DIVIETO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA
(a cura del geom. Antonio Gnecchi)
Prima dell’entrata in vigore del
Codice Urbani era assolutamente prevalente l’orientamento incline a riconoscere
la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica dell’intervento
anche successivamente alla sua realizzazione, al fine del rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica “postuma” o “in sanatoria”.
L’articolo 146, comma 12, del Codice
Urbani ha però stabilito che il provvedimento di autorizzazione paesaggistica
non può essere rilasciato in sanatoria, successivamente alla realizzazione,
anche parziale, dell’intervento.
Il successivo articolo 167
disponeva, diversamente che “in caso di violazione ……..il trasgressore è
tenuto, secondo che l’autorità amministrativa preposta ritenga più opportuno
nell’interesse della protezione dei beni paesaggistici, alla rimessione in
pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggior
importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la
trasgressione”.
Inoltre, l’articolo 159, che
disciplinava il regime transitorio, non conteneva alcun richiamo al comma 12
dell’articolo 146 e dunque al divieto di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica “in sanatoria”.
E’ apparso a molti che il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica “postuma” fosse ancora possibile nel periodo
transitorio di applicazione dell’articolo 159. Altri hanno ritenuto che, ai
sensi dell’articolo 167, quando anche non fosse possibile ottenere il rilascio
di una vera e propria autorizzazione paesaggistica in sanatoria, doveva
ritenersi comunque possibile ottenere, sussistendone i presupposti, un
accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere onde evitare
l’applicazione delle misure ripristinatorie,
assoggettandosi invece alla sanzione pecuniaria prevista, come sanzione
alternativa, dall’articolo 167.
L’Ufficio legislativo del Ministero,
con nota del 22 giugno 2004, aveva espresso un orientamento interpretativo,
precisando che il divieto era immediatamente operativo (principio ribadito
anche dalla Circolare interpretativa del 19 luglio 2004) sostenendo che
l’articolo 159 conteneva solo previsioni strettamente procedurali.
A questa pronuncia si è contrapposto
il parere di chi ha sostenuto che le previsioni contenute nell’articolo 159 avevano
natura sostanziale e non soltanto procedimentale, obiettando che la norma, così
come interpretata dal Ministero, avrebbe dovuto intendersi anticostituzionale
per eccesso di delega, in quanto l’articolo 10 della legge n. 137 del 2002
(legge delega) vietava, nell’aggiornamento della regolamentazione degli
strumenti di protezione dei beni architettonici, la determinazione di ulteriori
restrizioni alla proprietà privata.
La soluzione interpretativa
contestata dalla predetta nota ministeriale, plausibile prima dell’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 157/2006, è stata superata da tale decreto
correttivo. Infatti il D.Lgs. 157/06 ha introdotto
nell’articolo 159 un espresso richiamo al divieto di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria contenuta nell’articolo 146.
Inoltre, modificando l’articolo 167
ha tassativamente indicato le ipotesi di interventi abusivi minori per i quali
è ammessa la possibilità di fare accertare la compatibilità paesaggistica degli
interventi effettuati senza la preventiva autorizzazione, onde evitare di
incorrere in una sanzione demolitoria (lavori che non
hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di
quelli legittimamente realizzati, ecc.)
Pertanto, è certo che, dopo
l’entrata in vigore del primo decreto correttivo n.157/2006, per le opere
eseguite in assenza di previa autorizzazione paesaggistica la sanzione della
demolizione è sempre dovuta, con la sola eccezione delle ipotesi minori
tassativamente contemplate nell’articolo 167, comma 4.
Peraltro, anche per dette ipotesi
minori l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, che preclude
all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, è condizionata all’ottenimento del
favorevole parere vincolante della Soprintendenza.