SOPPRESSO L’OBBLIGO DI INDICARE NELL’ATTO DI
COMPRAVENDITA LA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI
Il
decreto legge 112 del 25/6/2008 riguarda diverse disposizioni in tema di
competitività e riordino di norme per lo sviluppo economico. All’art. 35 ,
secondo comma, è stata stabilita la soppressione dell’art. 13 del D.M. 37/2008,
sostitutivo della legge 46/1990, in tema di impianti negli edifici. La norma
ora soppressa (pubblicata sul Notiziario n. 3/2008 a pag 322) prevedeva
l’obbligo di indicare negli atti di compravendita degli immobili la garanzia
del venditore in ordine alla conformità alle norme degli impianti
dell’immobile, allegandone ove possibile il certificato di conformità reso
dall’installatore che ha realizzato ogni singolo impianto.
La
nuova norma è in vigore dal 25 giugno 2008 e, essendo stata introdotta con
decreto legge, diverrà definitiva con la
conversione in legge che deve avvenire entro il 24 agosto 2008 (60 giorni).
DECRETO-LEGGE
25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione Tributaria.
(G.U.
n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)
testo in
vigore dal: 25-6-2008
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli
impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di
adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un
reale sistema di verifiche di impianti di cui
alla lettera a) con
l'obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione
della disciplina sanzionatoria
in caso di violazioni
di obblighi stabiliti
dai provvedimenti previsti alle lettere
a) e b).
2. L'articolo 13 del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.