IVA - OPERE DI
URBANIZZAZIONE - STRADE RESIDENZIALI
(RM n.202/E del 19/5/08)
L’aliquota IVA del 10% prevista per
le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relative alla
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (n.
127-quinquies e 127-septies, tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972) si applica
nell’ipotesi di costruzione di strade residenziali o di marciapiedi e vialetti
pedonali sulle stesse, mentre per i lavori di manutenzione ed ammodernamento
della sede stradale l’IVA è dovuta con aliquota ordinaria, pari al 20%.
Così si è espressa l’Agenzia delle
Entrate con la R.M. n. 202/E del 19 maggio 2008, in risposta ad un’istanza d’interpello
relativa al corretto regime IVA applicabile all’esecuzione di lavori stradali,
nell’ambito di un contratto d’appalto, riguardanti sia la manutenzione e
l’allargamento dell’impianto stradale esistente, sia la realizzazione della
fondazione stradale e di marciapiedi lungo strade residenziali.
In tal ambito, l’Amministrazione
finanziaria, ribadendo che sono soggette all’aliquota IVA del 10% le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge n.
847/1964, come modificato dall’art. 44 della legge n. 865/1971, ha chiarito
che:
- fra le opere di urbanizzazione
primaria sono comprese anche le strade residenziali, ovvero quelle realizzate
in funzione di un centro abitato, già costruito o da costruire, intendendosi
per tali unicamente le strade che attraversano, e sono al servizio, dei centri
abitati, così come individuate dai Comuni nell’ambito degli strumenti
urbanistici generali o nei P.U.P., che stabiliscono la collocazione degli
insediamenti residenziali;
- l’aliquota IVA del 10%, stabilita
per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si applica
unicamente nell’ipotesi in cui gli interventi si riferiscono alla costruzione
ex novo di strade residenziali, così come individuate dai Comuni secondo la
prescritta procedura urbanistica, o di marciapiedi e vialetti pedonali di
strade residenziali già esistenti.
Infine,
con la citata R.M. n. 202/E/2008 viene chiarito che i lavori di ammodernamento,
sistemazione, pavimentazione della sede stradale, non essendo riconducibili nel
concetto di “costruzione ex novo” di un’opera edilizia, rappresentano una
semplice miglioria o modifica dell’opera stessa, e come tali non rientrano tra
gli interventi che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta.