CONVENZIONE
CARIPLO-CENTREDIL PER I MUTUI
In
riferimento alla Convenzione CARIPLO/CENTREDIL si pubblicano i tassi di interesse applicabili alle
operazioni di mutuo con decorrenza 1 gennaio 1999
Ai
fini dell'applicazione della Convenzione le imprese associate dovranno
presentare agli sportelli CARIPLO una dichiarazione, rilasciata dal Collegio,
che attesti l'associazione dell'azienda al Collegio stesso.
CONDIZIONI
VIGENTI DAL 1 GENNAIO 1999
Mutui
con provvista in lire
TASSO
FISSO - PAGAMENTO SEMESTRALE
Edilizia
abitativa fino a 10
anni da 11 a 15
anni
Tasso
semestrale 2,43% 2,53%
Rata
x milione x semestre 63.700 (10
anni) 47.900 (15
anni)
Terziario
e vacanze fino a 10 anni da 11 a 15 anni
Tasso
semestrale 2,53% 2,63%
Rata
x milione x semestre 64.300 (10
anni) 48.600 (15
anni)
Mutui
con provvista in lire
TASSO
VARIABILE - PAGAMENTO SEMESTRALE (nota 1)
Edilizia
abitativa Tasso Rata x
semestre x milione
tasso
semestrale iniziale 2,024(valore
medio)
Semestrale
a regime
durata 10 anni(*) 2,085%(a regime) 61.600
durata 15 anni(*) 2,085%(a regime) 45.100
durata 20 anni(*) 2,085%(a regime) 37.100
da 21 a 30 anni(*) 2,135%(a regime) 29.700
Mutui
con provvista in lire
TASSO
VARIABILE - RIMBORSO SEMESTRALE (nota 1)
Terziario
e vacanze Tasso mensile Rata mensile x milione
tasso
semestrale iniziale 2,075%(valore
medio)
10 anni 2,185%(a
regime) 62.200
15 anni 2,185%(a
regime) 45.800
Anticipi
in conto mutui (somministrazioni)
-
Sono applicate le medesime condizioni del mutuo
Anticipazioni
Fondiarie e Finanziamento Fondiario in c/c
-
Tasso di interesse variabile: EURBOR 3 mesi + 1,20 annuale
COMMISSIONI
E SPESE
Compenso
di istruttoria su importo deliberato L. 150.000 fino a 100 milioni sull'importo
eccedente lo 0,5%
-
frazionamenti contestuali:
25.000
per lotto
-
erogazioni rateali:
75.000
per atto
-
anticipazioni in conto mutuo:
75.000
per atto
Anticipata
estinzione
Riduzione
del 50% dell'indennizzo di anticipata estinzione totale o parziale per mutui a
tasso variabile. Nessuna riduzione per mutui a tasso fisso.
Nota
1:
Il
tasso a regime è quello rilevato il quartultimo giorno lavorativo antecedente
l'inizio di ciascun periodo di riferimento + spread concordato.
(*)
agli stessi tassi è possibile fare durate intermedie.