IRPEF - D.L. N.
93/2008 - TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI STRAORDINARI, DELLE ORE SUPPLEMENTARI E
DEGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ - AGENZIA DELLE
ENTRATE RISOLUZIONE N. 287/08 E CIRCOLARE 49/08 - PRIMI CHIARIMENTI
Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008, n.124, ha introdotto, in via
sperimentale per il secondo semestre 2008, rilevanti novità in materia di
tassazione dei redditi di lavoro dipendente prevedendo che talune voci
retributive siano sottoposte ad una imposta
sostitutiva del 10%, in luogo della ordinaria tassazione Irpef per scaglioni e
delle addizionali regionali e comunali.
Le novità introdotte incidono solo sul
regime di tassazione a carico del lavoratore e non modificano gli aspetti
contributivi Inps e Inail.
Inoltre il Decreto Legge in parola ha
abrogato la norma che consentiva di non assoggettare ad Irpef le erogazioni
liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a
categorie di dipendenti nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di
rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a
dipendenti vittime dell'usura o di richieste estorsive.
Di seguito, pur in attesa della prevista
conversione in legge, si fornisce un primo commento del Decreto Legge n.
93/2008 alla luce delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con
risoluzione n. 287 dell'8 luglio e con circolare n. 49 dell'11 luglio 2008.
A) INTRODUZIONE DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10%
1) Soggetti beneficiari
Possono avvantaggiarsi del regime di
tassazione agevolata al 10% i lavoratori subordinati del settore privato che
nell'anno di imposta 2007 abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente
lordo non superiore a 30.000 euro, anche in relazione a più rapporti di lavoro.
Non rileva la circostanza che nel 2008 il
reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel medesimo anno 2008
sia superiore al predetto limite di 30.000 euro.
Per verificare il rispetto di tale limite
non rilevano (e dunque non vanno sommati con gli eventuali redditi di lavoro
dipendente) eventuali altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente
percepiti nel 2007, quand'anche superiori a 30.000 euro, come ad esempio i
redditi assimilati e quelli di lavoro dipendente (per esempio quelli percepiti
per rapporti di collaborazione coordinata, anche a progetto) ed i redditi di
lavoro autonomo.
Non rilevano neppure i redditi sottoposti a
tassazione separata, seppure percepiti in costanza di un rapporto di lavoro
dipendente, come ad esempio il trattamento di fine rapporto o anticipazioni
dello stesso.
Sono però da computarsi le pensioni di ogni
genere e gli assegni ad esse equiparati.
2) Voci retributive soggette all’imposta
sostitutiva del 10%
Possono usufruire della tassazione agevolata
al 10%, introdotta in via sperimentale per il solo semestre 1° luglio 2008 - 31
dicembre 2008, nel limite di 3.000 euro lordi, le somme percepite dal
lavoratore dipendente, a titolo di:
a) lavoro straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003.
Si tratta della retribuzione percepita in
conseguenza dello svolgimento di ore di lavoro, almeno per i dipendenti di
imprese edili, eccedenti le 40 ore settimanali di lavoro normale.
Ai fini dell'applicazione del regime
agevolato, non rileva dunque il solo superamento delle 8 ore di lavoro
giornaliere ma deve essere verificata anche l'ulteriore condizione del
superamento delle 40 ore di lavoro normale su base settimanale.
L'imposta sostitutiva del 10% si applica sui compensi relativi a prestazioni di lavoro straordinario
effettuate dal dipendente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31
dicembre 2008. Inoltre tali compensi devono essere effettivamente erogati dal
datore di lavoro nella medesima parte del periodo di imposta 2008 e dunque dal
1° luglio e fino al 12 gennaio
Pertanto, ad esempio, sono sottoposti
all'ordinario regime di tassazione i compensi erogati a luglio ma riferiti a
prestazioni lavorative effettuate a giugno 2008 così come i compensi erogati
dopo il 12 gennaio 2009 seppure riferiti a prestazioni effettuate a dicembre
2008.
b) lavoro supplementare e per le ore svolte in applicazione di
clausole elastiche.
Si tratta di un'ipotesi applicabile ai soli
lavoratori dipendenti assunti con contratto part-time.
Il beneficio fiscale trova applicazione
solo per quei contratti part-time stipulati o trasformati prima del 29 maggio
2008 (data di entrata in vigore del Decreto n. 93/2008).
Per il lavoro supplementare e per le ore
svolte in applicazione di clausole elastiche valgono le medesime considerazioni
svolte in tema di lavoro straordinario in ordine al tempo di erogazione dei
compensi e di svolgimento della prestazione lavorativa.
c) incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati
all’andamento economico dell’impresa.
Sul punto è intervenuta anche l'Ance che
con nota n.1590 del 17 luglio u.s. ha precisato che:
"L'art. 2, comma 1, lett. c, del
D.L.93/2008 prevede, infine, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%,
nel predetto limite di 3.000 euro, per le prestazioni relative agli incrementi
di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di
competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
In tal ambito, la citata C.M. n.49/E/2008
ha precisato che:
- ''nel regime di tassazione agevolata
rientrano infine anche quelle somme erogate dai datori di lavoro in relazione a
incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri
elementi di competitività, ancorché determinati in ambito territoriale sulla
base di indicatori correlati all'andamento congiunturale e ai risultati
conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale".
Con tale precisazione, devono intendersi
accolte le istanze dell'ANCE, formulate presso il Ministero del Lavoro e
l'Agenzia delle Entrate, anche a seguito di diversi quesiti posti dalle
associazioni territoriali, secondo cui il nuovo regime di tassazione agevolata
può essere applicato anche agli elementi di cui sopra riconducibili, per
l'edilizia, all'elemento economico territoriale (E.E.T.).
Tali voci della retribuzione non devono
necessariamente essere previste dalla contrattazione collettiva, ma possono
essere determinate anche unilateralmente dal datore di lavoro, purché
comunicate per iscritto al lavoratore. Gli incrementi di produttività di che
trattasi non devono, inoltre, essere necessariamente nuovi o innovativi
rispetto al passato né superiori rispetto a quelli ottenuti precedentemente,
purché costituiscano un risultato positivo per l'impresa.
Rimangono esclusi dal regime agevolato le
somme riconosciute in misura fissa al lavoratore fra le quali
il ''superminimo individuale".
Con riferimento a tali prestazioni, la
Circolare congiunta n.49/E/2008 chiarisce che l'imposta sostitutiva del 10% si
applica con esclusivo riferimento al momento di erogazione delle somme al
lavoratore (anche se le prestazioni, cui le stesse si riferiscono, sono state
effettuate in periodi precedenti), che devono essergli corrisposte fra il 1°
luglio ed il 12 gennaio 2009, fermo restando il suddetto ''principio di cassa
allargata"."
3) Contenuto del beneficio
Le somme erogate per uno dei titoli sopra
richiamati e fino al limite di 3.000 euro lordi sono sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della
tassazione Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e comunali.
Tale limite di 3.000 euro è da considerarsi
al lordo della stessa imposta sostitutiva del 10%.
Se il lavoratore percepisce, sempre per i
titoli sopra visti, somme superiori a 3.000 euro lordi, la quota eccedente tale
limite sconterà le imposte secondo il regime ordinario e non quello del 10%.
L'importo di 3.000 euro è da intendersi
come limite complessivo alla cui determinazione concorrono tutte le voci
retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non può essere superato
neanche in presenza di più rapporti di lavoro.
4) Adempimenti del sostituto di imposta
Il beneficio deve essere applicato
direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, salvo che
il lavoratore non dichiari, espressamente e per iscritto, di volervi
rinunciare.
Se il sostituto d’imposta tenuto ad
applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che abbia rilasciato il CUD per
il 2007 o l'abbia rilasciato per un periodo inferiore all'anno, il lavoratore
dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente
conseguito nel 2007. Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che
nel 2007 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.
Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a
comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del
regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui:
- nel corso del 2007, oltre al rapporto di
lavoro con il sostituto d'imposta che eroga i compensi assoggettabili ad
imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente,
in tal modo superando il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente;
- nel corso del 2008, abbia intrattenuto
altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta
sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 3.000 euro prestabilito dalla
norma.
A seguito di espressa rinuncia del
lavoratore, l'intero ammontare delle somme in questione concorre alla
formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Il sostituto d'imposta, ove riscontri che
la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in
assenza di rinuncia da parte di questi, applicherà la tassazione ordinaria,
portandone a conoscenza il dipendente.
Qualora sussistono
i presupposti, l'imposta sostitutiva deve essere applicata sin dalla prima
erogazione effettuata successivamente al 1° luglio 2008, fermi restando gli
opportuni aggiustamenti da effettuare in sede di conguaglio di fine anno,
ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della
fine dell'anno.
In ogni caso l'imposta sostitutiva, ove non
trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
L'imposta sostitutiva può essere oggetto di
compensazione sia ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 sia secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
Il sostituto d'imposta deve indicare
separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e
l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il
sostituto deve altresì indicare nel CUD, al fine di consentire i necessari
controlli sulla corretta fruizione del beneficio, la parte di reddito,
teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale
l'agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del
contribuente o per altre cause.
5) Versamento dell’imposta sostitutiva e
compilazione del modello F24
L’imposta sostitutiva del 10% deve essere
versata tramite il modello di pagamento F24, utilizzando, nella generalità dei
casi, il codice tributo “
b) Abrogazione
della non assoggettabilità all'Irpef delle erogazioni liberali
Il Decreto Legge in commento ha abrogato la
norma che escludeva dalla base imponibile rilevante ai fini dell'imposizione
del reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore
di lavoro e taluni sussidi economici dallo stesso concessi.
Per effetto della suddetta soppressione,
pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, per
l'intero importo:
- le erogazioni liberali non superiori nel
periodo d'imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze
alla generalità o a categorie di dipendenti;
- i sussidi occasionali concessi in occasione
di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- i sussidi corrisposti a dipendenti
vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.
In applicazione del principio di cassa che
caratterizza la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, la disposizione
abrogativa si applica con riguardo alle somme e ai valori erogati
successivamente al 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del Decreto n.
93/2008).