DECRETI LEGGE NN. 93, 97 E 112 DEL 2008 - NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRIME INDICAZIONI

 

 

I recenti decreti legge (n. 93/2008, n. 97/2008 e n. 112/2008) emanati dal Governo hanno introdotto rilevanti novità in materia di gestione del rapporto di lavoro. Peraltro la prevista conversione in legge dei citati decreti potrebbe apportare ulteriori novità o modifiche.

Di seguito si fornisce per gli aspetti di interesse diretto per le imprese uno schematico riepilogo delle principali modifiche. Per un'analisi più approfondita si rinvia alle singole informative che verranno successivamente predisposte, anche alla luce degli attesi e preannunciati chiarimenti.

 

 

A) Novità già in vigore al 25 giugno 2008

 

1) Abrogazione comunicazione online delle dimissioni del lavoratore (D.L. n. 112/2008)

E' stata abrogata la norma che prevedeva che le dimissioni volontarie unilaterali del lavoratore dovessero essere formalizzate attraverso un modulo informatico da inviare on-line al Ministero del Lavoro. Dal 25 giugno scorso pertanto non è più richiesto il rispetto di tale formalità.

 

2) Sospensione attività imprenditoriale (D.L. n. 112/2008)

E' stata abrogata la norma secondo cui gli organi di vigilanza potevano disporre la sospensione del cantiere nel caso di accertamento di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

 

3) Tempo determinato (D.L. n. 112/2008)

E' stata introdotta la possibilità di derogare alla durata massima del contratto a tempo determinato fissata in 36 mesi, per la generalità dei casi, dalla Legge n. 368/2001. Tale deroga deve avvenire con apposito accordo sindacale, a livello nazionale o territoriale o aziendale, stipulato con le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con analogo accordo è poi possibile prevedere una deroga al diritto di precedenza accordato al lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. In tal caso il lavoratore avrebbe il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Infine, pur confermando che il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la regola, si chiarisce che il ricorso a prestazioni di lavoro a durata limitata non deve rispondere ad esigenze di carattere eccezionale, ma a motivi oggettivi, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

 

 

4) Detassazione degli straordinari (D.L. n. 93/2008)

E' stata introdotta, a titolo sperimentale per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008, una tassazione agevolata del 10% sulle somme corrisposte, nel limite di 3.000 euro lordi, ai lavoratori dipendenti a titolo di straordinario, di lavoro supplementare o in applicazione di clausole elastiche nel caso di contratti part-time, o di incrementi di produttività, purché il reddito lordo conseguito dal lavoratore nel 2007 non superi i 30.000 euro.

Tale tassazione sostituisce, per le voci retributive citate, l'ordinaria tassazione Irpef per scaglioni e le addizionali regionali e comunali.

Per l'effettiva applicazione della imposizione fiscale agevolata si attendono i necessari chiarimenti operativi da parte dei Dicasteri competenti.

 

5) Abrogazione erogazioni liberali (D.L. n. 93/2008)

E' stata abrogata la norma che consentiva di non assoggettare ad Irpef le erogazioni liberali, non superiori nel periodo d'imposta ad euro 258,23, concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura o di richieste estorsive.

 

6) Abrogazione delle comunicazioni in materia di apprendistato e della visita preventiva (D.L. n. 112/2008)

E' stato abrogato l'obbligo di comunicazione delle informazioni alle famiglie (o a chi presta la potestà genitoriale) per gli apprendisti minorenni.

Inoltre, i datori di lavoro non saranno più tenuti a comunicare entro 10 giorni al Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti che, al termine del percorso di apprendimento, non abbiamo conseguito la qualifica. Non dovranno neppure comunicare i nominativi degli apprendisti che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica.

Infine è stato abrogato l'obbligo secondo cui l'assunzione dell'apprendista doveva essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentissero la occupazione nel lavoro per il quale doveva essere assunto. Pertanto, per l'assunzione degli apprendisti, sia minorenni che maggiorenni, qualora soggetti a sorveglianza sanitaria (e dunque nel settore edile sempre almeno nel caso di operai - apprendisti) rimane l'obbligo di far visitare l'apprendista dal solo medico competente.

 

7) Legge n. 68/1999 soppresso il certificato di ottemperanza (D.L. n. 112/2008)

Viene soppresso il rilascio della certificazione da parte di uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza agli adempimenti sul collocamento obbligatorio ex Legge n. 68/1999. Tale situazione, necessaria per partecipare alle gare di appalti pubblici, sarà autocertificata.

 

8) Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (D.L. n. 112/2008)

È stata rivisitata la definizione di ''lavoratore mobile", riferendo tale qualifica a tutte le imprese che impiegano personale per il trasporto sia per conto proprio che per conto di terzi.

Relativamente al lavoratore notturno, viene inserita la precisazione che per considerare ''notturno" un lavoratore in base alle condizioni definite dai contratti collettivi è necessario che egli comunque svolga durante il periodo notturno ''almeno tre ore" di lavoro, così come previsto per la definizione legale.

In merito alla materia dei riposi, le modifiche riguardano, in primo luogo, quello giornaliero, con l'introduzione di una ulteriore deroga alla consecutività delle 11 ore di riposo. Il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore; detta consecutività può essere derogata in caso di attività caratterizzata da periodi di lavoro frazionati durante le giornate e, con le modifiche della manovra governativa di che trattasi, anche per le attività caratterizzate da ''regimi di reperibilità''.

Per quanto riguarda il riposo settimanale, inoltre, poiché tale periodo di almeno 24 ore consecutive ( di regola in coincidenza con la domenica) va a cumularsi con le ore di riposo giornaliero (di 11 ore come sopra detto), per renderne maggiormente flessibile il riscontro, la manovra introduce la possibilità di verificare il rispetto delle 35 ore di sosta ''come media in un periodo non superiore a 14 giorni".

Ultima novità riguarda il regime delle deroghe e, in particolare, la materia dei riposi giornalieri, delle pause e del lavoro notturno. Finora disposizioni alternative potevano essere decise solo dalla contrattazione collettiva nazionale. Viceversa ora è consentito che, in assenza di disposizioni da parte dei c.c.n.l., le deroghe possano essere fissate anche mediante contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono state apportate modifiche anche al regime sanzionatorio.

 

9) Abrogazione comunicazione superamento 48 ore (D.L. n. 112/2008)

E' stata abrogata la norma che imponeva, per le unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, di comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale.

 

10) Abrogazione della doppia sanzione in caso di inosservanza dell'obbligo di munire della tessera di riconoscimento il personale occupato (D.L. n. 112/2008)

Nell'ambito di attività in appalto o subappalto rimane l'obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, ma è stata abrogata una delle due sanzioni che puniva datore di lavoro e dirigente in caso di inadempimento. Dal 25 giugno tale inosservanza è sanzionata "solamente" ai sensi della lettera m) dell'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza (sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore).

 

11) Adempimenti formali richiesti dalla disciplina sulla solidarietà in materia di appalti e subappalti (D.L. n. 97/2008)

Sono stati abrogati gli adempimenti formali, tra cui la predisposizione di F24 ovvero una dichiarazione rilasciata dal consulente circa l'esatto versamento degli oneri contributivi e fiscali per singolo cantiere, previsti dal Decreto Ministeriale n. 74/2008. Rimane peraltro il regime di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore che continua ad essere disciplinato dall’art. 1676 del Codice Civile, dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art. 35 comma 28, della Legge 248/2006 (cfr. Not. n. 6/2008).

 

12) Legge n. 68/1999 invio prospetto informativo (D.L. n. 112/2008)

L'invio del prospetto disabili relativo al rispetto del collocamento obbligatorio potrà avvenire solo on-line e non dovrà più essere ripetuto annualmente. Infatti, se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto a inviare un nuovo prospetto.

Il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati, verranno definiti con apposito decreto ministeriale.

 

13) Comunicazione Inail infortunio di un giorno oltre a quello dell'infortunio (D.L. n. 97/2008)

L’obbligo di comunicare all’Inail i dati relativi agli infortuni con prognosi di almeno un giorno escluso quello dell’evento, introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza, è stato posticipato ed entrerà in vigore soltanto dal 1° gennaio 2009.

 

14) Visite preassuntive (D.L. n. 97/2008)

Entrerà in vigore solo dal prossimo 1° gennaio 2009 la previsione, contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza, secondo cui non può essere effettuata in fase preassuntiva la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

 

15) Privacy (D.L. n. 112/2008)

E' stata introdotta la previsione secondo cui sono esonerati dall'obbligo di predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza - DPS - le imprese (e, in generale, tutti i soggetti) che trattano, oltre ai dati personali “comuni”, quale unico eventuale dato sensibile lo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi (es. certificato di assenza per malattia).

Per tale categoria di imprese l’obbligo di redazione del DPS viene eliminato e sostituito da un’autocertificazione.

16) Lavoro accessorio (D.L. n. 112/2008)

E' stata ampliata la casistica delle prestazioni lavorative che possono essere svolte con tale tipologia contrattuale, ricomprendendovi, tra le altre, le prestazioni rese nell'ambito dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Rimane immutato il limite per cui il compenso non può eccedere i  5.000 euro annui, elevabili a 10.000 euro nel caso di attività nell'ambito di imprese familiari.

 

 

B) Novità che ancora non sono entrate in vigore

 

1) Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro (D.L. n. 112/2008)

A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità (solo quelle dirette) diventano totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Sempre dalla stessa data saranno totalmente cumulabili con i predetti redditi anche le pensioni (sempre solo quelle dirette) conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 per le donne.

 

2) Istituzione del Libro Unico del Lavoro e abrogazione del libro matricola, del libro paga e della consegna del cedolino paga (D.L. n. 112/2008)

E' prevista l'introduzione del nuovo ''Libro Unico" sul lavoro. Con l'esclusione del solo datore di lavoro domestico, i datori di lavoro privati dovranno istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Tale libro sostituirà i libri matricola e paga.

Il libro unico sostituirà anche l'attuale cedolino paga, disciplinato dalla legge n. 4/1953. Infatti, è previsto che con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico, il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui alla predetta legge.

L'attuazione della disciplina è rimessa a un successivo provvedimento del Ministro del Lavoro.

 

3) Documenti da consegnare all'atto dell'assunzione (D.L. n. 112/2008)

Sempre dall'entrata in vigore del Libro Unico sul lavoro, il datore di lavoro all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, dovrà consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa al Centro per l'impiego, in tal modo adempierà anche all'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro contenute nel D.Lgs. n. 152/1997.

Tale obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal citato Decreto n. 152/1997.

 

4) Privacy (D.L. n. 112/2008)

La previsione di un DPS a carattere semplificato per la generalità delle imprese che trattano dati comuni e sensibili - diversi da quelli relativi all’assenza per malattia - è rimessa a un successivo intervento di aggiornamento del disciplinare tecnico di cui all’Allegato B), da realizzarsi con Decreto Ministeriale entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112/08.

Il rispetto del termine di due mesi è presidiato dalla previsione contenuta nell’art. 29, co. 3 del D.L. n. 112/08, secondo cui la mancata adozione del decreto di adeguamento entro la scadenza indicata rende applicabile a tutte le imprese titolari di un trattamento (indipendentemente dalla natura dei dati trattati, comuni e/o sensibili) la disciplina privilegiata dell’autocertificazione ex art. 34, co. 1-bis del D.Lgs. n. 196/2003.

 

5) Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato (D.L. n. 112/2008)

Sull'apprendistato si mira a una piena valorizzazione dell'autonomia collettiva, rinviando alle parti sociali la possibilità di costruire un modello più efficiente e meno frammentato di formazione.