RIMBORSO CARENZA INFORTUNI
Si ricorda
alle imprese associate che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione
erogata agli operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario
allegare all’apposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia
all’Inail relativa ad ogni evento.
Si rammenta
inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire al Collegio entro sei
mesi dalla data dell’infortunio e che pertanto le domande pervenute dopo tale
termine non potranno essere esaminate.
Gli uffici
del Collegio sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna
della documentazione illustrativa.