare in parola.
INPS
Roma, 19
Marzo 2008
Circolare n.
36
Oggetto: Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per
figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori
Sommario: Si forniscono istruzioni in merito all’erogazione
dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi
i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i
figli non abbia una propria posizione protetta
Il diritto
all’assegno per il nucleo familiare, nell’ipotesi di figli naturali
riconosciuti da entrambi i genitori, era riconosciuto finora solamente al
genitore convivente con i figli, titolare di una propria posizione tutelata (v.
circolare n. 48 del 19 febbraio 1992).
A seguito di
approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in
linea con l’ordinamento esistente, è stata ricercata una soluzione atta a fornire
tutela a quei nuclei che a tutt’oggi ne risultano privi perché il genitore
naturale convivente con i figli non è titolare di una propria posizione.
Si
forniscono pertanto le istruzioni relative alle modalità di corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare nell’ipotesi di cui trattasi.
È stato
riconosciuto, alla stregua di provvedimenti giudiziari in tal senso, che il
diritto all’assegno per il nucleo familiare ha un radicamento nel soggetto
lavoratore dipendente a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di
coniugio tra i genitori.
Ciò non di
meno appare in linea con l’ordinamento esistente consentire che, in caso di
figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale convivente
con la prole possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in relazione
al rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente, fermo restando che il
reddito da prendere in considerazione per l’erogazione della prestazione è
quello di detto genitore convivente.
Ne consegue
che il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione
tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di
assegno per il nucleo familiare, con le modalità previste dalle disposizioni
vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata direttamente al genitore
convivente.
In sede di
richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo
all’indicazione dei dati reddituali dell’apposito modello di domanda, non dovrà
indicare l’ammontare e la natura dei propri redditi , ma dovrà allegare alla
domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal
genitore naturale convivente con i figli.
Il modello
ANF/FN è pubblicato nella banca dati della modulistica on-line.
Poichè la
prestazione dovrà essere determinata in base ai redditi di tale genitore
convivente con l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, il
medesimo dovrà dichiarare l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo al
proprio nucleo da lui formato con i figli del lavoratore richiedente e dovrà
inoltre fornire indicazione circa i dati necessari al pagamento della
prestazione.
Il soggetto
competente al pagamento, secondo la disciplina dell’assegno per il nucleo
familiare (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti
diretti),al quale è stata presentata la domanda, provvederà ad erogare la
prestazione al genitore naturale convivente con i figli non titolare di un
autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, secondo le modalità indicate
dallo stesso.
Tale
criterio troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale.