I DOCUMENTI NECESSARI PER GLI ATTI DI
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI
Si ritiene utile fornire alcune
indicazioni in relazione alle incombenze legate agli atti di compravendita di
beni immobili. Vi sono infatti normative diverse, legate a differenti fonti
normative e legate ad aspetti non fra loro correlati, che stabiliscono le
verifiche ed i riscontri che l’ufficiale rogante deve effettuare prima di
procedere alla stipula di un atto di traslazione della proprietà. Questa breve
disamina può risultare utile anche per accelerare i tempi delle compravendite a
volte ritardati dalla mancata conoscenza degli obblighi ad esse legati.
Il lavoro qui presentato si suddivide
in due sezioni. Viene dapprima fornito il semplice elenco dei documenti
richiesti, mentre nella seconda parte si esaminano in forma estesa i la natura ed i contenuti degli stessi.
DOCUMENTI DEL VENDITORE
PERSONA FISICA
Il venditore (o i venditori) persona
fisica deve produrre i seguenti documenti:
• la fotocopia di un documento di
identità (qualora i dati relativi alla residenza o alla professione non fossero
aggiornati, indicare i nuovi dati sulla fotocopia)
• la fotocopia del tesserino del
codice fiscale
• i documenti relativi allo stato
civile:
-
per chi è coniugato: estratto dell’atto di matrimonio da richiedere al Comune
in cui è stato contratto il matrimonio
-
per chi è separato: copia della sentenza di separazione
-
per chi è divorziato, vedovo, nubile o celibe: certificato di stato libero
rilasciato dal Comune, o relativa dichiarazione sostitutiva (1)
• se qualche venditore non interviene
personalmente all’atto: originale della procura speciale o copia autentica
della procura generale
• per gli extracomunitari: fotocopia
del permesso di soggiorno
SOCIETA’
La società deve fornire i documenti
che giustificano i poteri del legale rappresentante:
• certificato recente del registro
imprese da cui risultino gli organi in carica
• copia autentica dello statuto
vigente della società o patti sociali attuali • eventuale delibera, in copia
autentica, del consiglio di
amministrazione o dell’assemblea dei soci che autorizzano il legale
rappresentante a compiere lo specifico atto
• fotocopia del documento di identità
e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante
• partita IVA della società
DOCUMENTI DEL COMPRATORE
PERSONA FISICA
Per i compratori occorrono gli stessi
documenti dei venditori e cioè:
• fotocopia di un documento di
identità (qualora i dati relativi alla residenza o alla professione non fossero
aggiornati, indicare i nuovi dati sulla fotocopia)
• fotocopia del tesserino del codice
fiscale
• documenti relativi allo stato
civile:
-
per chi è coniugato: estratto dell’atto di matrimonio da richiedere al Comune
in cui è stato contratto il matrimonio
-
per chi è separato: copia della sentenza di separazione
-
per chi è divorziato, vedovo, nubile o celibe: certificato di stato libero
rilasciato dal Comune, o relativa dichiarazione sostitutiva (1)
• se un compratore non interviene
personalmente all’atto: produrre originale della procura speciale o copia
autentica della procura generale
• per gli extracomunitari: produrre la fotocopia del permesso di
soggiorno
• se un compratore chiede le
agevolazioni della prima casa: produrre un documento
di identità con la residenza aggiornata o, in mancanza, certificato di
residenza in carta semplice o relativa dichiarazione sostitutiva
• se un compratore acquista
l’immobile mediante mutuo ipotecario dovrà intervenire al rogito anche un
delegato del soggetto mutuatario per l’erogazione (di norma nei confronti del
venditore) dell’importo di mutuo erogato e per ricevere l’atto di ipoteca (2).
• Se l’immobile è ipotecato deve
intervenire il soggetto beneficiario dell’ipoteca (generalmente la banca) per
provvedere alla cancellazione dell’ipoteca stessa.
SOCIETA’
La società deve fornire i documenti
che giustificano i poteri del legale rappresentante:
• certificato recente del registro
imprese da cui risultino gli organi in carica
• copia autentica dello statuto
vigente della società o patti sociali attuali
• eventuale delibera, in copia
autentica, del consiglio di
amministrazione o dell’assemblea dei soci che autorizzano il legale
rappresentante a compiere lo specifico atto
• documento di identità e codice
fiscale del legale rappresentante
• partita IVA della società
DOCUMENTI DELL’IMMOBILE
Dell’immobile occorre produrre
dapprima i documenti dai quali risulta la proprietà del venditore, il
cosiddetto titolo di proprietà e/o di provenienza (3), e cioè:
• fotocopia dell’atto di provenienza
dell’immobile, e cioè
-
se l’immobile è pervenuto al venditore per compravendita, donazione, divisione,
o altro atto notarile: la copia dell’atto
-
se l’immobile è pervenuto per successione: copia della dichiarazione di
successione e della trascrizione dell’accettazione dell’eredità. Se la
successione è regolata da un testamento: produrre anche copia del verbale di
pubblicazione del testamento
-
se l’immobile è stato costruito dai venditori: i documenti relativi alla
proprietà del suolo e la concessione edilizia o altro titolo urbanistico
abilitativo alla edificazione dell’immobile
-
se l’immobile è pervenuto per acquisto all’asta: la copia del decreto di
trasferimento
• qualora la compravendita venga
effettuata tramite un intermediario (agenzia immobiliare): fotocopia dei
pagamenti effettuati, (4) che devono essere richiamati in atto
• ancorchè
non indispensabile è consigliabile produrre anche la planimetria catastale
dell’immobile.(5)
FABBRICATI
Per i fabbricati (appartamenti,
cantine, box, villette, capannoni, ecc...) è necessaria la documentazione che
attesti la conformità urbanistica dell’immobile
• produrre tutte le licenze edilizie,
le concessioni edilizie, i permessi di costruire, anche in sanatoria, le
denunzie di inizio attività relative a tutte le opere realizzate per costruire
e ristrutturare l’edificio. Per i fabbricati la cui costruzione sia stata
iniziata prima del 1° settembre 1967, non sono necessarie le licenze precedenti
a tale data, mentre servono tutte quelle successive (6) ove esistenti o la
dichiarazione in atto che la costruzione è precedente alla citata data. Si
rammenta peraltro anche decorsi i 50 anni dalla realizzazione del fabbricato
scatta la possibilità di apposizione del vincolo di tutela dei caratteri
storici e architettonici di cui alla legge n. 1089 del 1939 da parte della
Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici.
• se è stato richiesto e ottenuto il
condono, esibire la copia del condono ottenuto dal Comune
• se il condono è stato richiesto, ma
il Comune non ha ancora dato risposta, esibire:
-
copia della domanda di condono
-
copia di tutte le ricevute dei versamenti
-
documenti dai quali risulti l’assenza di vincoli
• se è stata chiesta concessione
edilizia o altro atto in sanatoria: copia dello stesso
• fotocopia della certificazione
energetica (7):
-
per i nuovi edifici ( intendendosi per
“nuovi” gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, è stata
presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere
il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e
ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione,
ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie
disperdente dell’edificio).
-
Per gli edifici esistenti l’obbligo della certificazione energetica è previsto
secondo la seguente gradualità temporale:
a) a decorrere dal 1° settembre 2007,
per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero
immobile.
b) a decorrere dal 1° settembre 2007
ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i
1000 m2.”
c) a decorrere dal 1° luglio 2009,
nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari
• se l’immobile è concesso in
locazione, occorre produrre fotocopia del contratto di locazione nonché i
documenti da cui risulti che l’inquilino (se ne ha diritto) non ha esercitato
il diritto di prelazione.
• Fotocopia dell’eventuale
regolamento condominiale (8)
• ancorchè
non indispensabile è opportuno produrre copia del certificato di abitabilità o
agibilità.(6)
• Per immobili sottoposti a vincolo
artistico o storico (L. 1089 del 1/6/1939): fotocopia
della notifica al Ministero dei beni culturali per l’esercizio del diritto di
prelazione (9)
• Se l’immobile è “in corso di
costruzione” (immobile per il quale non è stato richiesto il certificato di
agibilità, o il cui stato di avanzamento dei lavori non consente il rilascio
del certificato stesso): polizza assicurativa indennitaria
decennale.
• Se l’immobile è stato costruito
nell’ambito di un programma di edilizia agevolata-convenzionata: documento (di
norma la convenzione urbanistica) da cui risulti se e quali tipi di vincoli
sussistono per la vendita specie in ordine al tetto massimo del prezzo di
vendita.
• Le parti dovranno comunicare
preventivamente al notaio il prezzo di compravendita e se intendono usufruire
di agevolazioni fiscali come nel caso di Imprenditore Agricolo Professionale o
di Piccola Proprietà Coltivatrice, ovvero per agevolazioni “prima casa”,
credito di imposta, imposta sostitutiva per le plusvalenze, e il sistema di
tassazione “prezzo-valore”.
Si rammenta che, mentre il notaio può
e deve garantire l’inesistenza di ipoteche, per quanto riguarda la regolarità
urbanistica degli immobili il notaio può solo accertare se è stata rilasciata
una licenza o concessione, ma non che l’immobile sia conforme ad esse. In altre
parole, è interesse dell’acquirente nel dubbio far controllare da un proprio
tecnico di fiducia se di fatto il fabbricato sia conforme alle licenze o
concessioni rilasciate, anche perché rilasci apposita dichiarazione in atto,
con responsabilità anche penale, sulla conformità urbanistica dell’immobile.
TERRENI
Per i terreni (terreni agricoli,
suoli edificatori, ecc...) occorre invece:
• copia degli atti di provenienza
• qualora la compravendita venga
effettuata tramite un intermediario (agenzia immobiliare): fotocopia dei
pagamenti effettuati, (4) che devono essere richiamati in atto
• il certificato di destinazione
urbanistica, rilasciato dal Comune in cui si trova l’immobile (5)
• l’eventuale frazionamento
catastale, se si vende una porzione più piccola di quella accatastata
• nel caso di terreni agricoli, i
documenti da cui risulti che non vi sono
affittuari o confinanti coltivatori diretti aventi diritto di prelazione,
ovvero l’atto di rinuncia degli stessi alla prelazione.
• Le parti dovranno comunicare
preventivamente al notaio il prezzo di compravendita e se intendono usufruire
di agevolazioni fiscali come nel caso di Imprenditore agricolo Professionale o
di Piccola Proprietà Coltivatrice.
_________________________________
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Si riporta uno schema di
dichiarazione sostitutiva
(dichiarazione non in bollo, con
firma non autenticata, senza necessità di copia di documento di identità)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000)
Il/la
sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . nato
a . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , il . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . .
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . ) in via . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
D I C H I A R A
Il proprio stato libero e più
precisamente
□ di essere: celibe/nubile
□ di essere vedovo/a di . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
□ di essere divorziato/a da . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
. .
(Barrare o riportare le sole voci che
riguardano la/e dichiarazione/i da produrre)
Dichiaro di essere informato , ai
sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
_________________________________
2) IPOTECA
Il mutuo è un finanziamento a medio o
lungo termine, erogato da una banca o da altro istituto finanziario
autorizzato, rimborsabile secondo il piano di ammortamento fissato
contrattualmente.
La richiesta di mutuo rivolta ad un
intermediario bancario o finanziario viene presentata, normalmente, dopo la
sottoscrizione del contratto preliminare. La concessione del mutuo (di norma
ipotecario) comporta l’iscrizione di un’ipoteca sull’immobile (art. 2825 del
Codice Civile) quale garanzia per il finanziatore. Il valore dell’ipoteca varia
tra 1 e 3 volte l’importo del finanziamento. Sono
rarissime le banche che accettano un’ipoteca di II grado, cioè apposta su un
immobile già gravato da altra ipoteca.
Il Codice Civile all’art. 2808
prevede che l’ipoteca attribuisca al creditore il diritto di espropriare, anche
nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito
e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo del ricavato
dall’espropriazione. Il terzo acquirente avrà solo la possibilità di
richie-dere il risarcimento dei danni al debitore originario. Vale inoltre il
principio giu-ridico della inscindibilità
dell’ipoteca, ovvero tutti gli immobili offerti in garanzia per l’ipoteca
garantiscono il credito ( in genere della banca). Nel caso di mutuo si parla di
ipoteca volontaria in quanto, formalmente, il debitore decide in maniera
spontanea di iscrivere il vincolo sul proprio bene. L’iscrizione di ipoteca al
registro ha validità ventennale (dopo vent’anni
l’ipoteca è inefficace) salvo istanza di rinnovo, prima della scadenza, da
parte del creditore
_________________________________
3) TITOLO DI
PROPRIETÀ E/O
DI PROVENIENZA
È il documento attestante la
proprietà del bene immobile, oggetto di compravendita, pervenuto al venditore
mediante compravendita, donazione o successione. In questo documento sono
indicati eventuali oneri, pesi, gravami, servitù, diritti di terzi, come, ad
esempio diritti d’uso o di abitazione, usufrutto e servitù da parte di terzi,
ecc.
È opportuno controllare che i dati
riportati nel titolo di provenienza non siano nel frattempo cambiati e che non
esistano trascrizioni pregiudizievoli contro l’immobile in vendita (ad esempio,
che l’immobile non sia già stato venduto ad altri, o siano state iscritte
ipoteche o altri diritti di terzi). Ciò si può fare con una visura presso
l’Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari, competente
per territorio e distretto per il luogo ove trovasi l’immobile) che consente di
accertare, dal repertorio corrispondente al nominativo del proprietario
(occorre anche la data di nascita), l’esatta proprietà dell’immobile, oltre al
regime familiare, le trascrizioni e iscrizioni a favore o contro.
Si ricorda che l’ipoteca segue
l’immobile, quindi continua a gravare sul bene, anche nel caso di passaggio di
proprietà dello stesso.
Particolare attenzione va prestata
quando si acquista un immobile proveniente da eredità o donazione. In questi
casi è consigliabile approfondire aspetti che potrebbero causare ostacoli per
l’accesso ai mutui garantiti da ipoteca. Se sull’immobile gravano mutui
preesistenti, con le relative iscrizioni ipotecarie, occorre, prima del rogito
notarile e qualora l’acquirente non si accolli il mutuo già esistente,
procedere all’estinzione anticipata del mutuo ed ottenere l’assenso alla
cancellazione dell’ipoteca (il tutto solitamente a cura e spese del venditore).
Ove quindi dalla visura in
Conservatoria risultino trascrizioni o iscrizioni pregiudiziali,pesi, servitù,
ipoteche, ecc. non indicati dal in sede preliminare è
opportuno un confronto tra le parti.
_________________________________
4) INTERMEDIATORE IMMOBILIARE
Tutti gli atti di cessione di immobili
devono contenere (nel testo dell’atto oppure in allegato) due dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà.
La legge prevede che “le parti hanno
l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
recante l’indicazione analitica delle
modalità di pagamento del corrispettivo”. Prevede inoltre che, “con le medesime
modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un
mediatore” e che “ha l’obbligo di dichiarare l’ammontare della spesa sostenuta
per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con
l’indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente
immobiliare”, ovvero che non si è avvalsa dell’opera di un mediatore.
E’ consigliabile che la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in oggetto venga inserita nell’atto anche
laddove nessuna delle parti abbia fatto ricorso, al fine della conclusione
dell’affare, ad un mediatore ai sensi degli artt. 1754 ss. C.c..
La formulazione della norma, che pone
le relative dichiarazioni quale obbligo in capo alle parti, non legittima il
notaio, in caso di rifiuto di una delle parti di rendere una delle
dichiarazioni sostitutive citate, ad astenersi dal ricevere l’atto. In tale
caso, il notaio dovrà limitarsi a menzionare in atto la richiesta da lui fatta
alla parte di rendere la dichiarazione prevista dalla legge ed il rifiuto
opposto da quest’ultima.
Si ritiene infatti che in nessun caso
il mancato rispetto dell’obbligo di rendere entrambe le dichiarazioni
sostitutive in esame possa considerarsi causa di nullità dell’atto. Per tale
ipotesi è prevista una sanzione amministrativa a carico delle parti.
_________________________________
5) CATASTO
Presso l’Agenzia del Territorio è
possibile attuare la verifica circa la consistenza catastaledell’unità
immobiliare oggetto di compravendita mediante la consulta-zione dei documenti
depositati. In particolare, occorre confrontare la planimetria catastale con lo
stato attuale dell’immobile. Qualora si evidenziassero delle difformità, in
termini di consistenza catastale, occorrerà provvedere alla regolarizzazione
mediante la presentazione di una denuncia di variazione, con l’esatta
rappresentazione grafica dello stato dei luoghi. Si ricorda che non è
necessario presentare la variazione catastale qualora siano state realizzate,
all’interno dell’unità immobiliare, opere ininfluenti ai fini della
determinazione della rendita catastale.
È possibile richiedere presso
l’Agenzia del Territorio una visura relativa all’unità immobiliare, nella quale
vengono evidenziati i dati relativi alla proprietà nonché quelli relativi al classamento (categoria, consistenza e rendita). Per
ottenerla occorre fornire i dati dell’intestatario o i riferimenti catastali
(foglio, mappale, subalterno).
Si sottolinea che la visura catastale
non ha funzione costitutiva (non fornisce, cioè, la prova giuridica) della
proprietà. Talvolta, pertanto, l’indicazione dell’intestatario potrebbe non
coincidere con la persona attualmente in possesso del bene (a causa di errori,
omissioni e/o mancati aggiornamenti e/o volture).
_________________________________
6) CERTIFICAZIONI URBANISITICHE/
EDILIZIE
Certificato di destinazione
urbanistica (art. 30
DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.)
Gli atti tra vivi, sia in forma
pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e
non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari
ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica dell’area o immobile oggetto del contratto.
Questa disposizione non si applica
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto
edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza
medesima sia inferiore a 5000 metri quadrati.
Questo certificato deve essere
rilasciato dal dirigente o responsabile del com-petente ufficio comunale entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Conserva la validità di un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione
dell’alienante o di uno dei condividenti da indicare in atto, non siano
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. In caso contrario deve
essere nuovamente richiesto.
Conformità urbanistica
Ai sensi dell’art. 41 L. 47/85, ai
fini della commerciabilità dei beni immobili oggetto di vendita, qualora la
costruzione risulti iniziata successivamente al 1° settembre 1967, occorre fare
menzione (dichiarazione) in atto degli estremi autorizzativi (licenza edilizia,
concessione edilizia o D.I.A. - Denuncia Inizio Attività). Ovviamente, qualora
la costruzione dell’immobile fosse iniziata ante-riormente a tale data e
pertanto non ricada nei presupposti sopra indicati, occorre comunque provvedere
alla verifica relativamente alla liceità urbanistica.
Questa semplice dichiarazione del
venditore riportata nel rogito notarile non comporta che il fabbricato e/o
l’immobile sia conforme dal punto di vista edilizio alla Licenza Edilizia o
alla Concessione Edilizia o alla Denuncia di Inizio Attività o al Permesso
Edilizio rilasciati. Restano, infatti, a carico del venditore e dell’acquirente
le verifiche di conformità del fabbricato e/o dell’immobile alla legge
urbanistica.
Con l’entrata in
vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in
materia Edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.
(D.L. 301/2002), pur in presenza di diverse dizioni terminologiche delle autorizzazioni/concessioni
ad edificare non cambiano le condizioni sostanziali relative alla necessità
della verifica urbanistica di conformità dell’immobile alla normativa vigente
(il TU Edilizia è entrato in vigore il 30 giugno 2003 a seguito della proroga
di cui alla Legge 1° agosto 2002 n. 185).
Concessione in sanatoria (leggi n. 47/85, n. 724/94 e n.
326/2003)
Viene rilasciata al richiedente che
ha prodotto la relativa istanza ai sensi delle succitate leggi. Detta
concessione regolarizza opere edili o parte di opere esistenti, realizzate in
assenza o difformità dei necessari atti autorizzativi.
Fa eccezione la concessione in
sanatoria conseguita ai sensi dell’art. 13 della legge 47/85 (ora con l’art. 36
del Testo Unico Edilizia definita permesso in sanatoria) la quale pone dei
limiti circa la conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici
generali, vigenti o adottati sia al momento della pre-sentazione dell’istanza
che all’epoca di realizzazione delle opere.
Con l’entrata in vigore del Testo
Unico Edilizia, la legge 47/85 resta quasi integralmente in vigore. Sulla
richiesta di permesso in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico
Edilizia, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si
pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.
Certificato di agibilità
È un documento rilasciato dal comune
in cui si trova l’immobile. Si ricorda che lo stesso è obbligatorio dall’anno
1934 (TU delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n.1265) limitatamente a finalità
igienico-sanitarie.
Con l’introduzione del D.P.R. 425 del
22/04/94 detto certificato assume valenza anche ai fini della conformità
urbanistica dell’opera realizzata (se l’opera è stata ultimata successivamente al 1 gennaio 1995) in quanto viene richiesta al direttore
dei lavori una specifica dichiarazione di conformità rispetto al progetto
approvato oltre all’avvenuta prosciugatura dei muri e
salubrità degli ambienti.
_________________________________
7) CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Sul Bollettino della Regione
Lombardia, 3° supplemento straordinario al n. 29 del 20 luglio 2007 è stata
pubblicata la Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2007 n. 8/5018
“Determinazioni inerenti la certificazione energetica
degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. n.
24/2006”. Si tratta di un provvedimento che fissa i requisiti di prestazione
energetica degli edifici e dei loro impianti e più precisamente:
1) Gli edifici e impianti esclusi
dall’applicazione del provvedimento sono
- i fabbricati isolati con una
superficie utile totale inferiore a 50 m2;
- i fabbricati industriali,
artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura
controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ;
- gli immobili ricadenti nel vincolo
del codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle
prescrizioni implicherebbe una alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici.
2) I requisiti di
prestazione energetica degli edifici e degli impianti fissati nel provvedimento
“hanno validità a partire dal 1° gennaio 2008, salvo ove diversamente
specificato”.
3) A partire dal
20/7/2007, “nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in
occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è
obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia
termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia
primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il
contributo di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli
edifici situati nei centri storici”.
“Se l’ubicazione
dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari
oppure esistano condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia
solare, le prescrizioni di cui al precedente punto possono essere omesse.
L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione
tecnica prevista dall’Allegato B” alla
delibera.
Dalla stessa data
del 20/7/2007, “nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici o privati
e in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti
termici, è obbligatoria la predisposizione delle opere e degli impianti,
necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza
inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di
opportuni strumenti pianificatori.”
4) E’ inoltre
previsto che “gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007,
verrà presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad
ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione,
demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in
ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della
superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è
asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di
certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C”
alla deliberazione.
Con la stessa
decorrenza, “con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli
edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a
temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al
20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione
energetica:
a) limitatamente
alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad
essa dedicati;
b) all’intero
edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata
all’impianto termico dell’edificio esistente”.
“Gli edifici
esistenti che non rientrano nel campo di applicazione” sopra “richiamato sono
soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente
gradualità temporale:
a) a decorrere
dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell’intero immobile. Qualora l’intero edificio oggetto di
compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici
autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna
unità;
b) a decorrere
dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui
superficie utile superi i 1000 m2.”
c) a decorrere
dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole
unità immobiliari
L’attestato di
certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo
rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione
energetica dell’edificio o dell’impianto.”
Il Decreto
Legislativo 19/08/ 2005, n. 192, all’articolo 6, comma 3 prevede che “Nel
caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare,
l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita,
in originale o copia autenticata” e il successivo art 15,
comma 8,stabilisce che “In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo
6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal
compratore”.
_________________________________
8) REGOLAMENTO
CONDOMINIALE
Il regolamento di
condominio stabilisce i rapporti tra le parti per l’uso delle parti comuni del
fabbricato e la ripartizione delle spese. Fondamentale la parte riguardante i
diritti e gli obblighi dei condomini e le modalità di utilizzo delle parti
comuni, nonchè le spese a carico dell’unità
immobiliare. Occorre altresì prestare particolare attenzione qualora si
volessero compiere delle trasformazioni nell’unità immobiliare (ad esempio:
mutamenti di destinazione d’uso, da abitazione ad ufficio o trasformazione di
sottotetti non abitabili in abitabili).
Va segnalato che
le spese condominiali insolute relative all’anno in corso ed all’anno
precedente, sono dovute in solido dal precedente e dal nuovo proprietario. “Chi
subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al
pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” (art.
63, II comma, disposizioni attuative del Codice Civile). E’ perciò opportuno verificare la regolarità
dei pagamenti del venditore per evitare di incorrere in spese impreviste,
chiedendo all’amministratore (previa autorizzazione della parte venditrice)
copia della documentazione relativa a detti pagamenti o una
dichiarazione liberatoria.
Conviene sempre,
nei rapporti tra venditore ed acquirente, stabilire su chi grava in concreto la
singola spesa, regolamentando ogni specifico punto nell’atto definitivo di
compravendita.
E’ occorso che,
in assenza di specifica pattuizione tra le parti, la
quota spese relativa ai lavori di straordinaria
amministrazione, successivi al contratto di compravendita ed alla immissione in
possesso, gravasse sull’acquirente, che avrebbe dovuto poi rivalersi nei
confronti del venditore, anche se i lavori erano stati deliberati prima del
rogito.
_________________________________
9) VINCOLO
ARTISTICO O STORICO
Tutti i beni
immobili, sottoposti a vincolo artistico o storico (L. 1089 del 1° giugno 1939)
a mezzo di notificazione in forma amministrativa da
parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, sono soggetti al diritto
di prelazione a favore del Ministero dei Beni culturali.
Il proprietario
di uno dei beni ritenuti di interesse storico-artistico è tenuto a denunciare
al soprintendente del luogo dove si trova il bene ogni atto, a titolo oneroso o
gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà (se la
tra-smissione avviene per successione o causa di morte, obbligato alla denuncia
sarà l’erede). L’obbligo di denuncia vale sia nel caso di trasmissione della
pro-prietà a titolo gratuito (es. la donazione) che in quella a titolo oneroso
(es. la compravendita, cui è equiparata anche la dazione in pagamento).
In casi dubbi
occorre rivolgersi a professionisti e/o alla Soprintendenza delle belle arti
competente per territorio (organo periferico del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali che ha, tra i diversi compiti, quello di gestire anche
l’elenco dei beni soggetti a vincolo). Gli edifici di cui all’art.2
comma 1 lettera a) del D.L. 490/99 (già L. 1089/1939 e altre), di
proprietà di Enti Pubblici o di Persone Giuridiche Private senza fini di lucro,
ed aventi più di 50 anni, sono comunque sottoposti alle disposizioni di tale
decreto, anche se non sono stati oggetto di specifico provvedimento di vincolo,
salva diversa comunicazione scritta da parte della competente Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.