NOVITA’ FISCALI -
ELIMINAZIONE DELL’ICI SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE
(Decreto Legge 27/5/08, n. 93)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del
28 maggio 2008 è stato pubblicato il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93,
recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle
famiglie”, che contiene le prime misure fiscali adottate dal nuovo Governo,
finalizzate alla riduzione del carico fiscale per i contribuenti.
Fra le disposizioni fiscali,
contenute nel D.L. 93/2008, in vigore dal 29 maggio 2008, vi è l’eliminazione
dell’ICI sull’abitazione principale.
A decorrere dal 2008, l’art.1, comma
1, del D.L. 93/2008 elimina l’ICI sull’abitazione principale[1] e sulle
relative pertinenze (box, cantina, soffitta), ad esclusione delle abitazioni
accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in
ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico).
Al contempo, l’art.1, comma 3, del
decreto in esame abroga le previgenti norme, relative alle detrazioni ICI per
le abitazioni principali non di lusso, tra cui i commi 2-bis e 2-ter dell’art.
8 del D.Lgs. 504/1992 (introdotti dall’art.1, comma 5, della legge 244/2007)
riguardanti la detrazione dell’1,33 del valore catastale dell’immobile, fino ad
un importo massimo di 200 euro.
Inoltre, viene stabilito che, fino
alla definizione del nuovo patto di stabilità interno, in funzione
dell’attuazione del federalismo fiscale, le regioni e gli enti locali non
possano deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote,
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge
dello Stato (ad esempio, addizionali regionali e comunali IRPEF, IRAP ed ICI -
art.1, comma 7, del D.L. 93/2008).
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[1] Ai fini ICI, per unità
immobiliare adibita ad “abitazione principale” si intende quella in cui il
contribuente, che la possiede come proprietario, usufruttuario, o in virtù di
un altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente (art. 8,
comma 2, del D.Lgs. 504/1992).
Nella
stessa nozione di “abitazione principale”, esclusa dall’ICI, rientrano,
altresì, la casa coniugale del contribuente, che non sia stata a lui assegnata
a seguito di un provvedimento giudiziario di separazione legale o di altro atto
equiparato (a condizione che questi non sia proprietario o vanti un diritto
reale su un’altra abitazione, situata nello stesso comune in cui si trova la
casa coniugale), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (art.1, comma 3, del D.L.
93/2008).