INPS - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - LIVELLI DI
REDDITO PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2008 - 30 GIUGNO 2009 - ASSEGNI PER I NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO UN COMPONENTE INABILE E PER I NUCLEI ORFANILI PER IL
PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2008
1) Periodo
1° luglio 2008 - 30 giugno 2009 - Tabelle ANF per tutti i nuclei familiari
L'Inps, con circolare n. 69 del 4 luglio
La circolare fornisce sia le fasce di reddito da applicare
ai nuclei familiari con figli sia quelle relative ai nuclei senza figli.
I lavoratori dipendenti che hanno diritto alla
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, al fine della percezione
dello stesso per il periodo decorrente dal 1° luglio 2008, sono tenuti a
presentare, al proprio datore di lavoro, la modulistica (ANF/DIP) attestante la
composizione del nucleo familiare e del relativo reddito. Il reddito familiare
da dichiarare è quello dell'anno 2007.
Il modello necessario per la
domanda dell’assegno, denominato ANF/DIP, vale sia come domanda per la
corresponsione od il rinnovo dell’assegno e relativa dichiarazione dei redditi
conseguiti nel 2007, sia per la comunicazione delle variazioni delle situazioni
familiari dichiarate, ed è predisposto su carta semplice in unica copia, per
semplificare le operazioni procedurali previste.
Il modulo andrà consegnato da
parte dei lavoratori alle Imprese, che dovranno conservarlo agli atti e
procedere alla corresponsione degli assegni sulla base della domanda.
Salvo modifiche della
composizione familiare non andrà presentato da parte dei dipendenti interessati
lo stato di famiglia, in quanto il Decreto Ministeriale 11 maggio
Le tabelle indicanti le fasce di reddito ed i relativi
importi dell’assegno per il nucleo familiare valevoli per il periodo 1° luglio
2008 - 30 giugno 2009 sono pubblicati sul sito internet del Collegio (in calce
alla presente circolare) e sono comunque disponibili presso gli uffici del
Collegio.
2) Periodo 1° gennaio
2008 - 30 giugno 2008 - Assegni per i nuclei familiari con almeno un componente
inabile e per i nuclei orfanili
Per tali nuclei familiari, e solo per questi, le
imprese dovranno procedere anche ad un ricalcolo degli assegni spettanti per il
periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2008.
Infatti gli assegni per i nuclei orfanili e per i nuclei
familiari con almeno un componente inabile sono stati oggetto anche di una
ulteriore e precedente variazione secondo quanto previsto dalla Legge
Finanziaria 2008, art. 1 comma 200.
Conseguentemente l’Inps con circolare 68 del 10 giugno
Peraltro, a decorrere dal 1° luglio 2008, anche per i
nuclei in commento trovano applicazione le tabelle 1° luglio 2008 - 30 giugno
2009
Le variazioni, riepilogate nella circolare Inps n. 68/2008,
introdotte dalla Finanziaria 2008, possono essere riassunte come di seguito:
1) Nuclei familiari con entrambi i genitori e
almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e
nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un
figlio maggiorenne inabile
Tali due tipologie di nuclei familiari, prima distinte
(rispettivamente tabella 14 e tabella 17), sono state unificate e i livelli di
reddito e gli importi dell’assegno sono riportati nell’unica tabella 14 da
utilizzare per entrambi i casi, mentre la previgente tabella 17 è abrogata.
2) Nuclei familiari con un solo genitore e
almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e
nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un
figlio maggiorenne inabile
Tali due tipologie di nuclei familiari, prima distinte
(rispettivamente tabella 15 e tabella 18), sono state unificate e i livelli di
reddito e gli importi dell’assegno sono riportati nell’unica tabella 15 da
utilizzare per entrambi i casi, mentre la previgente tabella 18 è abrogata.
3) Nuclei orfanili e nuclei senza figli con
componenti inabili
Gli importi dell’assegno per i nuclei orfanili ed i nuclei
senza figli con componenti inabili sono stati rivalutati del 10 per cento,
fermi restando i livelli di reddito familiare, che non hanno subito alcuna rimodulazione
né rivalutazione. Conseguentemente sono state aggiornate le tabelle 13, 16 e
19, relative ai nuclei orfanili, e 20A, 20B,
Adempimenti a carico delle imprese
Per effetto di tali variazioni i datori di lavoro, sulla
base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande
già presentate ed in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio
2008, e per il solo periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno 2008, con riferimento
ai nuclei familiari in commento determineranno la misura dell’assegno spettante
sulla base delle nuove tabelle allegate alla circolare Inps n. 68/2008. Tale
importo sarà corrisposto per intero ovvero limitatamente alla differenza con
quanto già erogato.
I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli
assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o delle
eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D del
modello DM10 “L036”.
La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il
giorno 16 settembre 2008 (ossia il giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di emanazione della circolare n. 68/2008).
Le tabelle indicanti le fasce di reddito ed i relativi
importi dell’assegno per il nucleo familiare per i soli nuclei orfanili e per i
nuclei familiari con almeno un componente inabile e valevoli per il periodo 1°
gennaio 2008 - 30 giugno 2008 sono pubblicati sul sito internet del Collegio
(in calce alla presente circolare) e sono comunque disponibili presso gli
uffici del Collegio. Si ribadisce che anche per i nuclei orfanili e per i
nuclei familiari con almeno un componente inabile per il periodo 1° luglio 2008
- 30 giugno 2009 valgono le tabelle allegate alla circolare dell’Istituto n. 69/2008
e allegate in calce al presente documento.
- Periodo 1° luglio 2008 - 30
giugno 2009 - Tabelle ANF per tutti i nuclei familiari -
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