ACCORDO 18
GIUGNO 2008 - RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - PRIMI
CHIARIMENTI
In data 18
giugno 2008 tra l'Ance e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore
è stato siglato il verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l.
20 maggio 2004.
Di seguito
si pubblica uno stralcio della nota esplicativa predisposta dall'Ance dei
contenuti del verbale di accordo con le novità di più diretto interesse per le
imprese.
Sul prossimo
numero del Notiziario mensile verrà pubblicato il testo completo
dell'informativa dell'Ance.
Assunzione e
documenti - Art. 1 (Allegato 1)
Al fine di
armonizzare la disciplina contrattuale degli operai con quella attinente gli
impiegati, all'articolo 1 del contratto è stato indicato che il rapporto di
lavoro si costituisce con la lettera di assunzione, specificando gli elementi
che la lettera stessa deve includere.
Viene
altresì stabilito che l'operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione
preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione, con indicazione
degli estremi di registrazione sul libro matricola o prospetto paga, e a
presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.
Tale
prescrizione è stata introdotta a fronte di quanto disposto dalla legge n.
296/2006 e delle istruzioni ministeriali diramate sulla materia. Si rammenta
che l'omessa esibizione della suddetta documentazione, comprovante la regolare
instaurazione del rapporto di lavoro è contestabile al datore di lavoro dal
personale ispettivo ed è sanzionata con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 1, comma 1178, della citata legge.
È stato
inoltre puntualizzato che l'impresa può richiedere il certificato penale prima
dell'assunzione.
Periodo di
prova - Art. 2 (Allegato 2)
Con
modificazione del quinto comma dell'art. 2, è stabilito che l'esenzione dal
periodo di prova attiene gli operai che abbiano già prestato servizio presso la
stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente
rapporto di lavoro, a condizione che quest'ultimo non sia stato risolto da
oltre 3 anni. In precedenza l'articolato prevedeva 5 anni.
Mutamento di
mansioni - Art. 3 (Allegato 3)
Allo scopo
di rendere più trasparente l'inquadramento professionale, all'articolo 3 è
stato introdotto un ulteriore comma con il quale si dispone che decorsi due
mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa con nuove
mansioni, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare
per iscritto la categoria relativa acquisita dallo stesso.
Mansioni
promiscue - Art. 4 (Allegato 4)
Le
integrazioni apportate all'articolato prevedono che, nel caso in cui l'operaio
ricopra, con carattere di continuità, mansioni relative a diverse qualifiche,
decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa dovrà
comunicargli per iscritto la categoria di inquadramento relativa alle nuove
mansioni.
Parimenti a
quanto previsto nell'art. 3, tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno
risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro o sulla scheda
professionale con l'indicazione della decorrenza.
Orario di
lavoro - Art. 5 (Allegato 5)
Con
l'intento di rendere più agevole per le imprese la gestione del personale, alla
lettera B) dell'art. 5, relativo all'orario di lavoro, viene fissato il
preavviso che i lavoratori operai devono osservare per richiedere i riposi
annui che, di norma, dovrà essere di almeno 3 giorni.
Recuperi -
Art. 10 (Allegato 6)
È stabilito
che i prolungamenti di orario per il recupero dei periodi di sosta dovuti a
cause impreviste, non eccedenti il limite massimo di un'ora al giorno, debbono
essere effettuati entro i 15 giorni lavorativi - in precedenza 10 –
immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
Lavoro
straordinario, notturno e festivo - Art. 19 (Allegato 9)
Le parti
hanno concordato, con l'allegato 9, di modificare la percentuale riconosciuta
per il lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati di cui al
punto 4) dell'art. 19, che passa dal 25% al 28%, e quella per il lavoro
notturno compreso in turni regolari avvicendati di cui al punto 6) del medesimo
articolo, che viene innalzata dall'11% al 12%.
Viene
altresì modificato il penultimo comma dell'articolo, precisando che il calcolo
della media delle 48 ore settimanali deve essere effettuato con riferimento ad
un periodo di 12 mesi in ragione delle peculiarità delle attività svolte
nell'ambito del cantiere edile, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 4,
del d.lgs. n.66/2003.
Preavviso -
Art. 32 (Allegato 12)
Sono state
apportate integrazioni all'art. 32 in ordine alle dimissioni del lavoratore,
con la precisazione che le stesse debbono essere effettuate secondo le
disposizioni vigenti in materia.
È previsto
che nell'ipotesi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo
informale e non sia rintracciabile o qualora convocato per iscritto dal datore
di lavoro non si presenti sul posto di lavoro, tale comportamento sarà
interpretato quale volontà di dimettersi, decorsi 5 giorni di assenza.
Entro i
successivi 5 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione
del rapporto di lavoro alle autorità competenti.
Doveri
dell'impiegato e disciplina aziendale - Art. 70 (Allegato 15)
È stata
introdotta la previsione relativa alla necessità che i comportamenti degli
impiegati siano uniformati anche ai principi contenuti nei Modelli di
organizzazione e gestione adottati dall'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Preavviso di
licenziamento e di dimissioni - Art. 71 (Allegato 16)
Parimenti a
quanto stabilito per gli operai, sono stati introdotti ulteriori commi all'art.
71 in merito alle dimissioni del lavoratore.
Per ovviare
inoltre ai frequenti casi di prolungata assenza ingiustificata del lavoratore
dal posto di lavoro e di un successivo rientro, vantando la validità a tutti
gli effetti del rapporto di lavoro, si è stabilito che qualora il lavoratore
receda dal rapporto di lavoro senza le formalità richieste dalla legge e anche
se convocato non rientri, tale comportamento sarà valutato, decorsi i 5 giorni,
quale volontà di dimettersi.
Il datore di
lavoro, quindi, nei 5 giorni ancora successivi dovrà provvedere ad effettuare
la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro prevista per
legge.
Quadri -
Art. 76 (Allegato 17)
In linea con
quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 190/1985, che prevede l'obbligo del
datore di lavoro di assicurare i lavoratori con la qualifica di quadro contro
il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente
a colpa, è stato eliminato il termine ''non grave".
Con
decorrenza 1° giugno 2008, l'indennità di funzione per i quadri è stata elevata
a 140 euro mensili.
Come già
disciplinato, tale indennità assorbe l'eventuale superminimo individuale
riconosciuto al lavoratore fino a concorrenza del 50% dell'importo suddetto.
Classificazione
dei lavoratori - Art. 77 (Allegato 18)
È stato
previsto, in conformità alle norme europee, l'istituzione di un patentino ad
hoc per gli operatori di macchine complesse che operino nell'ambito delle
perforazioni delle fondazioni e dei consolidamenti, con decorrenza 1° luglio
2009.
Sarà il Formedil a provvedere alla progettazione dei relativi
percorsi formativi.
Lavoro a
tempo parziale - Art. 78 (Allegato 19)
Nell'allegato
19 è contemplata una disciplina dell'istituto del part-time che recepisce anche
le innovazioni introdotte al d.lgs. n. 61/2000 dalla legge 24 dicembre 2007, n.
247, attuativa del Protocollo del Welfare del 23 luglio 2007.
Il novellato
articolo 78, nel disciplinare che il contratto a tempo parziale può attuarsi
secondo le tre differenti modalità del part-time orizzontale, verticale o
misto, annovera i principi specifici che debbono essere osservati per la
stipula dello stesso, ai sensi della normativa vigente sulla materia.
In
particolare, per contrastare l'utilizzo improprio di tale tipologia
contrattuale e contenere il fenomeno del lavoro sommerso, è stato stabilito che
il ricorso al part-time per gli operai di produzione deve costituire una
prestazione eccezionale.
Viene quindi
precisato che il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale
contratto e impiegato nei singoli cantieri non può concorrere per più del 20%
al raggiungimento degli indici di congruità fissati con l'Avviso comune del 17
maggio 2007.
Nelle more
dell'adozione di tali indici da parte delle Casse Edili, è stato stabilito che
un'impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale in misura superiore
al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Viene
riconosciuta comunque la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo
parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti
dell'impresa.
I suddetti
limiti quantitativi non riguardano i contratti a tempo parziale che siano
stipulati con gli impiegati, con gli operai non adibiti alla produzione (ad
eccezione degli autisti), con gli operai di 4° livello, con gli operai addetti
a lavori di restauro ed archeologici, con gli operai che usufruiscono di
trattamento pensionistico, nonché per le trasformazioni del rapporto di lavoro
da tempo pieno a part-time determinate da gravi problemi di salute del
richiedente o da necessità di assistenza del coniuge o di parenti di primo
grado.
Disposizioni
specifiche attengono poi il ricorso al lavoro supplementare nell'ipotesi di
part-time orizzontale, possibile fino al limite di 40 ore settimanali. Al
riguardo, è stata operata una distinzione tra operai ed impiegati per quanto
attiene la relativa maggiorazione della retribuzione.
Per gli
operai si è stabilita una maggiorazione del 20% della retribuzione che avrà
incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e
differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in cassa edile.
Agli
impiegati è riconosciuta, invece, una maggiorazione del 20% forfetaria e quindi
omnicomprensiva dell'incidenza sugli istituti predetti, senza alcuna incidenza
sul Tfr.
Esclusivamente
per i lavoratori esenti dai limiti sopra richiamati, sarà possibile stabilire
nel contratto, previo consenso scritto del lavoratore interessato, clausole
elastiche che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa,
e/o flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa, con previsione, rispettivamente, di una maggiorazione del
20% e del 10% della retribuzione.
Rappresentante
per la sicurezza - Art. 87 (Allegato 20)
Le modifiche
apportate hanno interessato principalmente l'aggiornamento della materia con
riferimento al nuovo T.U. della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Sono state
pertanto riportate nel testo contrattuale le attribuzioni del rappresentante
per la sicurezza di cui all'art. 50 del T.U., dalla lett. a) alla lett. o).
Le stesse competenze
sono state confermate anche per quanto concerne i rappresentanti per la
sicurezza territoriali o di comparto.
Il presente
articolo è stato inoltre aggiornato per quanto concerne i nuovi riferimenti
normativi, alla luce delle abrogazioni previste nel T.U.
Contratto a
termine - Art. 93 (Allegato 23)
Alla luce
delle recenti modifiche apportate dalla legge n. 247/2007 alla normativa sulla
materia contemplata dal d.lgs. n. 368/01 e dell'Avviso comune sottoscritto da
Confindustria in attuazione dell'art. 5, comma 4 bis del medesimo decreto,
viene stabilito che l'ulteriore contratto a termine stipulato in deroga al
limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, potrà avere durata
massima pari a 8 mesi. Per la validità di tale successivo contratto, la stipula
dello stesso deve avvenire presso la dpl competente
territorialmente e con l'assistenza di un rappresentante di una delle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
Provvedimenti
disciplinari - Art. 99 (Allegato 24)
La lett. g)
del presente articolo prevede che possa essere applicata la multa al lavoratore
anche nel caso in cui il medesimo contravvenga alle norme contenute nel Modello
di organizzazione e gestione dell'impresa adottato ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001 e quelle contenute nel disciplinare relativo alla tutela della
privacy.
Licenziamenti
- Art. 100 (Allegato 25)
La grave e
reiterata violazione delle norme di comportamento adottate dall'azienda
all'interno del Modello di organizzazione e gestione è stata individuata quale
ulteriore motivo di licenziamento del dipendente.
Decorrenza e
durata - Art. 120 (Allegato 27)
Il nuovo
contratto si applica dal 1° giugno 2008.
La parte
economica avrà vigore fino al 31 dicembre 2009, mentre quella normativa fino al
31 dicembre 2011.
Aumenti
retributivi e minimi di paga base e di stipendio (Allegato 29)
Con
l'allegato 29 le parti hanno concordato un incremento retributivo per la
categoria dei lavoratori di terzo livello (parametro 130) pari,
complessivamente, a 104 euro, da erogarsi in due tranche: 74 euro a decorrere
dal 1° giugno 2008 e i restanti 30 euro con decorrenza 1° gennaio 2009.
Per quanto
attiene i valori dei minimi di paga base oraria degli operai e di stipendio
mensile per gli impiegati, riferiti anche ai lavoratori apprendisti, in vigore
dal 1° giugno 2008, si rimanda al suppl. n. 1 al Not.
n. 6/2008.
Si rammenta
che dal mese di giugno cessa l'erogazione dell'indennità di vacanza
contrattuale.