QUALIFICAZIONE - LA SOA DEVE CONTROLLARE I
REQUISITI CHE HANNO DATO LUOGO ALL’ATTESTAZIONE ANCHE SE QUESTA VIENE
RESTITUITA
Con il Comunicato n. 52 del
7.5.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22.5.2008, l’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici fornisce alle Società Organismo di
Attestazione (SOA) indicazioni sui criteri da seguire nell’attività di
attestazione, con particolare riferimento ai procedimenti di controllo, al fine
di contrastare l’ormai frequente fenomeno di restituzione o rinuncia
dell’attestazione operata dall’impresa proprio per evitare i controlli
periodici medesimi.
Preso atto della forte diffusione
del fenomeno e per contrastare tale comportamento delle imprese, l’Autorità con
la determinazione n. 6/2006 già aveva precisato che la restituzione
dell’attestazione non può determinare l’estinzione del relativo procedimento di
controllo, finalizzato ad accertare che l’attestazione sia stata rilasciata nel
pieno rispetto dei requisiti indicati nel D.P.R. 34/2000, oltre che a
verificare se gli stessi permangono in capo all’impresa, consentendo quindi di
valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti
provvedimenti nei confronti dell’impresa stessa.
L’Autorità di vigilanza con il
comunicato n. 52 osserva dunque che tale comportamento delle imprese, fermo
restando il diritto delle stesse alla restituzione/rinuncia dell’attestazione,
potrebbe essere determinato dalla convinzione di estinguere qualsiasi
procedimento di controllo. Quindi, al fine di arginare la diffusione di tale
condotta si chiede a tutte le SOA autorizzate di procedere, dopo la
restituzione, alla verifica, secondo le modalità indicate dall’art. 40, comma 3
del D. Lgs. n. 163/2006, di tutti i requisiti che hanno dato luogo al rilascio
dell’attestazione oggetto di verifica e di procedere, secondo quanto previsto
dall’art 40, comma 9-ter dello stesso decreto, alla revoca dell’attestazione,
qualora accertino che l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in
carenza dei requisiti prescritti.
Si pubblica di seguito il testo del
comunicato in parola.
Comunicato Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
“Criteri vincolanti le
Società organismi di attestazione (SOA) nell’esercizio dell’attività di
attestazione”
(G.U. 22/5/2008 n. 119)
Nell’esercizio del potere di
vigilanza sul sistema di qualificazione e, in particolare, nell’ambito dei
procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, questa
Autorità ha monitorato il fenomeno della restituzione/rinuncia delle
attestazioni da parte dell’impresa tesa a far venir meno l’oggetto della
verifica (l’attestazione). Al fine di arginare il suddetto fenomeno, questa
Autorità con la determinazione n. 6/2006 ha precisato che «la restituzione
dell’attestazione non può determinare l’estinzione del relativo procedimento di
controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l’attestazione
sia stata rilasciata nel “pieno rispetto dei requisiti” indicati nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000, così come sancito dall’art. 14 del
regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono in capo all’impresa i
prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nello stesso
regolamento (articoli 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti
per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell’impresa
stessa».
Il fenomeno della
restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle imprese, tuttavia, non
si evidenzia solo in occasione dei procedimenti di controllo sulle attestazioni
rilasciate dalle SOA, ma costituisce un comportamento ricorrente che
periodicamente viene comunicato dalle SOA a questa Autorità.
Chiaramente la restituzione/rinuncia
dell’attestazione da parte di un’impresa assume un diverso rilievo allorchè
riguarda un’attestazione in corso di validità o un’attestazione per la quale e’
in scadenza la verifica triennale.
Pur confermando il diritto
dell’impresa alla restituzione/rinuncia, al fine di monitorare tali
comportamenti che potrebbero essere determinati dalla convinzione dell’impresa
di estinguere qualsiasi controllo sulle suddette attestazioni, si chiede a
tutte le SOA autorizzate di procedere, comunque, dopo la restituzione, a
verificare, secondo le modalità indicate dall’art. 40, comma 3 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 «tutti i requisiti» che hanno dato luogo al
rilascio dell’attestazione in questione e di procedere, secondo quanto previsto
dall’art. 40, comma 9-ter del suddetto decreto, qualora accertino che
l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti
prescritti.
L’esito delle suddette verifiche,
corredato dal provvedimento di revoca dell’attestazione, deve essere
tempestivamente comunicato all’Autorità al fine dell’esercizio dei poteri di
competenza.