DETRAZIONE DEL 55% PER
IL RISPARMIO ENERGETICO - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
(RM n.207/E del 20/5/08)
Nell’ipotesi di interventi su un
edificio, riguardanti sia l’isolamento termico del tetto, sia l’installazione
di pannelli fotovoltaici, la detrazione del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 20-24, della
legge 244/2007) è riconosciuta unicamente sulle spese sostenute per l’isolamento
del tetto, a condizione che vengano rispettati i valori di risparmio energetico
previsti dalla normativa vigente.
Così si è espressa l’Agenzia delle
Entrate con la R.M. n. 207/E del 20 maggio 2008, in risposta ad un quesito
formulato da un contribuente, relativo alla cumulabilità tra la detrazione del
55% per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti e la
“tariffa incentivante”, prevista nel caso di installazione di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte solare (art. 7,
comma 2, del D.Lgs. n. 387/2003).
Con specifico riferimento al caso di
specie, l’Amministrazione finanziaria premette, innanzitutto, che le due
agevolazioni hanno finalità diverse, in quanto l’agevolazione della “tariffa
incentivante”, prevista per l’installazione dei pannelli fotovoltaici,
costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da
fonte solare, mentre la detrazione del 55%, operante per la riqualificazione
energetica degli edifici, è finalizzata alla riduzione dei consumi.
Inoltre, l’Amministrazione
finanziaria ribadisce che tali agevolazioni non sono fra loro cumulabili, e
chiarisce che:
- le spese sostenute per la
realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia
elettrica, non possono essere agevolate con la detrazione del 55%, relativa,
invece, agli interventi di risparmio energetico;
-
le spese sostenute per l’isolamento termico del tetto del fabbricato,
comprensive della relativa manodopera, possono beneficiare della detrazione del
55% nell’ipotesi in cui l’intervento eseguito rispetti i valori previsti dalla
normativa vigente.