REIMPIEGO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - CHIARIMENTI

(TAR Valle d’Aosta sentenza 16/4/08, n.33)

 

Il TAR Valle d’Aosta con una recente sentenza è intervenuta in materia di terre e rocce da scavo, dichiarando illegittima una determinazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con la quale veniva esclusa la possibilità di reimpiegare, nell’ambito di lavori pubblici di bonifica, i materiali inerti da scavo, ritenendoli sempre e comunque rifiuti.

In particolare, i giudici hanno sottolineato come il divieto assoluto di reimpiego delle terre e rocce da scavo si ponga in contrasto con quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006.

La norma, infatti, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008, prevede che tali materiali non costituiscono rifiuti, in presenza di determinate condizioni e requisiti, quali ad esempio:

- la certezza del loro reimpiego;

- la provenienza da siti non contaminati;

- caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che non determinano rischi per la salute.

Ad avviso dei giudici, è evidente che l’intento del legislatore è quello di escludere le terre e rocce da scavo dall’ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti ogni qual volta ricorrano i requisiti espressamente previsti dalla legge.

Ne deriva che è illegittimo in sede di autorizzazione all’avvio di lavori pubblici vietare il riutilizzo di tali materiali laddove ciò sarebbe invece consentito dalla legge, qualificandoli sempre e comunque come rifiuti.