ACCORDO 18 GIUGNO 2008 - RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - PRIMI CHIARIMENTI

 

In data 18 giugno 2008 tra l'Ance e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore è stato siglato il verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Di seguito si pubblica uno stralcio della nota esplicativa predisposta dall'Ance dei contenuti del verbale di accordo con le novità di più diretto interesse per le imprese.

Sul prossimo numero del Notiziario mensile verrà pubblicato il testo completo dell'informativa dell'Ance.

 

Assunzione e documenti - Art. 1 (Allegato 1)

Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale degli operai con quella attinente gli impiegati, all'articolo 1 del contratto è stato indicato che il rapporto di lavoro si costituisce con la lettera di assunzione, specificando gli elementi che la lettera stessa deve includere.

Viene altresì stabilito che l'operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione, con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola o prospetto paga, e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tale prescrizione è stata introdotta a fronte di quanto disposto dalla legge n. 296/2006 e delle istruzioni ministeriali diramate sulla materia. Si rammenta che l'omessa esibizione della suddetta documentazione, comprovante la regolare instaurazione del rapporto di lavoro è contestabile al datore di lavoro dal personale ispettivo ed è sanzionata con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1178, della citata legge.

È stato inoltre puntualizzato che l'impresa può richiedere il certificato penale prima dell'assunzione.

 

Periodo di prova - Art. 2 (Allegato 2)

Con modificazione del quinto comma dell'art. 2, è stabilito che l'esenzione dal periodo di prova attiene gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, a condizione che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni. In precedenza l'articolato prevedeva 5 anni.

 

Mutamento di mansioni - Art. 3 (Allegato 3)

Allo scopo di rendere più trasparente l'inquadramento professionale, all'articolo 3 è stato introdotto un ulteriore comma con il quale si dispone che decorsi due mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa con nuove mansioni, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa acquisita dallo stesso.

 

 

Mansioni promiscue - Art. 4 (Allegato 4)

Le integrazioni apportate all'articolato prevedono che, nel caso in cui l'operaio ricopra, con carattere di continuità, mansioni relative a diverse qualifiche, decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa dovrà comunicargli per iscritto la categoria di inquadramento relativa alle nuove mansioni.

Parimenti a quanto previsto nell'art. 3, tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.

 

Orario di lavoro - Art. 5 (Allegato 5)

Con l'intento di rendere più agevole per le imprese la gestione del personale, alla lettera B) dell'art. 5, relativo all'orario di lavoro, viene fissato il preavviso che i lavoratori operai devono osservare per richiedere i riposi annui che, di norma, dovrà essere di almeno 3 giorni.

 

Recuperi - Art. 10 (Allegato 6)

È stabilito che i prolungamenti di orario per il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, non eccedenti il limite massimo di un'ora al giorno, debbono essere effettuati entro i 15 giorni lavorativi - in precedenza 10 – immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.

 

Lavoro straordinario, notturno e festivo - Art. 19 (Allegato 9)

Le parti hanno concordato, con l'allegato 9, di modificare la percentuale riconosciuta per il lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati di cui al punto 4) dell'art. 19, che passa dal 25% al 28%, e quella per il lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati di cui al punto 6) del medesimo articolo, che viene innalzata dall'11% al 12%.

Viene altresì modificato il penultimo comma dell'articolo, precisando che il calcolo della media delle 48 ore settimanali deve essere effettuato con riferimento ad un periodo di 12 mesi in ragione delle peculiarità delle attività svolte nell'ambito del cantiere edile, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. n.66/2003.

 

Preavviso - Art. 32 (Allegato 12)

Sono state apportate integrazioni all'art. 32 in ordine alle dimissioni del lavoratore, con la precisazione che le stesse debbono essere effettuate secondo le disposizioni vigenti in materia.

È previsto che nell'ipotesi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile o qualora convocato per iscritto dal datore di lavoro non si presenti sul posto di lavoro, tale comportamento sarà interpretato quale volontà di dimettersi, decorsi 5 giorni di assenza.

Entro i successivi 5 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro alle autorità competenti.

 

Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale - Art. 70 (Allegato 15)

È stata introdotta la previsione relativa alla necessità che i comportamenti degli impiegati siano uniformati anche ai principi contenuti nei Modelli di organizzazione e gestione adottati dall'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

 

Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Art. 71 (Allegato 16)

Parimenti a quanto stabilito per gli operai, sono stati introdotti ulteriori commi all'art. 71 in merito alle dimissioni del lavoratore.

 

Per ovviare inoltre ai frequenti casi di prolungata assenza ingiustificata del lavoratore dal posto di lavoro e di un successivo rientro, vantando la validità a tutti gli effetti del rapporto di lavoro, si è stabilito che qualora il lavoratore receda dal rapporto di lavoro senza le formalità richieste dalla legge e anche se convocato non rientri, tale comportamento sarà valutato, decorsi i 5 giorni, quale volontà di dimettersi.

Il datore di lavoro, quindi, nei 5 giorni ancora successivi dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro prevista per legge.

 

Quadri - Art. 76 (Allegato 17)

In linea con quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 190/1985, che prevede l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i lavoratori con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa, è stato eliminato il termine ''non grave".

Con decorrenza 1° giugno 2008, l'indennità di funzione per i quadri è stata elevata a 140 euro mensili.

Come già disciplinato, tale indennità assorbe l'eventuale superminimo individuale riconosciuto al lavoratore fino a concorrenza del 50% dell'importo suddetto.

 

Classificazione dei lavoratori - Art. 77 (Allegato 18)

È stato previsto, in conformità alle norme europee, l'istituzione di un patentino ad hoc per gli operatori di macchine complesse che operino nell'ambito delle perforazioni delle fondazioni e dei consolidamenti, con decorrenza 1° luglio 2009.

Sarà il Formedil a provvedere alla progettazione dei relativi percorsi formativi.

 

Lavoro a tempo parziale - Art. 78 (Allegato 19)

Nell'allegato 19 è contemplata una disciplina dell'istituto del part-time che recepisce anche le innovazioni introdotte al d.lgs. n. 61/2000 dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, attuativa del Protocollo del Welfare del 23 luglio 2007.

Il novellato articolo 78, nel disciplinare che il contratto a tempo parziale può attuarsi secondo le tre differenti modalità del part-time orizzontale, verticale o misto, annovera i principi specifici che debbono essere osservati per la stipula dello stesso, ai sensi della normativa vigente sulla materia.

In particolare, per contrastare l'utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale e contenere il fenomeno del lavoro sommerso, è stato stabilito che il ricorso al part-time per gli operai di produzione deve costituire una prestazione eccezionale.

Viene quindi precisato che il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale contratto e impiegato nei singoli cantieri non può concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità fissati con l'Avviso comune del 17 maggio 2007.

Nelle more dell'adozione di tali indici da parte delle Casse Edili, è stato stabilito che un'impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale in misura superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Viene riconosciuta comunque la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.

I suddetti limiti quantitativi non riguardano i contratti a tempo parziale che siano stipulati con gli impiegati, con gli operai non adibiti alla produzione (ad eccezione degli autisti), con gli operai di 4° livello, con gli operai addetti a lavori di restauro ed archeologici, con gli operai che usufruiscono di trattamento pensionistico, nonché per le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time determinate da gravi problemi di salute del richiedente o da necessità di assistenza del coniuge o di parenti di primo grado.

Disposizioni specifiche attengono poi il ricorso al lavoro supplementare nell'ipotesi di part-time orizzontale, possibile fino al limite di 40 ore settimanali. Al riguardo, è stata operata una distinzione tra operai ed impiegati per quanto attiene la relativa maggiorazione della retribuzione.

Per gli operai si è stabilita una maggiorazione del 20% della retribuzione che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in cassa edile.

Agli impiegati è riconosciuta, invece, una maggiorazione del 20% forfetaria e quindi omnicomprensiva dell'incidenza sugli istituti predetti, senza alcuna incidenza sul Tfr.

Esclusivamente per i lavoratori esenti dai limiti sopra richiamati, sarà possibile stabilire nel contratto, previo consenso scritto del lavoratore interessato, clausole elastiche che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa, e/o flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa, con previsione, rispettivamente, di una maggiorazione del 20% e del 10% della retribuzione.

 

Rappresentante per la sicurezza - Art. 87 (Allegato 20)

Le modifiche apportate hanno interessato principalmente l'aggiornamento della materia con riferimento al nuovo T.U. della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Sono state pertanto riportate nel testo contrattuale le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 50 del T.U., dalla lett. a) alla lett. o).

Le stesse competenze sono state confermate anche per quanto concerne i rappresentanti per la sicurezza territoriali o di comparto.

Il presente articolo è stato inoltre aggiornato per quanto concerne i nuovi riferimenti normativi, alla luce delle abrogazioni previste nel T.U.

 

Contratto a termine - Art. 93 (Allegato 23)

Alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge n. 247/2007 alla normativa sulla materia contemplata dal d.lgs. n. 368/01 e dell'Avviso comune sottoscritto da Confindustria in attuazione dell'art. 5, comma 4 bis del medesimo decreto, viene stabilito che l'ulteriore contratto a termine stipulato in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, potrà avere durata massima pari a 8 mesi. Per la validità di tale successivo contratto, la stipula dello stesso deve avvenire presso la dpl competente territorialmente e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

Provvedimenti disciplinari - Art. 99 (Allegato 24)

La lett. g) del presente articolo prevede che possa essere applicata la multa al lavoratore anche nel caso in cui il medesimo contravvenga alle norme contenute nel Modello di organizzazione e gestione dell'impresa adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e quelle contenute nel disciplinare relativo alla tutela della privacy.

 

Licenziamenti - Art. 100 (Allegato 25)

La grave e reiterata violazione delle norme di comportamento adottate dall'azienda all'interno del Modello di organizzazione e gestione è stata individuata quale ulteriore motivo di licenziamento del dipendente.

 

Decorrenza e durata - Art. 120 (Allegato 27)

Il nuovo contratto si applica dal 1° giugno 2008.

La parte economica avrà vigore fino al 31 dicembre 2009, mentre quella normativa fino al 31 dicembre 2011.

 

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio (Allegato 29)

Con l'allegato 29 le parti hanno concordato un incremento retributivo per la categoria dei lavoratori di terzo livello (parametro 130) pari, complessivamente, a 104 euro, da erogarsi in due tranche: 74 euro a decorrere dal 1° giugno 2008 e i restanti 30 euro con decorrenza 1° gennaio 2009.

Per quanto attiene i valori dei minimi di paga base oraria degli operai e di stipendio mensile per gli impiegati, riferiti anche ai lavoratori apprendisti, in vigore dal 1° giugno 2008, si rimanda al suppl. n. 1 al Not. n. 6/2008.

Si rammenta che dal mese di giugno cessa l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.