LAVORO
STRAORDINARIO LEGGE N° 409/98 - ISTRUZIONI MINISTERO DEL LAVORO -
Il
Ministero del lavoro con la circolare n° 10/99 del 1° febbraio 1999 ha dettato
istruzioni ai competenti uffici in merito alla applicazione delle norme
contenute nella legge 409/98 in materia di lavoro straordinario.
In
particolare il Dicastero ha fornito interpretazioni circa:
a)
il campo di applicazione della normativa in questione, con particolare
riferimento alle "esclusioni" e alla nozione di "lavoro
effettivo";
b)
l'ambito di operatività dei nuovi limiti stabiliti dall'art. 5 bis, comma 2,
R.D.L. n. 692/1923 come sostituito dall'art. 1 della legge n. 409 citata;
c)
i casi in cui è "inoltre ammesso il lavoro straordinario "oltre i
limiti quantitativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o
dall'art. 5 bis, comma 2;
d)
quali siano gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro: su questo
aspetto il Ministero ritiene necessario che la comunicazione, sia integrata con
l'individuazione del numero dei lavoratori che hanno superato la 45esima ora;
e)
l'operatività del regime sanzionatorio, nonché la tipologia di sanzione
applicabile per la violazione dell'obbligo di comunicazione.
Si
pubblicano qui di seguito il testo della circolare in parola e lo schema di
comunicazione da inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro in caso di
superamento della 45esima ora.
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIR.
GEN. AFFARI GEN. PERSONALE - SERV. CENTRALE I.L.
DIR.
GEN. RAPPORTI DI LAVORO - DIV. V -
Prot.
n. 94
Roma,
1 febbraio 1999
Alle
direzioni Regionali e Provinciali del lavoro
Alle
Direzioni Regionali del lavoro
Settore
Ispezione
Alle
Direzioni Provinciali del lavoro
Servizio
Ispezione
LORO
SEDI
Alla
Regione Siciliana
Assessorato
lavoro e previdenza sociale
Ispettorato
del lavoro
PALERMO
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato
lavoro
BOLZANO
Alla
Provincia Autonoma di Trento
Assessorato
lavoro
TRENTO
Al
Servizio Ispettivo
Al
Servizio controllo interno
LORO
SEDI
OGGETTO:
Disciplina legale dell'orario di lavoro in generale.
Nuove
disposizioni in tema di ricorso al lavoro straordinario da parte delle imprese
industriali. (art. 13, legge 196/97; L. 409/98)
1.
Disciplina legale dell'orario di lavoro in generale
La
disciplina legale in materia di orario di lavoro nelle imprese industriali,
commerciali di qualsiasi natura nonché nelle aziende artigiane ed agricole, già
contenuta in vari provvedimenti normativi che risalgono al 1923 (R.D.L. 15
marzo 1923, n. 692; R.D. 10 settembre 1923, n. 1955; R.D. 10 settembre 1923, n.
1956; R.D. 10 settembre 1923, n. 1957; R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657) è stata negli ultimi anni, e
precisamente con le leggi n. 549 del 28/12/95 (art. 2, commi 18, 19 e 21) e n.
196 del 24/6/97 (art. 13) notevolmente modificata, sia per renderla più
confacente alle nuove, diverse e più complesse esigenze tecnico-produttive
delle imprese, sia per una più consistente tutela dei lavoratori.
Le
modifiche introdotte con legge n. 549 del 1995 hanno interessato essenzialmente
gli aspetti contributivi connessi con lo svolgimento del lavoro straordinario
ed erano finalizzate - come ha avuto modo di precisare questo Ministero con
circolare n. 100/96 - a disincentivare il ricorso al lavoro straordinario, con
la previsione di maggiori oneri a carico delle aziende.
La
legge n. 196 del 1997 (art. 13) ha, invece, inciso, in modo sostanziale sugli
aspetti relativi alla tutela dei regimi di lavoro, recependo da un lato le
esigenze di maggiore flessibilità "in subiecta materia", avvertite e
prospettate sia dai datori di lavoro che dai lavoratori (tempo parziale ed
incentivi contributivi; estensione del part-time nel settore agricolo; incentivi
alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro) ed introducendo, allo
stesso tempo, un nuovo limite alla durata dell'orario di lavoro settimanale.
L'ormai inattuale limite delle 48 ore
settimanali è stato abbassato a 40 e, di conseguenza, si è fatto coincidere la
nozione di lavoro straordinario (a partire dalla 41ª ora) con quella prevista
dalla legge n. 549/199S sulla contribuzione aggiuntiva.
2.
Campo di applicazione della nuova disciplina
Alla
luce delle modifiche apportate dall'art. 13 della legge del 1997 erano sorti
problemi interpretativi, che questo Ministero ha affrontato e definito con
circolare n. 125 del 1997, facendo osservare che: il disposto di cui al
sopracitato art. 13 riguardava il medesimo campo di applicazione individuato agli
artt. 1, 4 e 6 della normativa del 1923, con la conseguenza che deve ritenersi
escluso dall'obbligo di osservanza del nuovo limite di orario normale
settimanale, il lavoro a bordo delle navi, negli uffici e nei servizi pubblici,
anche se gestiti da assuntori privati, ecc.; che rimangono in vigore la nozione
di lavoro effettivo, nonché le deroghe espresse nell'art. 3 del R.D.L. n. 692 e
nell'art. 5 del R.D. n. 1955 del 1923; che alla riduzione dell'orario a 40 ore
settimanali consegue l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'orario
legale a partire dal superamento di questa soglia, fermo restando sul versante
contributivo quanto già previsto dall'art. 2 della legge n. 549 del 1995.
Da
quest'ultima considerazione discende, come del resto già questo stesso
Ministero ha avuto modo di precisare, con lettera circolare prot. VII/468/CX
del 13 luglio 1998, che le ore di straordinario previste dall'art. 5 del R.D.L.
n. 692 del 1923 vanno ad aggiungersi alle 40 ore settimanali, per cui il limite
massimo della prestazione di lavoro è, allo stato attuale, di 52 ore
settimanali.
3.
Nuove disposizioni in materia di lavoro straordinario nelle imprese industriali
In
attesa di ridefinire in modo organico, anche in ottemperanza alla direttiva
93/104 dell'Unione europea, la complessa normativa in materia di tempo di
lavoro, con l'articolo 13 L. 196/97 si è anche provveduto a prorogare la
disciplina in tema di ricorso al lavoro straordinario da parte delle imprese
industriali, così come prevista dall'art. 5 bis del R.D.L. 692/1923.
Detta
disciplina, ulteriormente prorogata prima con la legge 27/12/97, n. 449 e,
successivamente, con il decreto legge n. 248 del 1998, è stata poi decisamente
innovata, sempre in attesa della programmata definitiva regolamentazione
dell'istituto dell'orario di lavoro, con il decreto-legge n. 335 del 29
settembre 1998, che, nei contenuti, ha recepito parzialmente quanto già
concordato sul tema specifico in sede sindacale con l'Accordo interconfederale
del 12 novembre 1997.
Quest'ultimo
decreto, che è stato peraltro notevolmente modificato con la legge di
conversione n. 409 del 27 novembre 1998, ha ora sostituito integralmente l'art.
5 bis del R.D.L. 692/1923, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079.
La
legge n. 409/98 che contiene, pertanto, il nuovo testo dell'art. 5 bis sopra
richiamato, innova completamente, solo per le imprese industriali, le modalità
per il ricorso al lavoro straordinario.
Non si riferisce, quindi, alle aziende
agricole, a quelle commerciali, artigiane, del credito e dell'assicurazione,
per le quali continua a trovare applicazione la normativa del 1923 modificata
dall'art. 13 della legge 196/1997, secondo le osservazioni sopra indicate.
A
tale proposito, la nuova disciplina, dispone il rispetto di un periodo massimo
di ricorso al lavoro straordinario, che non potrà superare, in assenza di
disciplina collettiva, il limite di 250 ore annue e 80 ore trimestrali.
Più
in particolare, i nuovi limiti legali sopra richiamati, entro cui deve essere
contenuto il lavoro straordinario, operano esclusivamente nel caso in cui
manchi una disciplina collettiva, la quale preveda tetti orari superiori o
inferiori a quelli legislativamente stabiliti, oppure individui casi o ipotesi
specifici in cui possa essere espletato lavoro straordinario, sempre nel
rispetto del principio di "contenimento" introdotto dall'art. 1,
comma 2, significando, peraltro, che i contratti integrativi dovranno
rispettare i tetti eventualmente fissati dalla contrattazione nazionale.
Il
comma 3 dell'art. 1 della legge n. 409/98 prevede, altresì ulteriori ipotesi
nelle quali si può ricorrere al lavoro straordinario al di là dei limiti
quantitativi indicati in precedenza e fatte sempre salve le diverse previsioni
della contrattazione collettiva.
Si
tratta, cioè, di fattispecie oggettive che, per loro natura, non possono essere
assoggettate a limiti orari predeterminati.
La
norma prevede infatti, che lo straordinario "è inoltre ammesso" in
relazione a:
a)
"casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di
fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori" trattasi delle
ipotesi che secondo il vecchio testo dell'art. 5 bis (comma 1) legittimavano il
ricorso al lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali.
Tale
esecuzione per essere consentita, deve però essere giustificata oltreché da
esigenze di carattere eccezionale, dall'impossibilità, per l'impresa, di farvi
fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori. Quest'ultima condizione
riveste importanza primaria e determinante, nel senso che la sua mancanza porta
al divieto della esecuzione del lavoro straordinario; infatti, le maggiori
esigenze tecnico produttive dell'azienda potranno in tal caso essere egualmente
soddisfatte con l'osservanza dell'orario normale ove l'azienda stessa provveda
all'assunzione di altro personale;
b)
casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro ad orario normale
costituisce un pericolo o un danno alle persone o alla produzione (es. cambio
turno): trattasi delle ipotesi per le quali l'art. 7 del R.D.L. 692/1923 e
l'art. 11 del R.D. 1955/1923 già consentono il superamento del limite
dell'orario normale.
c)
eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività
produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per
le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile alle rappresentanze
sindacali in azienda.
Oltre
agli eventi sopra indicati, il ricorso al lavoro straordinario potrà avvenire
anche in presenza di altri eventi particolari individuati dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative.
4.
Obblighi di comunicazione
a)
La nuova normativa relativa a detto settore prevede, pertanto, l'obbligo di
informazione, entro il termine di 24 ore dall'inizio delle prestazioni di
lavoro straordinario in caso di superamento delle 45 ore settimanali, alla
Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, cui spetta la
vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel decreto stesso.
Nel
caso in cui la durata di detto termine coincida con un giorno festivo, ovvero
una giornata non lavorativa, il termine delle 24 ore deve intendersi prorogato
al successivo primo giorno lavorativo.
È
da precisare che, al di là della comunicazione, il regime di straordinario è
determinato, come già del resto in precedenza si è avuto modo di far rilevare,
dal superamento delle 40 ore settimanali. Invece, nei casi in cui i contratti
riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni in un periodo
plurisettimanale, i termini e le modalità per la comunicazione verranno
stabiliti con apposito decreto, da emanarsi entro il 28 febbraio 1999.
Allo
scopo di consentire all'Organo ispettivo di espletare in modo profiquo la
vigilanza ad esso demandata appare evidente che la comunicazione dovrà
contenere tutti gli elementi utili che consentano, indipendentemente da una
verifica "in loco", di rilevare il rispetto di quanto previsto dalla
normativa; l'obbligo consisterà, quindi, nella sola indicazione del numero dei
lavoratori che hanno superato la 45ª ora. In caso di comunicazioni carenti,
l'Organo ispettivo potrà avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 4 della
legge n. 628 del 1961, che, come è noto, gli attribuisce la facoltà di chiedere
notizie concernenti l'applicazione degli istituti di legislazione sociale.
b)
Indipendentemente dalla durata delle prestazioni straordinarie effettuate ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 3 della norma in considerazione, il
datore di lavoro deve dare comunicazione entro 24 ore dall'inizio di tali
prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze
sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria
aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
5.
Sistema sanzionatorio
Il
comma 4 dell'art. 1 della legge n. 409/98 indica le sanzioni amministrative in
caso di violazione delle norme in argomento, stabilite in misura variabile (gli
importi sono stati maggiorati in sede di conversione del decreto 335/1998)
dalle 100.000 alle 300.000 lire per ogni singolo lavoratore utilizzato in
lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti
dalla legge.
Operativamente,
è da ritenersi che si ricorrerà all'applicazione delle suddette sanzioni
allorché il datore di lavoro:
a)
in assenza di disciplina contrattuale:
abbia
fatto superare il limite delle 80 ore di prestazioni straordinarie nel corso di
ciascun trimestre solare;
abbia
fatto superare il limite delle 250 ore di prestazioni straordinarie nel corso di
ciascun anno solare;
b)
in presenza di disciplina contrattuale con limiti superiori a quelli legali:
abbia
fatto superare i limiti stabiliti dalla normativa contrattuale;
c)
in presenza di disciplina contrattuale, con limiti inferiori a quelli legali:
abbia
fatto superare i limiti legali;
d) in presenza di disciplina contrattuale che
preveda casi o ipotesi di espletamento di lavoro straordinario:
abbia
fatto superare il limite delle 80 ore trimestrali, ovvero delle 250 ore annuali
di prestazioni di lavoro straordinario, al di fuori dei casi o ipotesi previsti
dalla contrattazione stessa;
e)
abbia fatto eseguire lavoro straordinario al di fuori delle previsioni di cui
all'art. 1 comma 3.
La
sanzione, articolata fra un minimo ed un massimo e proporzionata al solo numero
dei lavoratori interessati alla violazione, risulta strutturata in modo
sostanzialmente diverso da quello in precedenza applicabile (art. 2, D.lgs. n.
758 del 1994) e, comunque, non desta dubbi interpretativi circa l'ammontare
dell'importo pagabile in misura ridotta (lire 100.000), risultando infatti
agevole l'applicazione della procedura prevista dall'art. 16 della legge n.
689/81.
Le
sanzioni amministrative di cui sopra si applicano unicamente alle imprese
industriali, cui è riferito il novellato art. 5 bis del R.D.L. n. 692 del 1923.
Per
gli altri settori di lavoro, regolamentati dalla disciplina di cui all'art. 5
del R.D.L 692/1923 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 196 del 1997)
che consente, in aggiunta all'orario normale masssimo, un periodo di lavoro
straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali,
troveranno invece applicazione le sanzioni previste dall'art; 3 del D.Lgs. n.
758/94, che ha sostituito l'art. 9 del R.D.L. 692/1923, nonché quelle contemplate
dall'art. 17 lett b) e c) del regolamento di cui al R.D. n. 1955 del 1923, come
novellato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 758/94.
Si
fa comunque presente che, non avendo l'art. 13 della legge n. 196/1997,nel
modificare il precetto di cui all'art.1 del R.D.L. 692/1923 (orario massimo normale settimanale da 48 a 40 ore)
richiamato le sanzioni previste dal suddetto decreto, questo Ministero non
mancherà di interessare il Ministero di Grazia e Giustizia al fine di acquisire
il parere in ordine all'applicabilità, in caso di violazione della nuova
normativa in materia di orario di lavoro, di sanzioni che erano state
espressamente stabilite a tutela di un precetto diversamente formulato.
Infine,
per quanto riguarda la mancata o ritardata comunicazione del ricorso al lavoro
straordinario, eccedente la 45ª ora, alla Direzione provinciale del lavoro, non
sussistendo più la disposizione speciale disciplinata dall'abrogato art. 5 bis,
troverà applicazione la norma più generale prevista dall'art. 9 del R.D.L. 692/1923,
sostituita a sua volta, dall'art. 3 comma 1, del D.lgs. 758/94.
Si
fa, pertanto, riserva di impartire eventuali ulteriori direttive relative ai
riflessi operativi della questione rappresentata.
6.
Destinazioni delle sanzioni amministrative
In
merito alla destinazione delle sanzioni amministrative in questione, per
effetto della depenalizzazione operata ai sensi del D.lgs. n. 758/94, si rinvia
al telex prot. VII/2/455 del 24/5/95, con il quale è stato stabilito che le
sanzioni amministrative per violazioni depenalizzate ex art. D.lgs. 758/94
devono essere destinate all'Erario - capo VIII - capitolo 2301. Pertanto,
conformemente a quanto disposto con circolare del Servizio Centrale I. L. n. 53
del 3/2/98, il codice tributo da attribuire alle sanzioni in questione è il
74lT, attraverso il quale le stesse vengono riassegnate al Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148,
convertito nella legge 19/7/93 n. 236. Tali somme, per espressa previsione
dell'art. 1, comma 2, della L. 409/98, sono finalizzate "al finanziamento
delle misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive previste
dall'art. 13 della legge 196/97, allo scopo di favorire riduzioni dell'orario
di lavoro ed il ricorso al part-time".
La
presente circolare, considerata la rilevanza che riveste a livello nazionale,
sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
IL
MINISTRO
Antonio
Bassolino
FAC-SIMILE
schema di comunicazione
Alla
Direzione provinciale del lavoro
Sezione
Ispezione del lavoro
di
........................
Oggetto:
Lavoro straordinario. Comunicazione ai sensi dell'art. 1 legge n. 409/98.
In
adempimento dell'obbligo di informazione di cui all'art. 1 della l. n. 409/98,
la sottoscritta Impresa
........................, con sede in......................., per la unità
produttiva di ........................, comunica, relativamente alla settimana
dal ...... al ...... che nel corso della giornata di ......, n. ........
lavoratori hanno superato, attraverso lavoro straordinario , le 45 ore settimanali.
Distinti
saluti.
Timbro
e firma