DECRETI LEGGE NN. 93, 97 E 112 DEL 2008 -
NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRIME INDICAZIONI
I recenti decreti legge (n. 93/2008, n.
97/2008 e n. 112/2008) emanati dal Governo hanno introdotto rilevanti novità in
materia di gestione del rapporto di lavoro. Peraltro la prevista conversione in
legge dei citati decreti potrebbe apportare ulteriori novità o modifiche.
Di seguito si fornisce per gli aspetti di
interesse diretto per le imprese uno schematico riepilogo delle principali
modifiche. Per un'analisi più approfondita si rinvia alle singole informative
che verranno successivamente predisposte, anche alla luce degli attesi e preannunciati
chiarimenti.
A) Novità già in
vigore al 25 giugno 2008
1) Abrogazione comunicazione online delle dimissioni del
lavoratore (D.L. n. 112/2008)
E' stata abrogata la norma che prevedeva che
le dimissioni volontarie unilaterali del lavoratore dovessero essere
formalizzate attraverso un modulo informatico da inviare on-line al Ministero
del Lavoro. Dal 25 giugno scorso pertanto non è più richiesto il rispetto di
tale formalità.
2) Sospensione attività imprenditoriale (D.L. n.
112/2008)
E' stata abrogata la norma secondo cui gli
organi di vigilanza potevano disporre la sospensione del cantiere nel caso di accertamento
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
3) Tempo determinato (D.L. n. 112/2008)
E' stata introdotta la possibilità di
derogare alla durata massima del contratto a tempo determinato fissata in 36
mesi, per la generalità dei casi, dalla Legge n. 368/2001. Tale deroga deve
avvenire con apposito accordo sindacale, a livello nazionale o territoriale o
aziendale, stipulato con le parti sociali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
Con analogo accordo è poi possibile prevedere
una deroga al diritto di precedenza accordato al lavoratore che, nell’esecuzione
di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. In tal caso il
lavoratore avrebbe il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal medesimo datore di lavoro entro i successivi
dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei
rapporti a termine.
Infine, pur confermando che il contratto di
lavoro a tempo indeterminato è la regola, si chiarisce che il ricorso a
prestazioni di lavoro a durata limitata non deve rispondere ad esigenze di
carattere eccezionale, ma a motivi oggettivi, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
4) Detassazione degli straordinari (D.L. n. 93/2008)
E' stata introdotta, a titolo sperimentale
per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008, una tassazione agevolata del 10%
sulle somme corrisposte, nel limite di 3.000 euro lordi, ai lavoratori
dipendenti a titolo di straordinario, di lavoro supplementare o in applicazione
di clausole elastiche nel caso di contratti part-time, o di incrementi di
produttività, purché il reddito lordo conseguito dal lavoratore nel 2007 non
superi i 30.000 euro.
Tale tassazione sostituisce, per le voci
retributive citate, l'ordinaria tassazione Irpef per scaglioni e le addizionali
regionali e comunali.
Per l'effettiva applicazione della imposizione fiscale agevolata si attendono i necessari
chiarimenti operativi da parte dei Dicasteri competenti.
5) Abrogazione erogazioni liberali (D.L. n. 93/2008)
E' stata abrogata la norma che consentiva di
non assoggettare ad Irpef le erogazioni liberali, non superiori nel periodo
d'imposta ad euro 258,23, concesse in occasione di festività o ricorrenze alla
generalità o a categorie di dipendenti nonché i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli
corrisposti a dipendenti vittime dell'usura o di richieste estorsive.
6) Abrogazione delle comunicazioni in materia
di apprendistato e della visita preventiva (D.L. n. 112/2008)
E' stato abrogato l'obbligo di comunicazione
delle informazioni alle famiglie (o a chi presta la potestà genitoriale) per
gli apprendisti minorenni.
Inoltre, i datori di lavoro non saranno più
tenuti a comunicare entro 10 giorni al Centro per l'impiego i nominativi degli
apprendisti che, al termine del percorso di apprendimento, non abbiamo
conseguito la qualifica. Non dovranno neppure comunicare i nominativi degli
apprendisti che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di
addestramento pratico, ai quali non sia stata
attribuita la qualifica.
Infine è stato abrogato l'obbligo secondo cui
l'assunzione dell'apprendista doveva essere preceduta
da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentissero
la occupazione nel lavoro per il quale doveva essere
assunto. Pertanto, per l'assunzione degli apprendisti, sia minorenni che
maggiorenni, qualora soggetti a sorveglianza sanitaria (e dunque nel settore
edile sempre almeno nel caso di operai - apprendisti) rimane
l'obbligo di far visitare l'apprendista dal solo medico competente.
7) Legge n. 68/1999 soppresso il certificato
di ottemperanza (D.L. n. 112/2008)
Viene
soppresso il rilascio della certificazione da parte di uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza agli adempimenti sul
collocamento obbligatorio ex Legge n. 68/1999. Tale situazione, necessaria per
partecipare alle gare di appalti pubblici, sarà autocertificata.
8)
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (D.L. n. 112/2008)
È stata
rivisitata la definizione di ''lavoratore mobile", riferendo tale
qualifica a tutte le imprese che impiegano personale per il trasporto sia per
conto proprio che per conto di terzi.
Relativamente
al lavoratore notturno, viene inserita la precisazione che per considerare
''notturno" un lavoratore in base alle condizioni definite dai contratti
collettivi è necessario che egli comunque svolga durante il periodo notturno
''almeno tre ore" di lavoro, così come previsto per la definizione legale.
In
merito alla materia dei riposi, le modifiche riguardano, in primo luogo, quello
giornaliero, con l'introduzione di una ulteriore
deroga alla consecutività delle 11 ore di riposo. Il lavoratore ha diritto a un
periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore; detta
consecutività può essere derogata in caso di attività caratterizzata da periodi
di lavoro frazionati durante le giornate e, con le modifiche della manovra
governativa di che trattasi, anche per le attività caratterizzate da ''regimi
di reperibilità''.
Per
quanto riguarda il riposo settimanale, inoltre, poiché tale periodo di almeno
24 ore consecutive ( di regola in coincidenza con la domenica) va a cumularsi
con le ore di riposo giornaliero (di 11 ore come sopra detto), per renderne
maggiormente flessibile il riscontro, la manovra introduce la possibilità di
verificare il rispetto delle 35 ore di sosta ''come media in un periodo non
superiore a 14 giorni".
Ultima
novità riguarda il regime delle deroghe e, in particolare, la materia dei
riposi giornalieri, delle pause e del lavoro notturno. Finora disposizioni
alternative potevano essere decise solo dalla contrattazione collettiva
nazionale. Viceversa ora è consentito che, in assenza di disposizioni da parte
dei c.c.n.l., le deroghe possano essere fissate anche
mediante contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Sono state apportate modifiche anche al
regime sanzionatorio.
9) Abrogazione comunicazione superamento 48 ore (D.L. n.
112/2008)
E' stata abrogata la norma che imponeva, per
le unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, di comunicare alla
Direzione Provinciale del Lavoro il superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale.
10) Abrogazione della doppia sanzione in caso
di inosservanza dell'obbligo di munire della tessera di riconoscimento il
personale occupato (D.L. n. 112/2008)
Nell'ambito di attività in appalto o
subappalto rimane l'obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera
di riconoscimento, ma è stata abrogata una delle due sanzioni che puniva datore
di lavoro e dirigente in caso di inadempimento. Dal 25 giugno tale inosservanza
è sanzionata "solamente" ai sensi della lettera m) dell'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza (sanzione
amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore).
11) Adempimenti formali richiesti dalla
disciplina sulla solidarietà in materia di appalti e subappalti (D.L. n.
97/2008)
Sono stati abrogati gli adempimenti formali,
tra cui la predisposizione di F24 ovvero una dichiarazione rilasciata dal
consulente circa l'esatto versamento degli oneri contributivi e fiscali per
singolo cantiere, previsti dal Decreto Ministeriale n. 74/2008. Rimane peraltro
il regime di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore che
continua ad essere disciplinato dall’art. 1676 del Codice Civile, dall’art. 29
del D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art. 35 comma 28, della Legge 248/2006 (cfr. Not. n. 6/2008).
12) Legge n. 68/1999 invio prospetto
informativo (D.L. n. 112/2008)
L'invio del prospetto
disabili relativo al rispetto del collocamento
obbligatorio potrà avvenire solo on-line e non dovrà più essere ripetuto
annualmente. Infatti, se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono
cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da
incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto a
inviare un nuovo prospetto.
Il modulo per l'invio
del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento
dei dati, verranno definiti con apposito decreto ministeriale.
13) Comunicazione Inail infortunio di un
giorno oltre a quello dell'infortunio (D.L. n. 97/2008)
L’obbligo di comunicare all’Inail i dati relativi agli
infortuni con prognosi di almeno un giorno escluso quello dell’evento,
introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza, è stato
posticipato ed entrerà in vigore soltanto dal 1° gennaio 2009.
14) Visite preassuntive (D.L.
n. 97/2008)
Entrerà in vigore solo dal prossimo 1°
gennaio 2009 la previsione, contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008
- Testo Unico sulla Sicurezza, secondo cui non può essere
effettuata in fase preassuntiva la visita medica
preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica.
15) Privacy (D.L. n. 112/2008)
E' stata introdotta la previsione secondo cui
sono esonerati dall'obbligo di predisposizione del Documento Programmatico
sulla Sicurezza - DPS - le imprese (e, in generale, tutti i soggetti) che
trattano, oltre ai dati personali “comuni”, quale unico eventuale dato
sensibile lo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione
della relativa diagnosi (es. certificato di assenza per malattia).
Per tale categoria di imprese l’obbligo di
redazione del DPS viene eliminato e sostituito da un’autocertificazione.
16) Lavoro accessorio (D.L. n. 112/2008)
E' stata ampliata la casistica delle
prestazioni lavorative che possono essere svolte con tale tipologia
contrattuale, ricomprendendovi, tra le altre, le prestazioni rese nell'ambito
dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto
scolastico di ogni ordine e grado. Rimane immutato il limite per cui il
compenso non può eccedere i 5.000 euro
annui, elevabili a 10.000 euro nel caso di attività nell'ambito di imprese
familiari.
B) Novità che ancora
non sono entrate in vigore
1) Abolizione del divieto di cumulo tra
pensione e redditi di lavoro (D.L. n. 112/2008)
A
decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità (solo quelle dirette)
diventano totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Sempre dalla stessa data saranno totalmente cumulabili con i predetti redditi
anche le pensioni (sempre solo quelle dirette) conseguite nel regime
contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 per
le donne.
2) Istituzione del Libro Unico del Lavoro e
abrogazione del libro matricola, del libro paga e della consegna del cedolino
paga (D.L. n. 112/2008)
E' prevista l'introduzione del nuovo ''Libro Unico"
sul lavoro. Con l'esclusione del solo datore di lavoro domestico, i datori di
lavoro privati dovranno istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale
iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e
gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Tale libro sostituirà i
libri matricola e paga.
Il libro
unico sostituirà anche l'attuale cedolino paga,
disciplinato dalla legge n. 4/1953. Infatti, è previsto che con la consegna al
lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico, il datore
di lavoro adempia agli obblighi di cui alla predetta
legge.
L'attuazione della disciplina è rimessa a un
successivo provvedimento del Ministro del Lavoro.
3) Documenti da consegnare all'atto
dell'assunzione (D.L. n. 112/2008)
Sempre dall'entrata
in vigore del Libro Unico sul lavoro, il datore di lavoro all'atto
dell'assunzione, prima dell'inizio della attività di
lavoro, dovrà consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa al Centro per l'impiego, in tal
modo adempierà anche all'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni di
svolgimento del rapporto di lavoro contenute nel D.Lgs. n. 152/1997.
Tale obbligo si
intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore,
prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di
lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal citato Decreto n.
152/1997.
4) Privacy (D.L. n. 112/2008)
La previsione di un DPS a carattere
semplificato per la generalità delle imprese che trattano dati comuni e
sensibili - diversi da quelli relativi all’assenza per malattia - è rimessa a
un successivo intervento di aggiornamento del disciplinare tecnico di cui
all’Allegato B), da realizzarsi con Decreto Ministeriale entro due mesi dall’entrata
in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112/08.
Il rispetto del termine di due mesi è
presidiato dalla previsione contenuta nell’art. 29, co.
3 del D.L. n. 112/08, secondo cui la mancata adozione del decreto di
adeguamento entro la scadenza indicata rende applicabile a tutte le imprese
titolari di un trattamento (indipendentemente dalla natura dei dati trattati,
comuni e/o sensibili) la disciplina privilegiata dell’autocertificazione ex
art. 34, co. 1-bis del D.Lgs. n. 196/2003.
5) Modifiche alla
disciplina del contratto di apprendistato (D.L. n. 112/2008)
Sull'apprendistato si
mira a una piena valorizzazione dell'autonomia collettiva, rinviando alle parti
sociali la possibilità di costruire un modello più efficiente e meno
frammentato di formazione.