REIMPIEGO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - CHIARIMENTI
(TAR Valle d’Aosta sentenza 16/4/08, n.33)
Il TAR Valle d’Aosta con una recente sentenza è
intervenuta in materia di terre e rocce da scavo, dichiarando illegittima una
determinazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con
la quale veniva esclusa la possibilità di reimpiegare, nell’ambito di lavori
pubblici di bonifica, i materiali inerti da scavo, ritenendoli sempre e
comunque rifiuti.
In particolare, i giudici hanno sottolineato come il
divieto assoluto di reimpiego delle terre e rocce da scavo si ponga in
contrasto con quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006.
La norma, infatti, anche a seguito delle recenti
modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008, prevede che tali materiali non
costituiscono rifiuti, in presenza di determinate condizioni e requisiti, quali
ad esempio:
- la certezza del loro reimpiego;
- la provenienza da siti non contaminati;
- caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che non
determinano rischi per la salute.
Ad avviso dei giudici, è evidente che l’intento del
legislatore è quello di escludere le terre e rocce da scavo dall’ambito di
applicazione della disciplina generale sui rifiuti ogni qual volta ricorrano i
requisiti espressamente previsti dalla legge.
Ne deriva che è illegittimo in sede di autorizzazione
all’avvio di lavori pubblici vietare il riutilizzo di tali materiali laddove
ciò sarebbe invece consentito dalla legge, qualificandoli sempre e comunque
come rifiuti.